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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2196

Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato per prevenire, gestire e superare gli stati di emergenza, blackout e ripristino del sistema elettrico nell’Unione. Impone ai TSO la predisposizione e l’attuazione di piani di difesa e di ripristino, con obblighi di coordinamento, consultazione, comunicazione, prove di conformità e riesame periodico. Disciplina inoltre la sospensione e ripresa delle attività di mercato, il recupero dei costi, la riservatezza delle informazioni e gli strumenti e le strutture necessari per la continuità operativa e il ripristino.

Codice di rete UE che disciplina la gestione degli stati di emergenza, blackout e ripristino del sistema elettrico, con obblighi per i TSO e soggetti connessi.

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori dei sistemi di trasmissione (TSO), gestori dei sistemi di distribuzione (DSO), utenti significativi della rete (SGU), prestatori di servizi di difesa e di ripristino, responsabili e prestatori di servizi di bilanciamento, NEMO e altre entità che eseguono funzioni di mercato. Riguarda tutti i sistemi di trasmissione e distribuzione e tutte le interconnessioni dell’Unione, con esclusioni per talune isole di Stati membri non sincrone con le principali aree sincrone dell’UE, salvo che il funzionamento non sincrono derivi da un disturbo. Prevede discipline specifiche per diversi tipi di gruppi di generazione, impianti di consumo, sistemi di distribuzione chiusi, sistemi HVDC e, in certi casi, per unità di stoccaggio. In alcuni punti opera con differimenti temporali, in particolare per l’applicazione di talune disposizioni dal 18 dicembre 2022 e per specifici termini di elaborazione, notifica, attuazione e riesame.

Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica

Il regolamento definisce un quadro armonizzato dell’Unione per prevenire l’estensione dei disturbi di rete, gestire gli stati di emergenza e blackout e ripristinare rapidamente il sistema elettrico. La disciplina si colloca nel contesto del regolamento (CE) n. 714/2009 e si coordina con il regolamento (UE) 2017/1485, che già stabilisce regole generali di gestione del sistema, stati operativi e principi di sicurezza.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il regolamento si applica ai TSO, DSO, SGU, prestatori di servizi di difesa e di ripristino, responsabili e prestatori di servizi di bilanciamento, NEMO e altre entità che svolgono funzioni di mercato ai sensi dei regolamenti (UE) 2015/1222 e 2016/1719. Per gli SGU comprende, tra gli altri, gruppi di generazione di tipo A, B, C e D, impianti di consumo, sistemi di distribuzione chiusi, fornitori di ridispacciamento e di riserve di potenza attiva, nonché sistemi HVDC e parchi di generazione in corrente continua.

L’ambito territoriale copre i sistemi di trasmissione e distribuzione e tutte le interconnessioni dell’Unione, con esclusioni limitate per talune isole di Stati membri non sincrone con le principali aree sincrone europee, purché la non sincronia non derivi da un disturbo. Negli Stati membri con più TSO, il regolamento si applica a tutti, salvo che lo Stato membro ripartisca internamente taluni obblighi tra operatori specifici. È prevista un’esenzione parziale per i TSO di Lituania, Lettonia ed Estonia finché operano in un’area sincrona in cui non tutti i paesi sono soggetti alla legislazione UE, salvo accordi di cooperazione con TSO di paesi terzi.

Struttura generale: principi regolatori e coordinamento

L’applicazione del regolamento deve rispettare i principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza ed ottimizzazione economica, privilegiando ove possibile meccanismi di mercato. I TSO mantengono la responsabilità primaria della sicurezza operativa, ma il regolamento insiste sulla cooperazione con DSO, SGU, RSC, TSO limitrofi e altri soggetti interessati.

È centrale il coordinamento regionale. Nell’elaborare o riesaminare i piani di difesa e di ripristino, il TSO deve assicurare la coerenza con i piani dei TSO della propria area sincrona e di quelli limitrofi, con particolare riguardo all’assistenza tra TSO in emergenza, alle procedure di gestione della frequenza, all’assistenza per la potenza attiva e alle strategie di rialimentazione top-down. I RSC intervengono con una relazione tecnica di coerenza, da redigere entro tre mesi dalla trasmissione delle misure da parte del TSO.

