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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 480 del 03/07/2026

Provvedimento del 3 luglio 2026

Garante Privacy480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato l’illiceità della pubblicazione, all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Villaputzu, di una determina relativa al recesso dal rapporto di lavoro di una dipendente comunale. Pur non indicando nome e cognome, l’atto rendeva comunque identificabile l’interessata tramite il numero di matricola e altre informazioni di contesto, in assenza di una specifica base giuridica per la diffusione online. L’Autorità ha ritenuto violati i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché gli artt. 5, 6 GDPR e 2-ter del Codice privacy. Considerata la condotta colposa, la limitata durata della pubblicazione e le misure adottate dal Comune dopo la segnalazione, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, con ordine di pagamento e pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Comune di Villaputzu: pubblicazione online di una determina sul recesso dal rapporto di lavoro con dati identificativi della dipendente

Comune di Villaputzu – pubblicazione illecita di una determina sul recesso dal rapporto di lavoro

Il provvedimento riguarda la pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Villaputzu, di una determina relativa al recesso dal rapporto lavorativo instaurato con una dipendente comunale. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo dell’interessata ex art. 77 GDPR, che lamentava la diffusione di dati personali attraverso l’Albo Pretorio online e la sezione Amministrazione Trasparente.

Origine del procedimento e attività istruttoria

Nel reclamo la dipendente ha evidenziato che la determina pubblicata conteneva il numero di matricola e il motivo del recesso dal rapporto di lavoro. Il Comune ha risposto affermando di avere pubblicato l’atto in adempimento dell’art. 124, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e, separatamente, ai fini di trasparenza ex d.lgs. 33/2013, sostenendo di aver reso il documento anonimo omettendo nome e cognome e indicando soltanto il numero di matricola.

L’ente ha inoltre dichiarato che la determina era stata pubblicata per 30 giorni complessivi, che il documento era stato rimosso dopo la segnalazione della reclamante e che erano state avviate verifiche interne e misure organizzative, tra cui revisione delle procedure, formazione del personale, coinvolgimento del DPO e aggiornamento del registro dei trattamenti.

Trattamento esaminato e quadro normativo

Il Garante ha inquadrato la vicenda nell’ambito del trattamento dei dati personali in materia di rapporto di lavoro. Ha richiamato il principio secondo cui il datore di lavoro può trattare dati dei dipendenti solo in presenza di una idonea base giuridica e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, nonché degli obblighi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Sono stati richiamati, in particolare, gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 5, par. 2, 6, 24 e 25 GDPR, oltre agli artt. 2-ter e 166 del Codice privacy. L’Autorità ha ribadito che anche la diffusione online di atti soggetti a pubblicità non è automatica e deve comunque trovare un fondamento normativo specifico.

Valutazioni sulla identificabilità della reclamante

Pur non riportando il nome e cognome della dipendente, la determina consentiva comunque la sua identificazione tramite il numero di matricola associato ad altre informazioni presenti nel testo, in particolare al mancato superamento del periodo di prova dopo partecipazione e superamento di una procedura concorsuale. Il Garante ha osservato che l’uso di un numero identificativo non esclude di per sé l’identificabilità, soprattutto se collegato ad ulteriori elementi di contesto.

In considerazione delle ridotte dimensioni del Comune, la reclamante risultava facilmente identificabile sia all’interno sia all’esterno dell’ente. Di conseguenza, le informazioni contenute nella determina sono state qualificate come dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR.

Illiceità della diffusione online e assenza di base giuridica

L’Autorità ha ritenuto superflua anche l’indicazione del numero di matricola nel documento pubblicato, tenuto conto che lo stesso rinviava a un allegato contenente le generalità della reclamante, omesso per ragioni di riservatezza. Ha inoltre ricordato che già dal 2007 il Garante ha indicato che non è lecito diffondere online informazioni personali riferite a singoli lavoratori e che gli obblighi di pubblicazione per trasparenza non comportano un automatismo nella diffusione dei dati personali.

Nel caso concreto, il Comune non ha indicato una specifica norma di legge o di regolamento che imponesse la pubblicazione di atti contenenti informazioni sul recesso dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova. Pertanto, la pubblicazione della determina è stata qualificata come diffusione di dati personali priva di idonea base giuridica.

