Regolamento (UE) 2017/2190
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2190 della Commissione, del 24 novembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452, che disciplina procedure, formati e modelli della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria ai sensi di Solvency II. Le modifiche riguardano in particolare le istruzioni dei modelli, la coerenza terminologica e numerosi riferimenti nelle tabelle di reporting, con l’obiettivo di migliorare uniformità e qualità delle informazioni pubblicate. Vengono inoltre corretti errori redazionali di lieve entità in diversi allegati e modelli, soprattutto in materia di riserve tecniche, fondi propri, misure transitorie e calcolo dell’SCR/MCR.
Modifica e rettifica dei modelli, formati e istruzioni della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi di Solvency II.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II), nonché, per i modelli di gruppo richiamati, alla comunicazione a livello di gruppo nell’ambito delle norme tecniche di attuazione sulla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria. Incide sugli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452, modificandone e correggendone le istruzioni, le etichette di riga e alcune definizioni operative dei modelli di reporting. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; non introduce un autonomo regime materiale, ma aggiorna il quadro tecnico di rendicontazione già esistente.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2190 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per le procedure, i formati e i modelli della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria prevista dalla direttiva 2009/138/CE (Solvency II). La finalità dichiarata è migliorare l’uniformità della presentazione e la qualità delle informazioni pubblicate, oltre a correggere errori redazionali di lieve entità nei modelli di reporting.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama gli articoli 56, quarto comma, e 256, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE come base giuridica, evidenziando che le norme tecniche sono state elaborate sulla base dei progetti presentati da EIOPA, secondo la procedura dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Nei considerando si sottolinea che le disposizioni sono strettamente interconnesse e che la raccolta in un unico regolamento favorisce coerenza applicativa, visione complessiva e accessibilità per i soggetti obbligati, inclusi gli investitori non residenti nell’Unione.
Modifiche agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento 2015/2452 secondo l’allegato I del nuovo regolamento. Le modifiche riguardano soprattutto le istruzioni dei modelli S.05.01 e S.05.02, precisando che la compilazione avviene sulla base dei principi contabili locali o degli IFRS accettati come principi contabili locali/GAAP locali, senza necessità di nuova rilevazione o nuova valutazione, salvo la classificazione tra contratti di investimento e contratti di assicurazione, se applicabile.
Per tali modelli viene inoltre chiarito che:
- S.05.01 deve essere compilato da una prospettiva contabile utilizzando le aree di attività di Solvency II;
- S.05.02 fa riferimento all’intero periodo trascorso dall’inizio dell’esercizio;
- in entrambi i casi, il modello ricomprende tutte le attività assicurative, a prescindere dall’eventuale classificazione distinta nel bilancio.
Rettifiche tecniche ai modelli di reporting
L’articolo 2 prevede la rettifica degli allegati I, II e III del regolamento 2015/2452 secondo l’allegato II. Le rettifiche sono numerose e mirano a correggere codici, righe e descrizioni di varie celle nei modelli di solvibilità.
Tra gli interventi più rilevanti figurano:
- correzioni nel modello S.19.01 sulle colonne relative ai sinistri lordi pagati e alla migliore stima lorda delle riserve per sinistri;
- precisazioni nel modello S.12.01 sulla misura transitoria sulle riserve tecniche, con conferma che il valore va indicato come negativo quando riduce le riserve tecniche;
- analoghe precisazioni nel modello S.17.01;
- integrazioni nel modello S.23.01.01 per le deduzioni relative a partecipazioni in enti creditizi e finanziari, con richiamo all’articolo 68 del regolamento delegato (UE) 2015/35.
Fondi propri, partecipazioni e altri settori finanziari
Le modifiche incidono in modo esteso sui modelli relativi ai fondi propri e al gruppo, in particolare S.23.01, S.23.01.22, S.25.01 e S.25.02. Sono aggiornate le descrizioni di righe relative a:
- deduzioni per partecipazioni in enti creditizi e finanziari;
- fondi propri in bilancio che non soddisfano i criteri per essere classificati come fondi propri ai fini Solvency II;
- importi dedotti ai sensi dell’articolo 228 della direttiva 2009/138/CE;
- impegni giuridicamente vincolanti a sottoscrivere e pagare passività subordinate;
- lettere di credito e garanzie ex articolo 96, punto 2), della direttiva 2009/138/CE;
- utili attesi inclusi nei premi futuri (EPIFP) per attività vita e non vita.
Vengono inoltre riviste le descrizioni dei modelli di gruppo per chiarire la composizione del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale per altri settori finanziari. In particolare, si precisa che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo include tutte le componenti del requisito consolidato, inclusi i requisiti delle imprese di altri settori finanziari, le partecipazioni di minoranza e le imprese residuali.
