Regolamento (UE) 2026/2133
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2133 della Commissione, del 18 settembre 2026, che istituisce una misura di salvaguardia provvisoria per quanto riguarda le importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti magnetici a grani orientati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce una misura di salvaguardia provvisoria sulle importazioni di GOES, laminazioni e nuclei di acciaio, in ragione dell’aumento significativo delle importazioni, del grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e del nesso causale preliminarmente accertato. La misura combina contingenti tariffari e dazi specifici calcolati, per i prodotti non incorporati nei trasformatori, come differenza tra una soglia di prezzo e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione. Per i nuclei incorporati nei trasformatori è previsto un dazio specifico di 1.140 EUR per tonnellata, senza contingente. Il regolamento entra in vigore il 25 settembre 2026 e si applica fino al 26 febbraio 2027.
Istituzione di una misura di salvaguardia provvisoria sulle importazioni di GOES, laminazioni e nuclei di acciaio, inclusi i nuclei incorporati nei trasformatori.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio magnetici a grani orientati (GOES), classificati ai codici NC 7225 11 00 e 7226 11 00, nonché a laminazioni e nuclei di acciaio per trasformatori e bobine di reattanza e autoinduzione, classificati al codice NC 8504 90 13. La misura riguarda anche i nuclei incorporati nei trasformatori classificati ai codici NC 8504 21 00, 8504 22 10, 8504 22 90, 8504 23 00, 8504 31 21, 8504 31 29, 8504 31 80, 8504 32 00, 8504 33 00 e 8504 34 00. Si applica per 155 giorni dal 25 settembre 2026, fino al 26 febbraio 2027. Sono escluse le importazioni originarie di Liechtenstein, Norvegia, Kenya e Ucraina. Per i paesi in via di sviluppo, l’applicazione dipende dal tipo di prodotto indicato nell’allegato III.2 e dalle regole di cui all’articolo 4 e all’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478.
Misura di salvaguardia provvisoria sulle importazioni di GOES e componenti magnetici in acciaio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2133 istituisce una misura di salvaguardia provvisoria a seguito dell’inchiesta avviata il 27 marzo 2026 su determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio magnetici a grani orientati (GOES), laminazioni e nuclei di acciaio. La Commissione ha ritenuto preliminarmente dimostrati un aumento recente, improvviso e significativo delle importazioni, un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione, un nesso causale tra i due fenomeni e l’esistenza di circostanze critiche tali da giustificare un intervento immediato.
Ambito oggettivo e prodotti interessati
Il prodotto in esame comprende:
- GOES classificati ai codici NC 7225 11 00 e 7226 11 00;
- laminazioni e nuclei di acciaio, anche impilati o arrotolati, classificati al codice NC 8504 90 13;
- nuclei incorporati nei trasformatori classificati ai codici NC 8504 21 00, 8504 22 10, 8504 22 90, 8504 23 00, 8504 31 21, 8504 31 29, 8504 31 80, 8504 32 00, 8504 33 00 e 8504 34 00.
La Commissione considera GOES, laminazioni e nuclei prodotti simili e direttamente concorrenti. I GOES rappresentano il principale fattore produttivo per laminazioni e nuclei; inoltre, i produttori di trasformatori possono, in funzione delle condizioni di mercato, acquistare direttamente GOES oppure laminazioni e nuclei. La misura si estende ai nuclei incorporati nei trasformatori per impedire l’elusione mediante ulteriore lavorazione e incorporazione del prodotto in un bene a valle.
I GOES sono classificati in base alla perdita del nucleo, espressa in W/kg:
- prima qualità: inferiore a 0,7 W/kg;
- qualità media: da 0,7 W/kg a 0,9 W/kg;
- grado convenzionale: superiore a 0,9 W/kg.
Presupposti economici della misura
Nel periodo 2021-2025 le importazioni complessive di GOES e SLC sono aumentate da 135.140 a 297.079 tonnellate, con un incremento del 120%. Il rapporto tra importazioni e produzione dell’Unione è passato da 0,40 a 0,97, mentre il rapporto tra importazioni e consumo è aumentato da 0,34 a 0,57. Nel 2025 la Cina rappresentava il 53% delle importazioni, seguita da Giappone con il 20%, Turchia con il 13%, Corea ed Emirati arabi uniti con il 4% ciascuno.