Violazioni accertate

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione di:

  • art. 5, par. 1, lett. a) GDPR, per carenza di liceità, correttezza e trasparenza;
  • art. 5, par. 1, lett. c) GDPR, per mancato rispetto del principio di minimizzazione;
  • art. 6 GDPR, per assenza di una base giuridica idonea;
  • art. 2-ter del Codice privacy, in materia di diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici.

L’Autorità ha escluso i presupposti per ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR, rilevando che la condotta aveva esaurito i propri effetti con la rimozione del documento dal sito.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Poiché le violazioni derivano da un’unica condotta, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR. Ha considerato che le violazioni più gravi ricadono nell’art. 83, par. 5, GDPR, con sanzione fino a 20 milioni di euro, ma ha valutato le circostanze concrete ai sensi dell’art. 83, par. 2.

In particolare, sono stati valorizzati:

  • la pubblicazione riferita a una sola interessata;
  • la durata limitata della pubblicazione, circa un mese;
  • la natura colposa della condotta;
  • la buona fede dichiarata dal Comune;
  • le misure correttive e preventive intraprese;
  • la piena cooperazione con l’Autorità;
  • l’assenza di precedenti pertinenti.

Considerato il basso livello di gravità della violazione, il Garante ha determinato la sanzione in euro 2.000.

Dispositivo e adempimenti conseguenti

Il Garante ha quindi ordinato al Comune di Villaputzu di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000, precisando la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento entro 30 giorni di un importo pari alla metà della sanzione comminata, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.

È stata inoltre disposta:

  • la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
  • la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità;
  • l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno previsto dal Regolamento del Garante n. 1/2019.

Implicazioni operative

Il provvedimento ribadisce che le amministrazioni pubbliche non possono considerare gli obblighi di pubblicità e trasparenza come titolo autonomo e generalizzato per la diffusione online di dati personali dei dipendenti. Prima della pubblicazione occorre verificare:

  • se esista una base normativa specifica;
  • se i dati siano davvero necessari;
  • se il documento renda comunque identificabile l’interessato tramite elementi indiretti;
  • se possano essere adottate soluzioni meno invasive, in coerenza con il principio di minimizzazione e con la logica privacy by design e by default.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto del reclamo

La vicenda nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una dipendente comunale, che contestava la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Villaputzu della determina relativa al recesso dal suo rapporto di lavoro. Secondo la reclamante, l’atto conteneva dati personali, in particolare il numero di matricola e il motivo del recesso.

Difese del Comune e cautele dichiarate

Il Comune ha sostenuto di aver pubblicato l’atto in adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 124 TUEL e dal d.lgs. 33/2013, omettendo nome e cognome e riportando solo il numero di matricola. Ha inoltre dichiarato di avere agito in buona fede, di avere rimosso l’atto dopo la segnalazione e di avere avviato misure correttive organizzative e formative.

Valutazioni del Garante sulla identificabilità dell’interessata

L’Autorità ha rilevato che la reclamante era comunque identificabile tramite il numero di matricola associato ad altre informazioni presenti nell’atto, tra cui il mancato superamento del periodo di prova dopo procedura concorsuale. In un comune di piccole dimensioni, tali elementi rendevano l’interessata facilmente identificabile, sicché le informazioni contenute nella determina costituivano dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR.

Assenza di base giuridica per la diffusione online

Il Garante ha escluso che gli obblighi di pubblicazione per trasparenza giustificassero automaticamente la diffusione online dei dati, ribadendo che anche gli atti soggetti a pubblicità devono rispettare i principi di protezione dei dati. Nel caso concreto il Comune non ha individuato una norma di legge o di regolamento che imponesse la pubblicazione di informazioni relative al recesso dal rapporto di lavoro della dipendente.

Violazioni accertate e sanzione

È stata dichiarata l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 GDPR e 2-ter del Codice privacy. Tenuto conto dell’unicità della condotta, della durata della pubblicazione, della colpa, della cooperazione del Comune, dell’assenza di precedenti e delle misure adottate, il Garante ha determinato la sanzione pecuniaria in 2.000 euro e ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito.

Come è indicizzato

Materierapporto di lavoropubblica amministrazionesanzioni gdprdiritti dell'interessatominimizzazione dei dati

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