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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2088

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2088 della Commissione, del 18 settembre 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32026R2088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio originari della Cina, a seguito dell'inchiesta avviata il 18 settembre 2025. Le aliquote, calcolate sul prezzo netto CIF franco frontiera dell'Unione, variano dal 156,7 % al 192,2 % in funzione del produttore esportatore. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente fino all'importo dovuto, mentre gli eventuali eccedenti sono svincolati; non è autorizzata la riscossione retroattiva.

Istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni cinesi di determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio (PBTC).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione, originarie della Repubblica popolare cinese, di acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico e del suo sale di sodio, in forma solida o in soluzione acquosa, classificati al codice NC 2931 49 80 e al codice TARIC 2931 49 80 60, con numeri CAS 37971-36-1 e 66669-53-2. Le misure riguardano importatori e operatori doganali dell'Unione e produttori esportatori cinesi; si applicano dal 22 settembre 2026, giorno successivo alla pubblicazione. Sono previste aliquote individuali per tre società cinesi, un'aliquota per gli altri produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione e un'aliquota residuale per tutte le altre importazioni. Il regolamento non dispone la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate.

Dazi antidumping definitivi sulle importazioni cinesi di PBTC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2088 conclude l'inchiesta antidumping avviata il 18 settembre 2025 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha confermato l'esistenza di dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione, nesso causale e interesse dell'Unione all'adozione di misure definitive. Il regolamento si fonda in particolare sull'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

Ambito oggettivo e prodotto interessato

Le misure riguardano le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese di:

  • acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico;
  • suo sale di sodio idrogeno-2-fosfonatobutan-1,2,4-tricarbossilato di tetrasodio;
  • prodotti in forma solida o in soluzione acquosa;
  • codice NC 2931 49 80 e codice TARIC 2931 49 80 60;
  • numeri CAS 37971-36-1 e 66669-53-2;
  • numeri CUS 0027475-9 e 0087281-1;
  • numeri CE 253-733-5 e 266-442-3.

Il prodotto è indicato nel regolamento come PBTC, ossia determinati acidi alchilfosfonici e loro sali di sodio. Il dazio è espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

Aliquote definitive e soggetti interessati

Le aliquote applicabili sono differenziate per produttore esportatore:

  • 183,8 % per Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd., codice addizionale TARIC 88CI;
  • 192,2 % per Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd., codice addizionale TARIC 88CJ;
  • 156,7 % per Shandong Taihe Technologies Co., Ltd., codice addizionale TARIC 88CK;
  • 173,8 % per le altre società cinesi che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione, indicate nell'allegato;
  • 192,2 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina, codice addizionale TARIC 8999.

Le aliquote individuali sono applicabili esclusivamente alle importazioni fabbricate dalle persone giuridiche espressamente indicate. Le società collegate o diverse da quelle nominate non possono utilizzare l'aliquota individuale e sono soggette, salvo diversa determinazione, all'aliquota residuale applicabile a tutte le altre importazioni cinesi.

L'allegato individua come società che hanno collaborato non inserite nel campione:

  • SHANDONG GREEN TECHNOLOGIES IMPORT AND EXPORT CO., LTD, codice addizionale TARIC 88CL;
  • HEBEI LONGKE WATER TREATMENT CO., LTD, codice addizionale TARIC 88CM.

Fattura commerciale e controlli doganali

L'applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida presentata alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve contenere una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto emittente, con indicazione di nome e funzione, attestante che il prodotto esportato nell'Unione è stato fabbricato dalla società indicata e recante il relativo codice addizionale TARIC.

In mancanza della fattura conforme, si applica il dazio del 192,2 % previsto per tutte le altre importazioni cinesi. La fattura non esonera le autorità doganali dagli ordinari controlli: esse possono richiedere documenti supplementari, inclusi documenti di spedizione, per verificare l'esattezza delle informazioni e la legittimità dell'aliquota richiesta.