Piano di difesa del sistema: elaborazione, contenuto e attuazione

Entro il 18 dicembre 2018 ciascun TSO deve elaborare un piano di difesa del sistema, previa consultazione con DSO, SGU, autorità nazionali di regolazione, altre autorità competenti, TSO limitrofi e altri TSO della stessa area sincrona. Il piano deve considerare i limiti di sicurezza operativa, il comportamento di carico e generazione, le esigenze degli utenti prioritari della rete e le caratteristiche della rete di trasmissione e delle reti sottostanti.

Il piano contiene almeno:

  • le condizioni di attivazione;
  • le istruzioni operative del TSO;
  • le misure da consultare o coordinare in tempo reale;
  • l’elenco delle misure da attuare nei propri impianti, nei DSO, negli SGU e nei prestatori di servizi di difesa;
  • gli utenti prioritari della rete e le condizioni di disconnessione;
  • le scadenze di attuazione di ciascuna misura.

Le misure minime comprendono schemi automatici di sottofrequenza, sovrafrequenza e crollo di tensione, oltre a procedure di gestione delle deviazioni di frequenza e tensione, dei flussi di potenza, dell’assistenza in potenza attiva e della disconnessione manuale della domanda. Il piano deve essere progettato in modo da minimizzare l’impatto sugli utenti, essere economicamente efficiente, attivarsi solo quando necessario e non condurre il sistema in emergenza o blackout.

L’attuazione delle misure per il sistema di trasmissione deve avvenire entro il 18 dicembre 2019. Le misure da eseguire presso DSO, SGU e prestatori di servizi vengono notificate entro il 18 dicembre 2018 e devono essere attuate entro 12 mesi dalla notifica, con conferma al gestore che ha notificato e mantenimento delle misure in esercizio.

Piano di ripristino: elaborazione, contenuto e attuazione

Analogamente, entro il 18 dicembre 2018 il TSO elabora un piano di ripristino, consultando i medesimi soggetti rilevanti. Il piano deve considerare comportamento e capacità di carico e generazione, esigenze degli utenti prioritari e caratteristiche della rete.

Il piano deve includere almeno:

  • le condizioni di attivazione;
  • le istruzioni del TSO;
  • le misure soggette a consultazione o coordinamento in tempo reale;
  • elenchi di misure da attuare da TSO, DSO, SGU e prestatori di servizi di ripristino;
  • gli utenti prioritari della rete e le condizioni di disconnessione e rimessa in tensione;
  • le sottostazioni essenziali per il ripristino;
  • il numero di fonti di energia necessarie per una riaccensione bottom-up con black start, risincronizzazione rapida e funzionamento in isola;
  • le scadenze di attuazione.

Le misure minime includono la procedura di rimessa in tensione, la gestione della frequenza e la risincronizzazione. Anche qui valgono i principi di minima incidenza sugli utenti, efficienza economica e attivazione solo se necessaria. Le misure devono essere attuate entro il 18 dicembre 2019 per il sistema di trasmissione e, per i soggetti destinatari delle notifiche, entro 12 mesi dalla notificazione.

Attivazione operativa del piano di difesa e del piano di ripristino

Il piano di difesa si attiva quando il sistema è in stato di emergenza e non vi sono contromisure sufficienti per riportarlo allo stato normale, oppure quando l’analisi della sicurezza operativa richiede misure aggiuntive oltre le contromisure disponibili. Il TSO coordina l’attivazione con DSO, SGU e prestatori di servizi di difesa; le istruzioni devono essere eseguite senza indebito ritardo. Le misure con significativo impatto transfrontaliero richiedono coordinamento con i TSO interessati.

Il piano di ripristino si attiva quando, dopo le misure di difesa, il sistema è ancora in stato di emergenza ma stabilizzato, oppure quando si trova in stato di blackout. Durante il ripristino, il TSO deve monitorare la portata e i confini delle regioni sincronizzate, i TSO con cui condivide tali regioni e le riserve di potenza attiva disponibili. Anche qui le istruzioni devono essere eseguite senza ritardo e le misure transfrontaliere devono essere coordinate.