La Commissione ha collegato l’incremento delle importazioni a sviluppi imprevisti, tra cui:
- la sovracapacità mondiale nel settore degli acciai GOES;
- la disponibilità di capacità inutilizzata soprattutto in Cina, India, Corea e Giappone;
- le misure di difesa commerciale adottate da paesi terzi;
- i dazi statunitensi della sezione 232, indicati nel regolamento come pari al 50% sui prodotti di acciaio;
- il reindirizzamento verso l’Unione di esportazioni precedentemente destinate ad altri mercati;
- la riduzione dell’IVA cinese del 13% applicabile alle esportazioni di SLC e di trasformatori contenenti SLC, ma non alle esportazioni di GOES.
La Commissione ha inoltre rilevato che le linee tariffarie interessate sono soggette a impegni tariffari dell’Unione pari a un’esenzione per i codici 7225 11 00, 7226 11 00 e 8504 90 13. Tali impegni, derivanti dal GATT 1994, hanno limitato la possibilità dell’Unione di aumentare ordinariamente i dazi doganali e sono stati considerati una delle condizioni che hanno favorito l’aumento delle importazioni.
Grave pregiudizio per l’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione comprende produttori di GOES situati in Germania, Francia, Polonia e Repubblica ceca e circa otto produttori di SLC, prevalentemente situati in Italia. Nel 2025 l’industria complessiva impiegava direttamente oltre 3.000 addetti.
La Commissione ha accertato, per il periodo 2021-2025:
- aumento del consumo dell’Unione del 32%, da 397.698 a 525.088 tonnellate;
- diminuzione della produzione dell’Unione del 9%, da 336.555 a 306.539 tonnellate;
- diminuzione delle vendite interne ad acquirenti indipendenti del 13% rispetto al 2021;
- riduzione della quota di mercato dal 66% al 43%;
- diminuzione dell’utilizzo degli impianti dall’85% al 71%;
- riduzione della redditività delle vendite interne dall’8,4% al 3,6%;
- rendimento dei capitali investiti diminuito dal 12,2% al 5,3%, dopo essere diventato negativo nel 2024;
- aumento della capacità produttiva del 9%, non accompagnato da un adeguato utilizzo degli impianti.
Per gli importatori e i produttori a valle, l’undercutting nel 2025 è stato quantificato nel 5,2% per GOES e SLC aggregati, nel 14,2% per i GOES e nel 9,3% per i nuclei. La Commissione ha precisato che il confronto medio potrebbe sottostimare l’undercutting, poiché l’industria dell’Unione vende prevalentemente GOES di qualità inferiore mentre le importazioni comprendono in misura significativa gradi di qualità superiore.
La Commissione ha ritenuto che la redditività del 3,6% fosse insostenibile per un settore ad alta intensità di capitale e ha individuato un profitto di riferimento del 15%, necessario per sostenere gli investimenti richiesti dalla produzione dei gradi di massima qualità.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione ha concluso preliminarmente che l’aumento delle importazioni ha causato il grave pregiudizio. L’aumento delle importazioni, superiore alla crescita dei consumi, ha coinciso con la perdita di produzione, vendite e quota di mercato dell’industria dell’Unione.
Sono stati esaminati anche altri fattori, tra cui:
- gli elevati prezzi dell’energia nell’Unione;
- la capacità limitata dei produttori dell’Unione di offrire la massima qualità dei GOES;
- la crescita della domanda e la normalizzazione del mercato dopo la pandemia;
- l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione;
- gli investimenti e i costi della decarbonizzazione.
La Commissione ha riconosciuto che i prezzi dell’energia potevano avere inciso sui costi, ma ha ritenuto che l’aumento delle importazioni avesse impedito ai produttori dell’Unione di trasferire integralmente tali costi sui prezzi di vendita. Gli altri fattori non sono stati considerati idonei ad attenuare il nesso causale.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che la misura sia nell’interesse dell’Unione perché protegge una capacità produttiva strategica per la sicurezza economica, la resilienza industriale, la transizione energetica e la sicurezza dell’approvvigionamento.
