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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/190

Regolamento delegato (UE) 2018/190 della Commissione, del 24 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali

Normativa europea32018R0190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica il piano UE sui rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali, già istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1393/2014. Introduce nuove esenzioni de minimis per il triennio 2018-2020, proroga fino al 2020 una specifica esenzione legata al tasso di sopravvivenza per sgombro e aringa, e aggiorna la durata complessiva del piano. Le misure si applicano dal 1º gennaio 2018, pur essendo il regolamento entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali, con proroga del periodo di applicazione e introduzione/proroga di specifiche esenzioni dall’obbligo di sbarco.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle navi dell’Unione impegnati in determinate attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali, con riferimento alle zone CIEM Vb, VIa, VIb, VII (escluse VIIa, VIId e VIIe per alcune misure), VIId e VIIe, nonché, per una specifica esenzione, alle catture di sgombro e aringa nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM VIIe e VIIf. Riguarda in particolare le flotte e gli attrezzi indicati nell’allegato del regolamento delegato n. 1393/2014, come modificato. Non contiene esclusioni generali ulteriori rispetto alle condizioni tecniche e quantitative previste per ciascuna esenzione.

Modifica del piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali

Il regolamento delegato interviene sul regolamento delegato (UE) n. 1393/2014, che aveva istituito un piano in materia di rigetti per talune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali in attuazione dell’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013. La Commissione recepisce una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati, valorizzando le valutazioni scientifiche dello CSTEP sulle deroghe proposte e prorogando l’assetto regolatorio fino al 31 dicembre 2020.

Contesto normativo e finalità

La base giuridica richiamata è il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca, in particolare l’articolo 15, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 18, paragrafi 1 e 3. Il considerando centrale ribadisce l’obiettivo della progressiva eliminazione dei rigetti mediante l’obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura; le esenzioni possono essere ammesse sia per sopravvivenza elevata, sia come esenzioni de minimis quando sia dimostrato che aumenti di selettività sono molto difficili da conseguire o che i costi di trattamento delle catture indesiderate sono sproporzionati.

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

Il regolamento introduce una nuova previsione nell’articolo 2 del regolamento delegato n. 1393/2014: nel 2019 e 2020 l’obbligo di sbarco non si applica alle catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM VIIe e VIIf, a condizione che siano rispettati, mutatis mutandis, i requisiti già previsti dai paragrafi da 1 a 5 dell’articolo 2 e dall’articolo 4. La misura si fonda sulla valutazione scientifica positiva già richiamata nei considerando e viene prorogata fino al 2020.

Esenzioni de minimis 2018-2020

È inserito un nuovo articolo 3 bis, che disciplina le esenzioni de minimis per gli anni 2018, 2019 e 2020. Le soglie autorizzate sono differenziate per specie, attrezzo e area:

  • melù (Micromesistius poutassou): fino al 6% nel 2018 e fino al 5% nel 2019 e 2020 del totale annuo delle catture nella pesca industriale praticata da pescherecci da traino pelagico nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII, con trasformazione a bordo per la produzione di base di surimi;
  • tonno bianco (Thunnus alalunga): fino al 6% nel 2018 e fino al 5% nel 2019 e 2020 del totale annuo delle catture nella pesca con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella sottozona CIEM VII;
  • sgombro, suro, aringa e merlano: fino all’1% nel 2018, 2019 e 2020 del totale annuo delle catture nella pesca nella divisione CIEM VIId praticata da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri con reti da traino pelagiche (OTM e PTM).

Aggiornamento della durata del piano e delle disposizioni precedenti

Il secondo comma dell’articolo 5 del regolamento delegato n. 1393/2014 è sostituito per fissare l’applicazione del piano dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. Il titolo dell’articolo 3 è inoltre aggiornato per chiarire che le esenzioni de minimis già ivi previste si riferiscono agli anni 2015, 2016 e 2017. In tal modo il regolamento distingue chiaramente il regime previgente da quello nuovo introdotto per il triennio 2018-2020.

Allegato tecnico e attività di pesca interessate

L’allegato del regolamento delegato n. 1393/2014 è sostituito integralmente. Esso elenca, per le varie zone CIEM, i codici degli attrezzi e le specie bersaglio soggette a contingente, includendo tra l’altro reti a strascico a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti e a coppia, ciancioli, lenze, reti da posta derivanti e altre combinazioni per le zone Vb, VIa, VIb, VII, VIId, VIIe e VIIa. L’allegato serve a definire operativamente il perimetro delle attività di pesca alle quali si applicano le regole del piano sui rigetti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º gennaio 2018. Il legislatore sottolinea che l’entrata in vigore immediata è giustificata dall’impatto diretto delle misure sulla pianificazione della campagna di pesca e sulle attività economiche delle navi dell’Unione.

Disposizioni principali

Proroga del piano sui rigetti

Il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 è prorogato: l’articolo 5, secondo comma, è sostituito e la nuova durata di applicazione è fissata dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.

Nuova esenzione legata al tasso di sopravvivenza per sgombro e aringa

È inserito l’articolo 2, paragrafo 6, che prevede, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la non applicazione dell’obbligo di sbarco nel 2019 e nel 2020 alle catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM VIIe e VIIf, purché siano rispettate, mutatis mutandis, le condizioni dei paragrafi da 1 a 5 dell’articolo 2 e dell’articolo 4.

Esenzioni de minimis per il triennio 2018-2020

È introdotto l’articolo 3 bis, che consente di rigettare, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, determinati quantitativi: fino al 6% nel 2018 e fino al 5% nel 2019 e 2020 delle catture annue di melù nella pesca industriale con pescherecci da traino pelagico nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII con trasformazione a bordo per surimi; fino al 6% nel 2018 e fino al 5% nel 2019 e 2020 delle catture annue di tonno bianco nella pesca con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella sottozona CIEM VII; fino all’1% nel 2018, 2019 e 2020 delle catture annue di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca dello sgombro, del suro e dell’aringa nella divisione CIEM VIId da parte di pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri con reti OTM e PTM.

Aggiornamento del titolo dell’articolo 3

Il titolo dell’articolo 3 è sostituito per precisare che le esenzioni de minimis ivi disciplinate riguardano gli anni 2015, 2016 e 2017.

Allegato sostituito

L’allegato del regolamento delegato n. 1393/2014 è sostituito con quello del presente regolamento, aggiornando l’elenco delle attività di pesca, delle zone CIEM, degli attrezzi e delle specie bersaglio soggette a contingente.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018. È adottato come atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse alieuticheacque nordoccidentaliobbligo di sbarco e rigetti

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