Regolamento (UE) 2026/2087
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2087 della Commissione, del 18 settembre 2026, relativo all’autorizzazione della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza fino all’11 ottobre 2036 la L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 come additivo nutrizionale per tutte le specie animali, utilizzabile nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio. L’autorizzazione è subordinata a specifici requisiti di composizione, analisi, etichettatura, protezione dalla degradazione ruminale per i ruminanti e tutela degli utilizzatori. Il regolamento richiama inoltre gli obblighi degli operatori del settore dei mangimi derivanti dal regolamento (CE) n. 183/2005.
Autorizzazione della L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea all’impiego della L-isoleucina, in forma solida e con contenuto minimo di sostanza attiva pari al 90 % sulla sostanza secca, nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio destinati a tutte le specie animali. L’additivo è classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». L’autorizzazione è valida fino all’11 ottobre 2036. Per i ruminanti l’additivo deve essere protetto dalla degradazione ruminale; il regolamento non stabilisce tenori minimi o massimi di impiego.
Autorizzazione della L-isoleucina come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2087 autorizza la L-isoleucina prodotta con il ceppo Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 come additivo destinato all’alimentazione animale. L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base della domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e del parere dell’EFSA del 27 gennaio 2026.
Ambito di applicazione e classificazione
L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e consente l’impiego dell’additivo sia nei mangimi sia nell’acqua di abbeveraggio. La sostanza è inserita nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».
L’additivo è identificato con il numero 3c384ii. L’allegato non stabilisce un tenore minimo o massimo di impiego espresso in mg/kg di mangime completo, ma disciplina la composizione e le condizioni d’uso.
Composizione e caratteristiche tecniche
L’additivo è costituito da L-isoleucina in forma solida, prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764. La sostanza attiva deve presentare un contenuto di L-isoleucina pari almeno al 90 % sulla sostanza secca.
Le principali informazioni identificative sono:
- denominazione IUPAC: acido (2S,3S)-2-ammino-3-metilpentanoico;
- formula chimica: C6H13NO2;
- numero CAS: 73-32-5.
Sicurezza e condizioni d’impiego
Secondo il parere EFSA richiamato nei considerando, l’uso nei mangimi è sicuro per le specie bersaglio quando la sostanza è impiegata come integratore dietetico in quantità adeguate ai fabbisogni nutrizionali. L’uso è stato ritenuto sicuro anche per i consumatori e per l’ambiente.
L’EFSA ha tuttavia segnalato preoccupazioni connesse all’uso nell’acqua di abbeveraggio, in particolare per il rischio di squilibri nutrizionali e per motivi igienici. Il regolamento consente comunque tale impiego e impone specifiche avvertenze in etichetta. Gli operatori devono inoltre rispettare i pertinenti requisiti di igiene previsti dal regolamento (CE) n. 183/2005.
In caso di utilizzo nei ruminanti, l’additivo deve essere protetto dalla degradazione ruminale. Tale requisito è necessario perché la supplementazione sia efficace anche per queste specie. L’EFSA ha considerato la sostanza una fonte efficace di L-isoleucina per i non ruminanti e ha rilevato che, per i ruminanti, la protezione dalla degradazione ruminale è necessaria.
Etichettatura e istruzioni operative
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico;
- la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.
L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve inoltre contenere la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-isoleucina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri nutrizionali.»
Protezione della salute degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.
Qualora tali rischi non possano essere eliminati attraverso procedure e misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale:
- della pelle;
- degli occhi;
- delle vie respiratorie.
La previsione riflette il fatto che l’EFSA, in assenza di dati sufficienti, non ha potuto concludere se la sostanza sia irritante per la pelle o per gli occhi oppure sensibilizzante della pelle.
Metodi di analisi e controllo
Per l’identificazione della L-isoleucina nell’additivo deve essere utilizzata la monografia «L-isoleucine monograph» del Food Chemical Codex.
La determinazione analitica deve avvenire mediante cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, secondo le modalità indicate per ciascuna matrice:
- nell’additivo: IEC-VIS/FLD oppure IEC-VIS;
- nelle premiscele: IEC-VIS/FLD oppure IEC-VIS, anche secondo il regolamento (CE) n. 152/2009;
- nei mangimi composti: IEC-VIS secondo il regolamento (CE) n. 152/2009;
- nell’acqua di abbeveraggio: IEC-VIS.
Il regolamento (CE) n. 152/2009 stabilisce i metodi di campionamento e analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali. Le informazioni dettagliate sui metodi sono disponibili presso il laboratorio di riferimento indicato nell’allegato.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida fino all’11 ottobre 2036. Non sono previste prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato, in quanto l’EFSA non le ha ritenute necessarie.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la L-isoleucina prodotta con Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 come additivo per mangimi, nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», alle condizioni dell’allegato.
Identificazione e composizione
L’additivo ha numero di identificazione 3c384ii, è costituito da L-isoleucina in forma solida e deve contenere almeno il 90 % di L-isoleucina sulla sostanza secca. Sono indicati denominazione IUPAC, formula chimica C6H13NO2 e numero CAS 73-32-5.
Specie e modalità di impiego
L’additivo può essere utilizzato per tutte le specie animali e anche nell’acqua di abbeveraggio. L’allegato non prevede tenori minimo o massimo in mg/kg di mangime completo.
Uso nei ruminanti
Gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che la L-isoleucina sia protetta dalla degradazione ruminale quando viene utilizzata nell’alimentazione dei ruminanti.
Etichettatura e istruzioni d’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’umidità deve essere indicata sull’etichetta dell’additivo. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza relativa alla necessità di considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali, in particolare in caso di uso nell’acqua di abbeveraggio.
Protezione degli utilizzatori
Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Metodi di analisi
L’allegato stabilisce metodi specifici per identificazione e determinazione della L-isoleucina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, principalmente mediante cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica. Per premiscele e mangimi composti è richiamato anche il regolamento (CE) n. 152/2009.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina l’11 ottobre 2036.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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