Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2086

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2086 della Commissione, del 18 settembre 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di diclazuril (Clinacox 0,5 %) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione: Elanco GmbH) e che abroga il regolamento (UE) n. 1118/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 667/2013

Normativa europea32026R2086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione del preparato di diclazuril Clinacox 0,5 % quale additivo appartenente alla categoria dei coccidiostatici e istomonostatici, per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. L’utilizzo è autorizzato al tenore di 1 mg di diclazuril per kg di mangime completo, con obblighi relativi all’incorporazione tramite premiscela, alla sicurezza degli utilizzatori e al monitoraggio della resistenza di Eimeria spp. Sono abrogati i precedenti regolamenti autorizzativi e stabiliti periodi transitori per l’esaurimento delle scorte.

Rinnovo dell’autorizzazione del diclazuril (Clinacox 0,5 %) come additivo coccidiostatico per polli da ingrasso e pollastre destinate alla produzione di uova.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’utilizzo del preparato di diclazuril Clinacox 0,5 %, detenuto da Elanco GmbH, come additivo per mangimi nell’Unione europea, per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. L’autorizzazione è rinnovata fino all’11 ottobre 2036, alle condizioni dell’allegato. Sono previste misure transitorie per prodotti, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi già prodotti ed etichettati secondo la disciplina precedente. L’additivo non può essere utilizzato contemporaneamente ad altri coccidiostatici.

Rinnovo dell’autorizzazione del diclazuril (Clinacox 0,5 %)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2086 rinnova, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’autorizzazione del preparato di diclazuril commercializzato come Clinacox 0,5 %. Il prodotto è autorizzato come additivo per mangimi appartenente alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici», in considerazione delle valutazioni dell’EFSA sulla sicurezza per animali bersaglio, consumatori e ambiente e sulla capacità di controllare la coccidiosi.

Ambito e durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda l’impiego del preparato per:

  • polli da ingrasso;
  • pollastre allevate per la produzione di uova, fino all’età massima di 16 settimane.

Il titolare dell’autorizzazione è Elanco GmbH. L’autorizzazione è valida fino all’11 ottobre 2036. Il tenore autorizzato è pari a 1 mg di diclazuril per kg di mangime completo, con un tasso di umidità del 12 %, sia come tenore minimo sia come tenore massimo.

Composizione e caratteristiche dell’additivo

Il prodotto è un preparato solido composto da diclazuril, polividone K30, idrossido di sodio e farina di soia. La composizione indicata nell’allegato è la seguente:

  • diclazuril: 5 g/kg;
  • polividone K30: 2 g/kg;
  • idrossido di sodio: 0,5 g/kg;
  • farina di soia: quantità sufficiente a completare la formulazione.

Il diclazuril è identificato dalla formula chimica C17H9Cl3N4O2 e dal numero CAS 101831-37-2. Il prodotto è ottenuto mediante sintesi chimica. L’allegato stabilisce inoltre limiti per le impurezze associate: le impurezze D e H non possono superare individualmente lo 0,1 %, le impurezze A, C, E e F non possono superare individualmente lo 0,5 % e il totale delle impurezze da A a I non può superare l’1,5 %.

Modalità di incorporazione e istruzioni d’uso

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

È vietato utilizzare il diclazuril contemporaneamente ad altri coccidiostatici. Tale prescrizione deve essere considerata nella formulazione delle premiscele e dei mangimi composti destinati alle specie autorizzate.

Metodi di analisi

Per la determinazione del diclazuril nell’additivo si utilizza la cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione fotometrica (HPLC-UV). Lo stesso metodo, secondo il regolamento (CE) n. 152/2009, è previsto per le premiscele.

Per i mangimi composti sono ammessi:

  • HPLC-UV secondo il regolamento (CE) n. 152/2009;
  • cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS) secondo la norma EN 17299.

Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide e applicabili le conclusioni già formulate nella precedente valutazione; per tale ragione non è stata richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005.