Misure transitorie, aggiustamenti e impatto su SCR e MCR
Una parte centrale del regolamento riguarda il modello S.22.01, nel quale sono riscritte numerose righe per precisare l’impatto:
- della misura transitoria sui tassi di interesse;
- dell’azzeramento dell’aggiustamento per la volatilità;
- dell’azzeramento dell’aggiustamento di congruità.
Le nuove istruzioni riguardano l’effetto di tali misure su:
- riserve tecniche;
- fondi propri di base;
- fondi propri ammissibili per soddisfare l’SCR;
- fondi propri ammissibili per soddisfare l’MCR;
- SCR;
- requisito patrimoniale minimo.
Il regolamento specifica che gli importi sono calcolati come differenza tra scenari con e senza la pertinente misura transitoria o il pertinente aggiustamento, e chiarisce in quali casi gli importi devono essere considerati positivi o negativi.
Modelli sulle riserve tecniche e sulle variazioni delle altre riserve tecniche
Gli allegati contengono anche ampie rettifiche alle istruzioni dei modelli S.05.01 e S.05.02 sulle variazioni delle altre riserve tecniche. Le descrizioni distinguono ora in modo più chiaro:
- attività diretta lorda;
- riassicurazione proporzionale accettata;
- riassicurazione non proporzionale accettata;
- quota a carico dei riassicuratori;
- valore netto.
Per ciascuna voce viene precisato il criterio di segno: in sostanza, la variazione è indicata con importo positivo quando la differenza genera un profitto e con importo negativo quando genera una perdita.
Disposizioni finali
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la natura vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, con effetto immediato nel sistema di reporting prudenziale europeo dopo l’entrata in vigore.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento 2015/2452
L’articolo 1 dispone che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 siano modificati conformemente all’allegato I del regolamento. Le modifiche aggiornano le istruzioni di compilazione di diversi modelli, in particolare S.05.01, S.05.02, S.22.01, S.23.01 e S.25.01/S.25.02, con chiarimenti su base contabile/GAAP o IFRS, perimetro temporale, trattamento delle attività assicurative, effetti delle misure transitorie e delle misure di garanzia a lungo termine, oltre a correzioni di codici di colonna e riga.
Rettifica degli allegati del regolamento 2015/2452
L’articolo 2 stabilisce che gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 siano rettificati conformemente all’allegato II. Le rettifiche correggono errori di etichettatura e di istruzioni in vari modelli, tra cui S.19.01, S.12.01, S.17.01, S.23.01 e S.25.01/S.25.02/S.25.03, nonché precisazioni sul segno negativo di alcune variazioni delle riserve tecniche e sul contenuto di specifiche celle di reporting.
Criteri di compilazione dei modelli S.05.01 e S.05.02
Sono sostituite le osservazioni generali sui modelli relativi alle variazioni delle altre riserve tecniche. Le imprese devono utilizzare le basi di rilevazione e valutazione dei bilanci pubblicati senza nuova rilevazione o nuova valutazione, salvo la classificazione in contratti di investimento o di assicurazione se rilevante nel bilancio. Per S.05.01 e S.05.02 viene chiarito il riferimento alla prospettiva contabile, al periodo trascorso dall’inizio dell’esercizio e alla rappresentazione delle variazioni lorde, della quota a carico dei riassicuratori e del netto.
Correzioni su fondi propri, partecipazioni e altri settori finanziari
Nell’allegato II e III sono corrette varie righe dei modelli S.23.01 e S.23.01.22, con riferimento alle deduzioni per partecipazioni in enti creditizi e finanziari, ai fondi propri di altri settori finanziari, alle lettere di credito e garanzie, agli utili attesi inclusi nei premi futuri (EPIFP) e ad altri dettagli di classificazione dei fondi propri. In più, si chiariscono alcune voci relative alla classe 3 e al trattamento degli importi dedotti e reintrodotti nei modelli di gruppo.
Aggiornamenti su misure transitorie e aggiustamenti tecnici
Il regolamento modifica in modo esteso il modello S.22.01 per precisare l’impatto delle misure transitorie sui tassi di interesse, dell’azzeramento dell’aggiustamento per la volatilità e dell’aggiustamento di congruità su riserve tecniche, fondi propri di base, fondi propri ammissibili per l’SCR e l’MCR, oltre che sul requisito patrimoniale di solvibilità e sul requisito patrimoniale minimo. Le nuove descrizioni chiariscono il metodo di calcolo tramite differenza tra scenari con e senza misure transitorie o aggiustamenti.
Modifiche ai modelli di gruppo sul calcolo dell’SCR
Per i modelli S.25.01, S.25.02 e S.25.03 sono modificati codici di colonna e la descrizione di alcune righe, inclusa la definizione del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale per altri settori finanziari e dell’importo totale dei requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali per fondi separati. Viene anche chiarito che alcune componenti includono gli effetti della diversificazione secondo l’articolo 304 della direttiva 2009/138/CE e, per i modelli di gruppo, la composizione dell’SCR consolidato e dell’SCR complessivo.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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