Regolamento (UE) 2017/2189
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2189 della Commissione, del 24 novembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro tecnico di segnalazione Solvency II, modificando e rettificando numerosi modelli e istruzioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450. L’obiettivo dichiarato è migliorare la coerenza delle segnalazioni e la qualità delle informazioni trasmesse alle autorità di vigilanza, oltre a correggere errori redazionali di lieve entità. Le modifiche riguardano soprattutto modelli su rating ECAI, riserve tecniche, derivati, riassicurazione, fondi propri e requisiti patrimoniali, con impatti pratici sulla compilazione dei prospetti.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sui modelli di segnalazione alle autorità di vigilanza in ambito Solvency II per imprese e gruppi assicurativi e riassicurativi.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché ai gruppi assicurativi e riassicurativi soggetti agli obblighi di informativa e segnalazione alle autorità di vigilanza previsti dalla direttiva 2009/138/CE (Solvency II). Incide sui modelli di presentazione delle informazioni contenuti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450, correggendo istruzioni, denominazioni di voci, regole di compilazione e opzioni di segnalazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sui modelli Solvency II
Il regolamento interviene sul corpus tecnico delle segnalazioni prudenziali previste dalla direttiva 2009/138/CE, con cui si disciplina la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza da parte delle imprese e dei gruppi assicurativi e riassicurativi. La Commissione richiama l’esigenza di rafforzare la coerenza delle segnalazioni e migliorare la qualità dei dati, oltre a correggere errori redazionali presenti nei modelli di reporting.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sugli articoli 35, paragrafo 10, terzo comma, 244, paragrafo 6, terzo comma, e 245, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE. Le modifiche recepiscono progetti di norme tecniche di attuazione predisposti da EIOPA, secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010, e tengono conto di consultazioni pubbliche e analisi costi-benefici.
Ambito di applicazione
Il regolamento non crea un nuovo sistema di vigilanza, ma modifica i modelli standardizzati di segnalazione contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450. Le prescrizioni riguardano imprese e gruppi di assicurazione e riassicurazione soggetti alla disciplina Solvency II, con incidenza pratica sulla compilazione di numerosi modelli quantitativi e sulle relative istruzioni. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini SEE.
Modifiche agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450
Il cuore del regolamento è costituito da una lunga serie di interventi puntuali sugli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450, con sostituzione, integrazione o soppressione di istruzioni e denominazioni di campi. Le modifiche interessano, tra gli altri:
- la classificazione dell’impresa segnalante e le opzioni di presentazione delle segnalazioni;
- i modelli relativi a solvibilità, riserve tecniche, derivati, premi, sinistri, recuperi da riassicurazione e fondi propri;
- le istruzioni sui valori da indicare, sulla segnalazione di importi positivi o negativi, e sulle ipotesi in cui un elemento deve rimanere in bianco;
- gli aggiornamenti terminologici da "esercizio finanziario" a "periodo di riferimento" in alcuni modelli.
Rating esterni e agenzie ECAI
Una parte rilevante delle modifiche riguarda i campi relativi al rating esterno attribuito da ECAI. In più modelli viene sostituita l’istruzione per indicare l’agenzia che emette il rating, con elenco chiuso delle agenzie ammesse e regola di fallback "Altra ECAI prescelta" fino all’aggiornamento dell’elenco. È precisato che, se il rating è emesso da una filiazione di un’ECAI, va indicata l’ECAI madre, con richiamo all’elenco ESMA delle agenzie registrate o certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Rischi, derivati e controparte
Per i modelli sui derivati e sul rischio di controparte vengono corretti numerosi campi e istruzioni. In particolare:
- si precisa come segnalare i pagamenti effettuati e ricevuti per opzioni e swaps;
- si chiarisce il trattamento dei profitti e delle perdite alla chiusura o scadenza del derivato;
- si aggiornano le regole per l’indicazione del codice quando le attività o passività sottostanti sono multiple;
- si interviene su specifiche istruzioni relative ai rating della controparte e alla loro disponibilità.