GOES, laminazioni e nuclei sono componenti indispensabili dei trasformatori, a loro volta essenziali per la rete elettrica. La scomparsa dell’industria dell’Unione comporterebbe una dipendenza integrale dalle importazioni di paesi terzi. La Commissione ha inoltre considerato il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e il contributo dell’industria europea agli obiettivi climatici dell’Unione.
Per contenere l’impatto sui produttori di trasformatori, la misura è stata strutturata mediante soglie di prezzo e contingenti tariffari. La Commissione ha rilevato che il costo dei GOES rappresenta mediamente tra il 10% e il 30% del costo di un trasformatore e che l’eventuale aumento dei costi dovrebbe rimanere limitato. L’estensione ai nuclei incorporati nei trasformatori è stata ritenuta necessaria per evitare pratiche di elusione.
Circostanze critiche
La Commissione ha rilevato che l’industria dell’Unione aveva già perso quote di mercato in un mercato in crescita e che un produttore aveva temporaneamente cessato la produzione in uno stabilimento. Ha inoltre stimato la sovracapacità mondiale attuale, esclusa la capacità aggiuntiva pianificata, in oltre 842.000 tonnellate, oltre il doppio del consumo dell’Unione nello stesso periodo.
La combinazione tra grave pregiudizio, sovracapacità globale, chiusura di altri mercati e attrattività del mercato dell’Unione è stata ritenuta idonea a determinare un ulteriore aumento delle importazioni. Ogni ritardo avrebbe potuto provocare un danno difficilmente riparabile; per tale ragione la misura è stata adottata prima della conclusione definitiva dell’inchiesta.
Struttura dei contingenti tariffari
L’articolo 1 istituisce contingenti tariffari per un periodo di 155 giorni. I volumi indicati nell’allegato I.2 sono i seguenti:
- GOES dalla Cina: 30.693,68 tonnellate;
- GOES dal Giappone: 23.103,61 tonnellate;
- GOES dalla Corea del Sud: 4.789,93 tonnellate;
- GOES da altri paesi: 5.360,39 tonnellate;
- laminazioni e nuclei dalla Turchia: 14.161,55 tonnellate;
- laminazioni e nuclei dalla Cina: 4.241,07 tonnellate;
- laminazioni e nuclei dagli Emirati arabi uniti: 2.704,99 tonnellate;
- laminazioni e nuclei da altri paesi: 2.694,36 tonnellate.
I contingenti sono gestiti secondo il principio primo arrivato, primo servito, sulla base dell’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Per la determinazione dell’origine rilevante ai fini dell’accesso ai contingenti si applicano le norme di origine non preferenziale dell’Unione.
Dazi e soglie di prezzo
Per i GOES, le laminazioni e i nuclei non incorporati nei trasformatori, il dazio è variabile e corrisponde alla differenza tra il prezzo soglia e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Il dazio non è applicato quando il prezzo di importazione è pari o superiore alla soglia.
Le soglie dell’allegato I sono:
- GOES: da 2.800 a 3.400 EUR/tonnellata nel contingente, secondo il grado di qualità, e 3.500 EUR/tonnellata fuori contingente;
- laminazioni: 4.000 EUR/tonnellata nel contingente e 4.550 EUR/tonnellata fuori contingente;
- nuclei: 5.000 EUR/tonnellata nel contingente e 5.600 EUR/tonnellata fuori contingente.
Per i nuclei incorporati nei trasformatori si applica invece un dazio fisso di 1.140 EUR per tonnellata di nucleo. Il peso del nucleo deve essere dichiarato dall’operatore economico e tali importazioni non sono soggette a contingente.
Esclusioni per paesi e paesi in via di sviluppo
L’articolo 5 esclude dalla misura le importazioni originarie di Liechtenstein, Norvegia, Kenya e Ucraina. L’esclusione è collegata agli accordi applicabili, all’integrazione dei mercati del SEE e, per l’Ucraina, alla sospensione prevista dal regolamento (UE) 2025/1153.
L’articolo 4 rinvia all’allegato III per i paesi in via di sviluppo soggetti alla misura. L’allegato III.2 stabilisce che sono soggetti:
- la Cina, per GOES e laminazioni/nuclei;
- il Brasile, per GOES;
- la Turchia, per laminazioni/nuclei;
- gli Emirati arabi uniti, per laminazioni/nuclei.
