Sentenza del 17/09/2019 n. 7009 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 146/2019 - IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Comunicazione preventiva - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'iscrizione ipotecaria del 18 giugno 2015, sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, né la comunicazione dell'avvenuta iscrizione. In primo grado aveva eccepito che tale omissione determinasse la nullità dell'ipoteca. L'Agenzia ha invece prodotto in appello la comunicazione preventiva, notificata il 24 novembre 2014 tramite posta e consegnata al portiere, sostenendo quindi che il ricorso fosse tardivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha ritenuto regolare l'iscrizione ipotecaria. Ha affermato che l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 impone la comunicazione preventiva, ma non prevede espressamente che la sua omissione comporti la nullità dell'iscrizione; l'omissione può eventualmente consentire la rimessione in termini del contribuente. Nel caso concreto, tuttavia, la notifica della comunicazione preventiva è stata provata e validamente effettuata tramite posta, con consegna al portiere. Di conseguenza, l'impugnazione della società è stata ritenuta tardiva. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, anche perché l'Agenzia non si era costituita in primo grado.
Norme richiamate
Art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973
L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà iscritta l'ipoteca.
La comunicazione preventiva è un adempimento necessario, ma la norma non stabilisce espressamente che la sua omissione determini la nullità dell'iscrizione ipotecaria. L'omissione può comportare la rimessione in termini del contribuente per esercitare i propri diritti.
Art. 50, D.P.R. n. 602/1973
Decorso inutilmente il termine previsto dalla disposizione, il ruolo può costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati.
Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario è possibile produrre in appello documenti non depositati in primo grado, anche se già esistenti, secondo l'interpretazione richiamata dalla sentenza.
Art. 345 c.p.c.
La preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello prevista dal processo civile non si applica al processo tributario nei termini richiamati dalla decisione.
Art. 7, comma 2, D.L. n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011
Ha introdotto nel D.P.R. n. 602/1973 l'obbligo della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria.
Art. 199/2017 della Corte costituzionale
È richiamata per confermare la possibilità, nel giudizio tributario d'appello, di produrre documenti non depositati in primo grado.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria deve essere notificata al proprietario dell'immobile, ma la sua omissione non comporta automaticamente la nullità dell'ipoteca se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
- L'omessa comunicazione può incidere sui termini per impugnare l'atto e consentire al contribuente di essere rimesso in termini, purché dimostri la mancata conoscenza dell'atto e agisca tempestivamente dopo averne avuto conoscenza.
- Una comunicazione notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite servizio postale può essere valida se l'avviso di ricevimento è sottoscritto da un soggetto individuato dal postino come legittimato alla ricezione, incluso il portiere nei casi ammessi.
- Nel processo tributario l'agente della riscossione può produrre in appello documenti già esistenti ma non depositati in primo grado; pertanto, l'assenza della prova della notifica nel primo grado non impedisce necessariamente di produrla successivamente.
- Quando viene provata la regolare notifica della comunicazione preventiva, il ricorso contro l'iscrizione ipotecaria deve essere proposto entro i termini decorrenti dalla notifica; un'impugnazione successiva può essere dichiarata tardiva.
- La validità sostanziale dell'iscrizione ipotecaria e la tempestività del ricorso devono essere valutate separatamente: anche un vizio della comunicazione preventiva non determina necessariamente l'eliminazione dell'ipoteca.
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