Monitoraggio successivo all’immissione sul mercato

Il titolare dell’autorizzazione deve pianificare ed eseguire un programma di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato relativo alla resistenza di Eimeria spp. al diclazuril. Il programma deve essere realizzato conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 e deve riguardare i ceppi di Eimeria spp. isolati sul campo dai polli.

L’obbligo deriva dalla valutazione dell’EFSA, che ha ritenuto necessario monitorare l’eventuale sviluppo di resistenza per verificare nel tempo l’efficacia del coccidiostatico.

Sicurezza degli utilizzatori

L’EFSA ha concluso che il preparato è irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie, mentre non è un sensibilizzante della pelle. Di conseguenza, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l’esposizione.

Qualora i rischi non possano essere eliminati attraverso tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle:

  • vie respiratorie;
  • occhi;
  • pelle.

Residui negli alimenti di origine animale

Per i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale interessati si applica il regolamento (UE) n. 37/2010. Il richiamo è riportato nell’allegato tra le condizioni relative all’autorizzazione dell’additivo.

Abrogazione della disciplina precedente

A decorrere dall’applicazione del nuovo regime sono abrogati:

  • il regolamento (UE) n. 1118/2010, relativo all’autorizzazione del diclazuril per i polli da ingrasso;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 667/2013, relativo all’autorizzazione del diclazuril per le pollastre allevate per la produzione di uova.

Il rinnovo riunisce quindi in un’unica autorizzazione le condizioni applicabili alle due categorie di animali e identifica Elanco GmbH quale titolare dell’autorizzazione.

Misure transitorie e gestione delle scorte

Il regolamento prevede periodi transitori per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove condizioni di autorizzazione.

Il preparato e le premiscele contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima dell’11 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima dell’11 ottobre 2027 secondo la disciplina precedente, possono anch’essi continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato di diclazuril Clinacox 0,5 %, appartenente alla categoria «coccidiostatici e istomonostatici», alle condizioni riportate nell’allegato. Il titolare dell’autorizzazione è Elanco GmbH e la scadenza dell’autorizzazione è fissata all’11 ottobre 2036.

Specie animali e livelli d’impiego

L’additivo è autorizzato per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. Il tenore minimo e massimo è pari a 1 mg di diclazuril/kg di mangime completo con umidità del 12 %. Per le pollastre l’età massima autorizzata è di 16 settimane; per i polli da ingrasso non è indicata un’età massima.

Composizione e caratterizzazione

Il preparato contiene diclazuril in concentrazione di 5 g/kg, polividone K30 pari a 2 g/kg, idrossido di sodio pari a 0,5 g/kg e farina di soia quale componente restante. La sostanza attiva è il diclazuril, formula chimica C17H9Cl3N4O2, numero CAS 101831-37-2, prodotto mediante sintesi chimica. Sono stabiliti limiti specifici per le impurezze associate.

Metodi di analisi

Il diclazuril nell’additivo e nelle premiscele è determinato mediante HPLC-UV. Nei mangimi composti possono essere utilizzati HPLC-UV secondo il regolamento (CE) n. 152/2009 oppure LC-MS/MS secondo la norma EN 17299.

Prescrizioni d’uso e incompatibilità

Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela e non deve essere utilizzato contemporaneamente ad altri coccidiostatici.

Monitoraggio della resistenza

Il titolare dell’autorizzazione deve pianificare ed eseguire un programma di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato relativo allo sviluppo della resistenza di Eimeria spp. al diclazuril, conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008.

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle, poiché il preparato è irritante per tali apparati, pur non essendo classificato come sensibilizzante cutaneo.

Limiti massimi di residui

Per i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale interessati si applica il regolamento (UE) n. 37/2010.

Abrogazioni

L’articolo 2 abroga il regolamento (UE) n. 1118/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 667/2013, precedenti atti di autorizzazione del diclazuril per le specie interessate.

Misure transitorie

Il preparato e le premiscele contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima dell’11 aprile 2027 secondo le norme applicabili prima dell’11 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima dell’11 ottobre 2027 secondo la disciplina precedente, beneficiano della stessa possibilità fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaresalute e benessere animaleresidui negli alimenti di origine animalesicurezza sul lavoro

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.