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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2085

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2085 della Commissione, del 18 settembre 2026, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystallogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)

Normativa europea32026R2085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga, per tre anni, la deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, consentendo determinate attività di pesca con sciabiche da natante a distanza inferiore e a profondità diversa dai limiti ordinari previsti da tale disposizione. La deroga è limitata a un massimo di 26 pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri e con motore di potenza inferiore a 75 kW, già autorizzati e operanti secondo il piano di gestione catalano. La Spagna deve trasmettere alla Commissione una relazione annuale di monitoraggio, a partire dal 2 luglio 2027.

Proroga della deroga ai requisiti di distanza dalla costa e profondità minima per la pesca con sciabiche da natante in Catalogna.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystallogobius linearis), effettuate con sciabiche da natante nelle acque territoriali spagnole adiacenti alla costa della Catalogna, entro tre miglia nautiche dalle linee di base. La deroga riguarda esclusivamente pescherecci registrati nel censimento marittimo della Comunità autonoma della Catalogna, con attività comprovata da oltre cinque anni, autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione spagnolo. Si applica dal 3 luglio 2026 al 2 luglio 2029; restano impregiudicati gli obblighi derivanti da altre normative dell'Unione, in particolare dalla direttiva 92/43/CEE.

Proroga della deroga per la pesca con sciabiche da natante in Catalogna

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2085 proroga la deroga ai requisiti ordinari di distanza minima dalla costa e profondità minima previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La misura riguarda una specifica attività di pesca tradizionale catalana, ritenuta selettiva e non significativamente impattante sull'ambiente marino, ed è adottata sulla base del piano di gestione spagnolo 2026-2029 e delle valutazioni scientifiche dello CSTEP.

Ambito territoriale e attività interessata

La deroga riguarda la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystallogobius linearis) effettuata con sciabiche da natante nelle acque territoriali spagnole adiacenti alla costa della Catalogna. L'area interessata è delimitata alle acque situate entro tre miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità o giurisdizione della Spagna.

La deroga consente quindi di non applicare, per questa attività, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, nella parte relativa alla distanza minima dalla costa e alla profondità minima.

Pescherecci ammessi e condizioni di accesso

La deroga è riservata ai pescherecci che soddisfano cumulativamente le condizioni stabilite dall'articolo 1:

  • iscrizione nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna;
  • attività comprovata da oltre cinque anni nella tipologia di pesca interessata;
  • operatività tale da escludere qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca;
  • possesso di un'autorizzazione di pesca;
  • esercizio dell'attività nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Il piano di gestione limita inoltre la flotta autorizzabile a un massimo di 26 pescherecci, con lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri e motore di potenza inferiore a 75 kW. La richiesta spagnola riguarda pescherecci già autorizzati e inclusi in un elenco comunicato alla Commissione.

Motivazioni scientifiche, tecniche e ambientali

La Commissione considera soddisfatte le condizioni dell'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Spagna ha presentato, il 16 febbraio 2026, una richiesta di proroga corredata da motivazioni scientifiche e tecniche aggiornate, dal nuovo piano di gestione adottato il 29 giugno 2026 e dalla relazione sul monitoraggio e sull'attuazione del precedente piano.

Lo CSTEP, nella 81a riunione plenaria del marzo 2026, ha ritenuto adeguati gli elementi del piano riveduto relativi al monitoraggio e alla gestione della pesca della “sonsera”, concludendo che risultavano soddisfatte le condizioni per la proroga.

La disciplina tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

  • il numero di pescherecci è limitato e le caratteristiche della piattaforma continentale e della distribuzione delle specie impongono vincoli geografici specifici;
  • le sciabiche da natante sono gli unici attrezzi tecnicamente idonei alla pesca considerata;
  • l'attività non interferisce con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate;
  • le sciabiche da natante sono considerate altamente selettive e non entrano in contatto con il fondale;
  • l'attività non è diretta alla cattura di cefalopodi;
  • la pesca non viene praticata sopra praterie di Posidonia oceanica o altre fanerogame marine;
  • il piano di gestione mira a mantenere minime le catture delle specie indicate nell'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241, salvo i molluschi bivalvi;
  • la ridotta distanza dalla costa limita l'interferenza con le attività di altre imbarcazioni.