Una società può chiedere il riconoscimento della propria aliquota individuale in caso di successiva modifica della denominazione sociale. La richiesta deve essere presentata alla Commissione europea e deve dimostrare che la modifica non incide sul diritto di beneficiare dell'aliquota. Il numero del regolamento e il caso AD740 devono essere indicati nella richiesta, trasmessa all'indirizzo della Commissione indicato nel regolamento.

Nuovi produttori esportatori

L'articolo 3 consente di aggiungere successivamente nuovi produttori esportatori cinesi e di assoggettarli all'aliquota media ponderata applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. La richiesta deve essere corredata da elementi di prova relativi a tutte le seguenti condizioni:

  • il produttore non ha esportato il prodotto nell'Unione durante il periodo d'inchiesta, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025;
  • il produttore non è collegato a un esportatore o produttore soggetto alle misure e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale;
  • il produttore ha effettivamente esportato il prodotto dopo la fine del periodo d'inchiesta oppure ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare nell'Unione un quantitativo significativo.

Determinazione del valore normale e fattori produttivi

La Commissione ha applicato la metodologia dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, confermando l'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese e utilizzando il Brasile come paese rappresentativo. La proposta di utilizzare la Turchia è stata respinta perché i dati disponibili evidenziavano un tasso eccezionalmente elevato di SGAV e non risultavano fonti adeguate per le società proposte.

Per i fattori produttivi sono stati utilizzati, tra gli altri, i dati del Global Trade Atlas e le informazioni MacMap sui dazi doganali. I valori esenti da distorsioni indicati dalla Commissione sono:

  • fosfito di dimetile (DMPI): 42.099,04 CNY/MT;
  • acrilato di metile: 14.023,20 CNY/MT;
  • anidride maleica: 8.672,81 CNY/MT;
  • metanolo: 3.300,10 CNY/MT;
  • contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa: 42.455,19 CNY/MT;
  • secchi di plastica: 67.003,64 CNY/MT;
  • manodopera: 23,01 CNY/ora di lavoro;
  • energia elettrica: 1,08 CNY/kWh;
  • acqua: 13,36 CNY/m³;
  • vapore: 206-252 CNY/MT.

La Commissione ha respinto l'uso di prezzi esclusivamente turchi, indiani, dell'Unione o riferiti a sottoinsiemi di operazioni, ritenendo più rappresentativi i prezzi internazionali ottenuti dall'intera popolazione di transazioni pertinente. Sono stati inoltre rivisti i codici tariffari relativi agli IBC e ai secchi di plastica senza modificare i valori di riferimento.

Spese generali, SGAV e profitti

Per la determinazione del valore normale sono stati utilizzati i dati finanziari del 2024 di società brasiliane appartenenti alla categoria produttiva pertinente. BASEQUIMICA S.A. è stata esclusa perché considerata una società commerciale e non un fabbricante di prodotti chimici; UNIPAR CARBOCLORO S.A. è stata mantenuta, in quanto svolge attività riconducibili al codice NACE 20.14 e commercializza prodotti chimici per il trattamento delle acque.

La Commissione ha inoltre:

  • escluso i consumi relativi a contenitori riutilizzati dal calcolo del costo di produzione;
  • sostituito i dati Orbis di UNIPAR con quelli della relazione annuale 2024, dopo aver rilevato differenze tra le due fonti;
  • corretto il calcolo della redditività di UNIPAR includendo il risultato finanziario netto positivo.

Dopo le revisioni, le SGAV ammontano al 10,3 % dei costi delle merci vendute e i profitti al 17,6 % dei costi delle merci vendute.

Dumping, pregiudizio e interesse dell'Unione

I margini di dumping definitivi coincidono con le aliquote applicate nel regolamento, comprese tra il 156,7 % e il 192,2 %. La Commissione ha confermato le precedenti conclusioni sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e sul nesso causale tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e tale pregiudizio.

Le osservazioni dell'utilizzatore Hypred sono state respinte. La Commissione ha ritenuto che la capacità produttiva di Lanxess fosse sufficiente a soddisfare il consumo dell'Unione e che l'impatto delle misure sugli utilizzatori fosse limitato, poiché:

  • gli utilizzatori operavano con margini positivi;
  • il PBTC rappresentava una quota limitata dei costi di produzione;
  • i ricavi derivanti dai prodotti contenenti PBTC erano limitati.