Misure tecniche del piano di difesa

Lo schema di controllo automatico della sottofrequenza comprende la disconnessione automatica del carico per bassa frequenza e la modalità LSFM-U. Il TSO deve prevedere, se tecnicamente possibile, l’attivazione della LSFM-U prima della disconnessione automatica della domanda. Le unità di stoccaggio in funzione da carico devono, prima della disconnessione, passare automaticamente in generazione o disconnettersi, secondo le soglie fissate dal TSO. L’allegato fissa per ciascuna area sincrona i valori obbligatori di partenza, di fine e le quantità cumulate di domanda da disconnettere.

Lo schema di sovrafrequenza prevede la riduzione automatica della potenza attiva immessa in ciascuna area LFC; se la modalità LFSM-O non è sufficiente, il TSO deve predisporre anche una disconnessione graduale lineare della generazione o dei sistemi HVDC. Lo schema di protezione contro il crollo di tensione può includere disconnessione di carichi per bassa tensione, blocco del commutatore sotto carico e altri schemi di protezione. Il TSO deve definire le condizioni del blocco del commutatore sotto carico, incluse soglia di tensione, metodo di blocco, direzione del flusso di potenza reattiva e ritardo massimo.

Le procedure di gestione di frequenza, tensione e flussi di potenza consentono al TSO di imporre setpoint di potenza attiva, ordinare disconnessioni di SGU e prestatori di servizi di difesa, attivare l’assistenza in potenza attiva e chiedere collaborazione ad altri TSO. Alcune azioni richiedono relazione entro 30 giorni all’autorità di regolamentazione, con descrizione di motivi, attuazione e impatto.

Assistenza tra TSO e disconnessione manuale della domanda

In stato di emergenza, un TSO può chiedere ad altri TSO assistenza attraverso gli interconnettori, purché ciò non provochi emergenza o blackout del sistema che presta aiuto. In caso di interconnessioni in corrente continua, l’assistenza può includere regolazione della potenza attiva, controllo automatico della frequenza in funzionamento in isola, controllo della potenza reattiva e della tensione, oltre ad altre misure appropriate.

Il TSO può anche disconnettere manualmente elementi di rete con impatto transfrontaliero, previa coordinazione con i TSO limitrofi e purché non si produca un peggioramento del sistema. In circostanze eccezionali e per evitare pericoli per il personale o danni materiali, può procedere senza coordinamento, ma deve trasmettere entro 30 giorni una relazione dettagliata all’autorità di regolamentazione e ai TSO interessati.

Rimessa in tensione, gestione della frequenza e risincronizzazione

La procedura di rimessa in tensione deve consentire sia strategie top-down sia bottom-up. Nella scelta della strategia il TSO considera disponibilità delle fonti di energia, durata e rischi delle strategie, condizioni dei sistemi, stato degli interconnettori, utenti prioritari della rete e possibilità di combinare i due approcci. Nella strategia top-down il TSO richiede assistenza ai TSO limitrofi, anche tramite assistenza in potenza attiva; se tale assistenza non è possibile senza esporre il TSO prestatore a emergenza o blackout, si passa alla strategia bottom-up.

La gestione della frequenza durante il ripristino prevede, se necessario, la nomina di un coordinatore della frequenza. La nomina avviene tra i TSO della regione sincronizzata o dell’area sincrona, con criteri legati soprattutto al fattore K in tempo reale, alla disponibilità di riserve, di interconnessioni e di misure. Il coordinatore sospende o coordina l’attivazione manuale delle riserve di ripristino e di sostituzione e regola la frequenza verso il valore nominale o, nelle strategie bottom-up, verso la frequenza desiderata.

La risincronizzazione richiede la nomina di un coordinatore della risincronizzazione, scelto tra i TSO che dispongono delle necessarie sottostazioni, misure di frequenza e tensione e capacità di controllo dei punti di risincronizzazione. Prima della risincronizzazione i coordinatori fissano il valore obiettivo di frequenza, le differenze massime ammesse, gli scambi massimi di potenza attiva e reattiva, il punto di risincronizzazione e le azioni necessarie per la riconnessione. Una volta soddisfatte le condizioni, il coordinatore esegue la risincronizzazione.

