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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/536

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/536 della Commissione, del 5 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/536 della Commissione stabilisce, per una serie di ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione che servono a determinare il prezzo di entrata. La misura dà attuazione alla disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede l'aggiornamento quotidiano di tali valori sulla base di dati giornalieri. Il regolamento è immediatamente applicabile dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi ivi indicati, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Opera per i soli valori forfettari elencati nell'allegato del regolamento e, per loro natura, ha applicazione giornaliera in funzione dei dati di mercato disponibili; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/536 della Commissione attua la disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli in materia di prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli. La Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione sulla base del meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, richiamato in particolare all'articolo 136, paragrafo 1.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si inserisce nel sistema derivato dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, richiamati nei considerando. Tale sistema prevede che per determinati prodotti ortofrutticoli freschi, e per i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, la Commissione fissi valori forfettari all'importazione utili a determinare il prezzo di entrata. I considerando precisano inoltre che il calcolo è effettuato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti elencati nell'allegato, identificati da specifici codici NC. Tra i prodotti figurano, ad esempio, alcuni agrumi, pomodori, uva da tavola, mele e pere, con valori distinti in funzione del paese terzo di origine. L'allegato include anche il codice "ZZ", che corrisponde ad "altre origini".

Contenuto dell'articolo 1 e allegato

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato indica, per ciascun codice NC e per ciascun codice paese terzo, il corrispondente valore forfettario espresso in EUR/100 kg.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Determinazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta gli importi, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per determinati codici di paesi terzi o aree di origine, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini".

Base normativa e finalità del meccanismo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati dell'Uruguay Round e sono calcolati ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledazi doganaliortofrutta

Testo integrale

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