Riserve tecniche, misure transitorie e aggiustamenti LTG
Il regolamento contiene numerose correzioni nel modello S.22.01, dedicato all’impatto delle misure di garanzia a lungo termine e delle misure transitorie. Vengono chiariti:
- il significato di "riserve tecniche lorde" e di "importo totale delle riserve tecniche lorde";
- il metodo di calcolo degli importi differenziali rispetto a scenari senza deduzione transitoria, senza aggiustamento della struttura per scadenza, senza aggiustamento per la volatilità o senza aggiustamento di congruità;
- l’approccio cumulativo graduale, cioè l’esclusione progressiva delle misure transitorie e delle misure di garanzia a lungo termine senza ricalcolo dell’impatto delle misure residue dopo ciascuna fase;
- le istruzioni per i casi in cui una misura non sia applicabile, con obbligo di riportare lo stesso importo della colonna di riferimento.
Sinistri, triangoli e recuperi da riassicurazione
In diversi modelli relativi ai sinistri viene rafforzata la distinzione tra importi lordi, RBNS e recuperi da riassicurazione. Il testo definisce il cumulo dei sinistri verificatisi come somma dei sinistri lordi pagati e dei sinistri denunciati ma non liquidati, al lordo caso per caso e al netto di salvataggio e surrogazione. Per i triangoli attualizzati si chiarisce che il totale "Fine anno" riflette l’ultima diagonale su base attualizzata, riferita all’ultimo anno di riferimento. Nei modelli di riassicurazione vengono anche precisati i recuperi non cumulati e il trattamento dell’inadempimento della controparte.
Modelli di reporting: esclusioni, soglie e codifiche
Le istruzioni vengono allineate su più profili operativi:
- viene introdotto o chiarito il codice "18 — non presentato perché non c’è attività di assicurazione diretta" in alcune righe del modello S.01.01;
- si aggiornano le regole per quando un modello non è dovuto, ad esempio in funzione della presenza o meno di attività diretta, della frequenza di segnalazione o della presenza di un modello interno;
- si modificano le soglie e le condizioni per la segnalazione per paese, in particolare per i modelli S.12.02 e S.17.02;
- si precisano le modalità di attribuzione dei codici prodotto/rischio e l’uso di codici ripetuti quando il rischio coinvolge più aree di attività.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento dei modelli di vigilanza Solvency II e sulla compliance delle imprese interessate.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 secondo l’allegato I del nuovo regolamento.
Rettifica di errori redazionali e di istruzioni nei modelli
L’articolo 2 prevede la rettifica degli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 secondo l’allegato II del nuovo regolamento, con numerose correzioni a voci, etichette, riferimenti e istruzioni di compilazione.
Adeguamento dei riferimenti alle autorità di rating esterne (ECAI)
In più modelli viene aggiornato l’elenco chiuso delle agenzie di rating ECAI utilizzabili per il rating esterno, con indicazione dell’ECAI madre in caso di filiazione e uso temporaneo dell’opzione "Altra ECAI prescelta" fino all’aggiornamento dell’elenco.
Aggiornamenti su look-through e segnalazione dei fondi
Per il modello S.06.03, sia per imprese sia per gruppi, viene precisato che il look-through deve individuare l’esposizione per paesi che rappresenta il 90 % del valore dei fondi, presumendo diversificazione del restante 10 %, con applicazione coerente nel tempo.
Correzioni su riserve tecniche, misure transitorie e aggiustamenti
Numerose istruzioni del modello S.22.01 sono riscritte per chiarire il calcolo degli effetti di deduzione transitoria delle riserve tecniche, aggiustamento transitorio della struttura per scadenza, aggiustamento per la volatilità e aggiustamento di congruità, nonché il metodo cumulativo graduale per la disapplicazione delle misure.
Rielaborazione di modelli su sinistri, triangoli e riassicurazione
Nei modelli S.19.01, S.21.01, S.29.04 e altri vengono chiarite le definizioni di cumulo dei sinistri, l’impostazione dei triangoli attualizzati, le categorie di scaglioni e la rappresentazione dei recuperi da riassicurazione.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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