Regolamento (UE) 2016/651
Regolamento delegato (UE) 2016/651 della Commissione, del 5 aprile 2016, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale per correggere due errori materiali presenti nel regolamento delegato (UE) 2015/2446. In primo luogo, aggiorna i riferimenti alle merci che si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea e per la riesportazione. In secondo luogo, reinserisce la possibilità che, in casi specifici, il solo attraversamento della frontiera del territorio doganale dell’Unione valga come dichiarazione per l’ammissione temporanea, l’esportazione o la riesportazione. Le rettifiche si applicano dal 1° maggio 2016.
Rettifica di due disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in materia doganale, relative alla dichiarazione presunta per l’ammissione temporanea/riesportazione e agli atti che possono valere come dichiarazione doganale.
Ambito di applicazione
Si applica nel settore doganale dell’Unione europea e riguarda gli operatori che immettono in ammissione temporanea, esportano o riesportano determinate categorie di merci previste dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, nonché le situazioni in cui il semplice varcare la frontiera del territorio doganale dell’Unione può essere considerato una dichiarazione. La rettifica incide sul regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), ed è applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° maggio 2016.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in materia doganale
Il regolamento delegato (UE) 2016/651 della Commissione interviene per correggere due errori contenuti nel regolamento delegato (UE) 2015/2446, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione. La Commissione precisa nei considerando che le correzioni non mirano a innovare la disciplina, ma a riallineare il testo alle intenzioni originarie e alla precedente disciplina applicativa.
Ambito e finalità della rettifica
La rettifica riguarda esclusivamente alcune modalità di dichiarazione doganale nell’ambito dell’ammissione temporanea, dell’esportazione e della riesportazione di determinate merci. Il primo intervento serve a riallocare correttamente i riferimenti delle categorie di merci che beneficiano della presunzione di dichiarazione; il secondo ripristina la possibilità che, in circostanze delimitate, il solo attraversamento della frontiera del territorio doganale dell’Unione valga come dichiarazione.
Correzione dell’articolo 139: merci considerate dichiarate
L’articolo 139 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è sostituito. In base al nuovo testo, se non sono state dichiarate con altri mezzi, le merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea ai sensi dell’articolo 141.
Lo stesso criterio si applica anche alla riesportazione: tali merci, se non dichiarate in altro modo, si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell’articolo 141 al momento dell’appuramento del regime di ammissione temporanea. La rettifica ha quindi natura tecnica e serve ad aggiornare l’elenco delle merci cui si applica la presunzione di dichiarazione.
Correzione dell’articolo 141: attraversamento della frontiera come dichiarazione
All’articolo 141, paragrafo 1, viene aggiunta la lettera d), che reintroduce una fattispecie già presente nella disciplina previgente. Il varcare la frontiera del territorio doganale dell’Unione può costituire dichiarazione in tre ipotesi:
- quando è applicabile una deroga all’obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 5, del codice;
- quando le merci sono considerate dichiarate per la riesportazione ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, del regolamento delegato;
- quando le merci sono considerate dichiarate per l’esportazione ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento delegato.
Questa modifica elimina l’effetto involontario prodotto dal testo originario, che aveva escluso tali casi dalla nozione di dichiarazione mediante atto concludente.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° maggio 2016. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’articolo 139 del regolamento delegato (UE) 2015/2446
L’articolo 139 è sostituito per correggere i riferimenti alle merci di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), h) e i). Se tali merci non sono state dichiarate con altri mezzi, si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea ai sensi dell’articolo 141; inoltre, se non dichiarate altrimenti, si considerano dichiarate per la riesportazione all’atto dell’appuramento del regime di ammissione temporanea.
Integrazione dell’articolo 141, paragrafo 1
È aggiunta la lettera d), che consente di considerare come dichiarazione il varcare la frontiera del territorio doganale dell’Unione in tre casi: quando si applica una deroga all’obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 5, del codice; quando le merci si considerano dichiarate per la riesportazione ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2; quando le merci si considerano dichiarate per l’esportazione ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° maggio 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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