La Commissione ha concluso che i possibili effetti negativi sugli utilizzatori non prevalgono sull'esigenza di preservare l'industria dell'Unione e ripristinare condizioni di concorrenza leale.

Riscossione dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1045 sono riscossi definitivamente fino al livello delle aliquote stabilite dal regolamento definitivo. Gli importi eventualmente depositati in eccesso devono essere svincolati.

Mancata riscossione retroattiva

Le importazioni erano state sottoposte a registrazione con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385. La Commissione ha tuttavia escluso la riscossione retroattiva ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, poiché non è stato accertato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre il livello pregiudizievole.

Il confronto dei dati ha evidenziato:

  • un calo dei volumi del 22 % e dei prezzi del 14 % nel periodo successivo all'inchiesta e precedente alla registrazione;
  • un aumento dei volumi dell'1 % e un calo dei prezzi del 23 % nel periodo confrontato con quello precedente all'istituzione delle misure provvisorie.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato adottato il 18 settembre 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 21 settembre 2026. Entra pertanto in vigore il 22 settembre 2026, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

In caso di rimborso dovuto a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse applicabile è quello della Banca centrale europea relativo alle principali operazioni di rifinanziamento, secondo l'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Disposizioni principali

Prodotto soggetto al dazio

L'articolo 1, paragrafo 1, individua il prodotto come acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico e suo sale di sodio idrogeno-2-fosfonatobutan-1,2,4-tricarbossilato di tetrasodio, in forma solida o in soluzione acquosa, originario della Cina, classificato ai codici NC 2931 49 80 e TARIC 2931 49 80 60.

Aliquote antidumping definitive

L'articolo 1, paragrafo 2, stabilisce le aliquote sul prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto: 183,8 % per Jiyuan Qingyuan Water Treatment Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 88CI); 192,2 % per Nantong Uniphos Chemicals Co., Ltd. (88CJ); 156,7 % per Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. (88CK); 173,8 % per le altre società che hanno collaborato non inserite nel campione, indicate nell'allegato; 192,2 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina (8999).

Fattura commerciale e applicazione delle aliquote individuali

L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione datata e firmata prevista dall'articolo 1, paragrafo 3, con identificazione del produttore, indirizzo, codice addizionale TARIC, paese interessato, volume e prodotto. In assenza della fattura richiesta si applica l'aliquota del 192,2 % prevista per tutte le altre importazioni originarie della Cina.

Riscossione dei dazi provvisori

L'articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1045 del 12 maggio 2026. Gli importi depositati in eccedenza rispetto alle aliquote definitive devono essere svincolati.

Nuovi produttori esportatori

L'articolo 3 consente di modificare l'articolo 1, paragrafo 2, per aggiungere nuovi produttori esportatori cinesi e assoggettarli all'appropriata aliquota media ponderata applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Il richiedente deve dimostrare che non ha esportato nell'Unione durante il periodo d'inchiesta, compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025; che non è collegato a un esportatore o produttore soggetto alle misure e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta; e che ha effettuato esportazioni dopo il periodo d'inchiesta o assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.

Esclusione della riscossione retroattiva

La Commissione ha valutato le importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2385, ma ha concluso che non sussistono le condizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Non è stato rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni: nei confronti considerati, i volumi sono diminuiti del 22 % o aumentati soltanto dell'1 %, mentre i prezzi sono diminuiti rispettivamente del 14 % e del 23 %.

Applicazione delle disposizioni doganali

Salvo diversa disposizione, l'articolo 1, paragrafo 4, conferma l'applicazione delle norme vigenti in materia di dazi doganali. Il dazio residuale si applica anche ai produttori che non hanno collaborato e a quelli che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo d'inchiesta, salvo ottenimento dell'aliquota prevista per i nuovi produttori esportatori.

Entrata in vigore

L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialemisure antidumpingdoganeimportazioniconcorrenza internazionale

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