L’applicazione della deroga per i paesi in via di sviluppo è valutata per tipo di prodotto, secondo la prassi illustrata nei considerando 94-96, tenendo conto delle soglie del 3% per il singolo paese e del 9% complessivo per i paesi con quote individuali inferiori al 3%.
Coordinamento con misure antidumping e codici TARIC
I dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 per determinati GOES originari di Cina, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti non sono riscossi durante l’applicazione della presente misura quando le importazioni sono soggette ai dazi di salvaguardia provvisori, poiché questi ultimi sono superiori.
L’allegato II istituisce o specifica codici TARIC relativi ai gradi di qualità dei GOES, alle laminazioni e ai nuclei. Il regolamento sostituisce inoltre alcuni codici TARIC istituiti dal regolamento (UE) 2015/1953 con i codici successivi creati dal nuovo atto.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il 25 settembre 2026. Le misure si applicano per 155 giorni di calendario, fino al 26 febbraio 2027. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Prodotti interessati e durata
L’articolo 1 sottopone a misura provvisoria i GOES dei codici NC 7225 11 00 e 7226 11 00, le laminazioni e i nuclei del codice NC 8504 90 13 e i nuclei incorporati nei trasformatori indicati nello stesso articolo. La durata è di 155 giorni di calendario dall’entrata in vigore, fino al 26 febbraio 2027.
Contingenti tariffari
Sono aperti contingenti tariffari distinti per GOES e per laminazioni e nuclei. I contingenti GOES sono assegnati a Cina, Giappone, Corea del Sud e altri paesi; quelli per laminazioni e nuclei a Turchia, Cina, Emirati arabi uniti e altri paesi. I contingenti sono gestiti secondo il principio primo arrivato, primo servito, ai sensi degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Dazio per GOES, laminazioni e nuclei non incorporati
Per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, non incorporati nei trasformatori, il dazio provvisorio è pari alla differenza tra la soglia di prezzo dell’allegato I e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, quando quest’ultimo è inferiore. Nessun dazio è riscosso se il prezzo raggiunge o supera la soglia.
Soglie di prezzo
L’allegato I stabilisce soglie differenziate per prodotto e per posizione tariffaria. Per i GOES le soglie nel contingente sono pari a 2.800, 3.100 o 3.400 EUR/tonnellata, mentre fuori contingente sono pari a 3.500 EUR/tonnellata. Per le laminazioni la soglia è di 4.000 EUR/tonnellata nel contingente e 4.550 EUR/tonnellata fuori contingente; per i nuclei è di 5.000 EUR/tonnellata nel contingente e 5.600 EUR/tonnellata fuori contingente.
Nuclei incorporati nei trasformatori
Per i nuclei incorporati nei trasformatori si applica un dazio specifico di 1.140 EUR per tonnellata del nucleo incorporato e dichiarato per l’immissione in libera pratica. Gli operatori devono dichiarare il peso in tonnellate del nucleo. Tali prodotti non sono soggetti a contingenti.
Origine e applicazione delle norme doganali
L’origine è determinata secondo le disposizioni dell’Unione in materia di origine non preferenziale. Salvo diversa previsione, si applicano le norme vigenti sui dazi doganali. Gli Stati membri e la Commissione devono cooperare strettamente per garantire l’applicazione del regolamento.
Esclusioni territoriali
Le importazioni originarie di Liechtenstein, Norvegia, Kenya e Ucraina non sono soggette alla misura. L’esclusione dell’Ucraina è collegata alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 prevista dal regolamento (UE) 2025/1153.
Paesi in via di sviluppo
L’allegato III.1 individua i paesi in via di sviluppo membri dell’OMC e l’Algeria. L’allegato III.2 indica i tipi di prodotto originari di tali paesi cui si applicano le misure: per la Cina GOES e laminazioni/nuclei; per il Brasile GOES; per Turchia ed Emirati arabi uniti laminazioni/nuclei. L’esenzione prevista dall’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 opera, in linea generale, finché la quota di importazioni non supera il 3%, purché i paesi interessati non superino complessivamente il 9%.
Coordinamento con i dazi antidumping
Per le importazioni soggette sia alla misura provvisoria sia ai dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/58, i dazi antidumping non sono riscossi durante il periodo di applicazione del presente regolamento, poiché inferiori ai dazi di salvaguardia provvisori.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il 25 settembre 2026, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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