Interazioni di mercato: sospensione, ripresa e compensazione

Il TSO può sospendere temporaneamente attività di mercato in quattro ipotesi principali: blackout del proprio sistema, emergenza in cui il mercato non può più migliorare la situazione, compromissione significativa del ripristino o indisponibilità dei mezzi di comunicazione. Le attività sospendibili includono capacità interzonale, offerte di bilanciamento, posizioni di bilanciamento, modifiche di posizione, programmi e altre attività rilevanti.

Il TSO deve elaborare entro il 18 dicembre 2018 regole per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato, sottoponendole all’approvazione dell’autorità di regolamentazione e pubblicandole sul proprio sito. Le regole devono essere compatibili, per quanto possibile, con le discipline di allocazione capacità e bilanciamento. Entro il 18 dicembre 2020, ENTSO-E deve presentare all’Agenzia una relazione sul livello di armonizzazione delle regole adottate dai TSO; i dati necessari devono essere trasmessi da ENTSO-E entro il 18 giugno 2019.

Il regolamento disciplina anche la compensazione degli sbilanciamenti durante la sospensione del mercato. Le regole devono garantire neutralità finanziaria, evitare distorsioni di incentivo, incentivare i responsabili del bilanciamento a rimanere in equilibrio o a contribuire al ripristino, evitare sanzioni pecuniarie per azioni richieste dal TSO e scoraggiare la sospensione del mercato salvo necessità assoluta.

La procedura di comunicazione richiede notifiche simultanee a TSO interessati, NEMO, responsabili del bilanciamento, prestatori di servizi di bilanciamento, DSO e autorità di regolazione. Tutte le notifiche e gli aggiornamenti devono essere pubblicati sui rispettivi siti internet, salvo impossibilità, nel qual caso si utilizzano e-mail o altri mezzi disponibili.

Scambio di informazioni, comunicazione e strutture di emergenza

Durante emergenza, blackout e ripristino, il TSO ha il diritto di raccogliere informazioni da DSO, SGU e prestatori di servizi di ripristino sulla rete in isola, sulle capacità di sincronizzazione e black start, sulla situazione degli impianti, sui limiti operativi e sui tempi di attivazione. Deve inoltre fornire in tempo utile informazioni a TSO limitrofi, coordinatori della frequenza, DSO, prestatori di servizi di difesa e ripristino, NEMO e autorità competenti.

Il regolamento impone sistemi di comunicazione vocale ridondanti, con alimentazione di riserva, capaci di funzionare per almeno 24 ore in assenza di alimentazione esterna o in caso di guasto di una singola apparecchiatura. Gli SGU di tipo B e i prestatori di servizi di ripristino di tipo A o B possono usare, se concordato con il TSO, un sistema di sola comunicazione dati. Sono previste anche eventuali comunicazioni complementari richieste dagli Stati membri.

Quanto agli strumenti e alle strutture, il TSO deve garantire la disponibilità per almeno 24 ore di mezzi cruciali e deve disporre di almeno una sala di controllo di emergenza separata, con fonte di alimentazione di riserva. La procedura di trasferimento dalla sala principale a quella di emergenza deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro tre ore. Le sottostazioni essenziali per il ripristino devono essere operative per almeno 24 ore, con possibili deroghe approvate per le sottostazioni in Irlanda e Lettonia.

Conformità, prove periodiche e riesame

Il TSO deve verificare periodicamente il funzionamento e la conformità di tutte le attrezzature e capacità relative ai piani di difesa e di ripristino. Entro il 18 dicembre 2019 deve definire un piano di prova, consultando DSO, SGU, prestatori di servizi di difesa e ripristino. Il piano stabilisce periodicità e condizioni delle prove e si coordina con le metodologie previste dai regolamenti settoriali su generatori, domanda e sistemi HVDC.

Sono previste prove specifiche almeno ogni tre anni per le capacità di black start e per i sistemi HVDC in black start, almeno annualmente per taluni impianti di domanda e per i sistemi di comunicazione, e almeno ogni cinque anni per le fonti di alimentazione di riserva, le sottostazioni essenziali e il riesame complessivo dei piani. Il TSO deve anche aggiornare e controllare annualmente gli impianti coinvolti nella disconnessione automatica per bassa frequenza.