Rapporti con le misure tecniche dell'Unione

I considerando richiamano il regolamento (UE) 2019/1241, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. I requisiti dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, come ripresi dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato IX, parte B, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1241, sono ritenuti non applicabili perché riferiti ai pescherecci da traino.

Quanto alle dimensioni minime delle maglie, il regolamento prende atto che l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241. Tuttavia, l'allegato IX, parte B, punto 4, di quest'ultimo consente la prosecuzione di deroghe preesistenti alle dimensioni minime delle maglie, purché siano rispettate le condizioni dell'articolo 15, paragrafo 5, tra cui:

  • la deroga doveva essere già in vigore il 14 agosto 2019;
  • non deve determinare un deterioramento della selettività, in particolare un aumento delle catture di giovanili;
  • deve perseguire gli obiettivi e i target degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1241.

Il regolamento considera soddisfatte tali condizioni e rileva che la Spagna ha autorizzato la deroga alle dimensioni minime delle maglie sulla base dell'elevata selettività dell'attività e del suo effetto trascurabile sull'ambiente marino.

Controllo, registrazione e monitoraggio

Le attività devono rispettare le disposizioni in materia di registrazione previste dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce il regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Il piano di gestione spagnolo contiene misure di monitoraggio conformi all'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. L'articolo 2 impone alla Spagna un obbligo periodico di rendicontazione nei confronti della Commissione:

  • prima relazione entro il 2 luglio 2027;
  • relazioni successive ogni 12 mesi;
  • contenuto conforme al piano di monitoraggio inserito nel piano di gestione.

La limitazione temporale della deroga consente l'adozione tempestiva di eventuali misure correttive qualora il monitoraggio evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock e permette di acquisire ulteriori conoscenze scientifiche per elaborare un piano di gestione più efficace.

Durata, entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 3, si applica dal 3 luglio 2026 al 2 luglio 2029.

La decorrenza dal 3 luglio 2026 assicura la continuità giuridica rispetto alla precedente deroga prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2726, la cui validità è scaduta il 2 luglio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Salvaguardia rispetto ad altre normative

La deroga è circoscritta ai requisiti disciplinati dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Essa non pregiudica la posizione della Commissione circa la conformità dell'attività ad altre disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare alla direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Disposizioni principali

Deroga ai requisiti di distanza dalla costa e profondità minima

L'articolo 1 stabilisce che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca delle specie indicate effettuata con sciabiche da natante entro tre miglia nautiche dalle linee di base, nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione spagnola adiacenti alla costa della Catalogna.

Condizioni soggettive e autorizzative

La deroga opera soltanto per pescherecci registrati nel censimento marittimo della Comunità autonoma della Catalogna, con attività comprovata da oltre cinque anni nella pesca interessata, senza incremento dello sforzo di pesca, titolari di autorizzazione e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Limiti della flotta autorizzabile

Il piano di gestione prevede che le autorizzazioni siano rilasciate a un massimo di 26 pescherecci, ciascuno di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri e con motore di potenza inferiore a 75 kW.

Piano di monitoraggio e relazione annuale

Ai sensi dell'articolo 2, la Spagna deve trasmettere alla Commissione, per la prima volta entro il 2 luglio 2027 e successivamente ogni 12 mesi, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione.

Periodo di applicazione ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica retroattivamente, ai fini della continuità giuridica, dal 3 luglio 2026 al 2 luglio 2029.

Compatibilità con altre norme dell'Unione

La deroga non pregiudica la posizione della Commissione sulla conformità dell'attività ad altre normative dell'Unione, in particolare alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marinemisure tecniche di pescamonitoraggio e controllo della pesca

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