Ogni cinque anni il TSO riesamina integralmente il piano di difesa e il piano di ripristino, tenendo conto dell’evoluzione della rete, delle nuove attrezzature, degli SGU entrati in esercizio, delle prove e degli incidenti e dei dati operativi raccolti. Prima di modifiche sostanziali della configurazione di rete, deve riesaminare le misure pertinenti. Se necessario, modifica i piani e attua le modifiche conformemente alla procedura di approvazione prevista dal regolamento.

Monitoraggio e partecipazione delle parti interessate

ENTSO-E è incaricata del monitoraggio dell’attuazione del regolamento. Il monitoraggio riguarda, tra l’altro, le divergenze nazionali, la coerenza dei piani di difesa e ripristino, le soglie di significatività degli impatti transfrontalieri e il grado di armonizzazione delle regole di sospensione e ripresa del mercato e della compensazione degli sbilanciamenti. L’Agenzia, in cooperazione con ENTSO-E, definisce l’elenco delle informazioni che ENTSO-E deve trasmettere e può richiederne l’archiviazione in formato digitale standardizzato.

È inoltre prevista la partecipazione delle parti interessate, organizzata dall’Agenzia in stretta cooperazione con ENTSO-E, mediante riunioni regolari volte a individuare problemi e proporre miglioramenti.

Disposizioni finali e allegato tecnico

Il regolamento impone che i contratti e le condizioni generali dei TSO, DSO e SGU relativi al funzionamento del sistema siano adeguati ai suoi requisiti. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; tuttavia, l’articolo 15, paragrafi da 5 a 8, l’articolo 41 e l’articolo 42, paragrafi 1, 2 e 5, si applicano dal 18 dicembre 2022.

L’allegato contiene i parametri tecnici dello schema di disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza, differenziati per area sincrona (Europa continentale, Europa settentrionale, Gran Bretagna e Irlanda), con indicazione delle frequenze di avvio e di fine, delle percentuali di carico da disconnettere, dell’intervallo di esecuzione, del numero minimo di fasi e della disconnessione massima per fase.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento istituisce un codice di rete volto a tutelare la sicurezza operativa, prevenire la propagazione e l’aggravarsi di incidenti, evitare disturbi su vasta scala e blackout, e consentire il ripristino rapido ed efficace del sistema elettrico. Copre la gestione degli stati di emergenza, blackout e ripristino, il coordinamento a livello UE, le simulazioni e le prove, nonché gli strumenti e le strutture necessari.

Ambito soggettivo e territoriale

Si applica a TSO, DSO, SGU, prestatori di servizi di difesa e ripristino, responsabili e prestatori di servizi di bilanciamento, NEMO e altre entità di mercato. Si applica ai sistemi di trasmissione e distribuzione e alle interconnessioni dell’Unione, con eccezioni limitate per alcune isole non sincrone. I TSO di Stati membri con più gestori sono tutti destinatari del regolamento, salvo ripartizioni interne di responsabilità. I TSO di Lituania, Lettonia ed Estonia sono esentati da alcuni articoli finché operano in un’area sincrona in cui non tutti i paesi sono soggetti al diritto UE, salvo accordi di cooperazione con TSO di paesi terzi.

Piani di difesa e piani di ripristino

Ciascun TSO deve elaborare entro il 18 dicembre 2018 un piano di difesa del sistema e un piano di ripristino, previa consultazione con DSO, SGU, autorità nazionali competenti, TSO limitrofi e altri TSO della propria area sincrona. I piani devono contenere condizioni di attivazione, istruzioni operative, misure da consultare o coordinare in tempo reale e elenchi di misure, soggetti responsabili, utenti prioritari della rete, sottostazioni essenziali e scadenze di attuazione. I piani devono rispettare principi di proporzionalità, efficienza economica, minima incidenza sugli utenti e attivazione solo quando necessaria.

Approvazione, consultazione e reclami

I TSO devono sottoporre alle autorità di regolamentazione, o ad altre entità designate dallo Stato membro, una serie di proposte soggette ad approvazione, incluse quelle sui termini contrattuali dei prestatori di servizi di difesa e ripristino, sugli elenchi di SGU e utenti prioritari della rete, sulle regole di sospensione e ripresa del mercato, sulla compensazione degli sbilanciamenti e sul piano di prova. È prevista consultazione pubblica di almeno un mese sulle proposte principali. Qualsiasi parte può proporre reclamo all’autorità di regolamentazione, che decide entro due mesi, prorogabili di altri due mesi, con decisione vincolante salvo impugnazione.

Attuazione dei piani e termini

Il TSO deve attuare le misure dei piani relative al sistema di trasmissione entro il 18 dicembre 2019 e mantenerle successivamente. Le misure notificate a DSO, SGU e prestatori di servizi devono essere attuate entro 12 mesi dalla notifica. I TSO devono anche garantire la notifica delle misure ai soggetti interessati, direttamente o tramite i DSO, secondo la legislazione nazionale.

Procedure operative nel piano di difesa

Il piano di difesa comprende schemi automatici contro sottofrequenza, sovrafrequenza e crollo di tensione, oltre a procedure per la gestione delle deviazioni di frequenza, tensione e flussi di potenza, l’assistenza in potenza attiva e la disconnessione manuale della domanda. Sono previsti poteri del TSO di imporre setpoint di potenza attiva, disconnessioni, coordinamento con DSO e SGU, e richiesta di assistenza tra TSO. In casi eccezionali il TSO può disconnettere manualmente elementi di rete con significativo impatto transfrontaliero senza coordinamento, con relazione entro 30 giorni.

Procedure operative nel piano di ripristino

Il piano di ripristino disciplina la rimessa in tensione, la gestione della frequenza e la risincronizzazione. Prevede strategie top-down e bottom-up, la nomina di coordinatori della frequenza e della risincronizzazione, la definizione di soglie e condizioni di intervento, il coordinamento con TSO limitrofi e la gestione della riconnessione di carico e generazione. La risincronizzazione richiede limiti massimi di angolo di fase e differenze di frequenza e tensione.

Interazioni di mercato

Il TSO può sospendere temporaneamente attività di mercato in caso di blackout, emergenza non risolvibile con strumenti di mercato, compromissione del ripristino o indisponibilità dei mezzi di comunicazione. Sono disciplinate le attività sospendibili, le regole di sospensione e ripresa, la comunicazione verso NEMO, responsabili del bilanciamento, DSO e autorità di regolazione, nonché la compensazione degli sbilanciamenti, con obblighi di neutralità finanziaria e minimizzazione delle distorsioni di incentivo.

Scambio di informazioni, comunicazione e infrastrutture

Durante emergenza, blackout e ripristino, il TSO ha diritto di raccogliere informazioni da DSO, SGU e prestatori di servizi di ripristino e deve comunicare tempestivamente dati operativi a TSO limitrofi, coordinatori della frequenza, DSO, prestatori di servizi di difesa e ripristino, NEMO e autorità competenti. Il regolamento impone sistemi di comunicazione vocali ridondanti, disponibili per almeno 24 ore senza alimentazione esterna, e la disponibilità di strumenti e strutture cruciali, comprese sale di controllo di emergenza e sottostazioni essenziali.

Conformità, prove e riesame

Sono previsti obblighi periodici di prova per gruppi di generazione, impianti di consumo con gestione della domanda, sistemi HVDC, relè di disconnessione per bassa frequenza, sistemi di comunicazione, strumenti e strutture. Il TSO deve definire un piano di prova entro il 18 dicembre 2019 e riesaminare i piani di difesa e di ripristino almeno ogni cinque anni, nonché prima di modifiche sostanziali della rete. Le prove devono svolgersi senza compromettere la sicurezza operativa e con impatto minimo sugli utenti.

Monitoraggio e partecipazione delle parti interessate

ENTSO-E monitora l’attuazione del regolamento, in particolare le divergenze nazionali, la coerenza dei piani, le soglie di significatività degli impatti transfrontalieri, l’armonizzazione delle regole di sospensione e ripresa del mercato e della compensazione degli sbilanciamenti. L’Agenzia, in cooperazione con ENTSO-E, organizza la partecipazione regolare delle parti interessate per individuare problemi e proporre miglioramenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 15, paragrafi da 5 a 8, l’articolo 41 e l’articolo 42, paragrafi 1, 2 e 5, si applicano dal 18 dicembre 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell'energiasicurezza dell'approvvigionamentogestione del sistema elettricointerconnessioni e mercato elettrico

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