Regolamento (UE) 2017/2191
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2191 della Commissione, del 24 novembre 2017, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca la sospensione, disposta in precedenza, della presentazione di domande di titoli di importazione per un specifico contingente tariffario del settore zucchero. La revoca è motivata dalla disponibilità di quantitativi resisi nuovamente utilizzabili a seguito della comunicazione di titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Revoca della sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per il contingente tariffario n. 09.4321 nel settore dello zucchero.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione relative al numero d'ordine 09.4321 nell'ambito dei contingenti tariffari annuali per prodotti del settore dello zucchero aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009. Riguarda gli operatori economici che presentano tali domande e opera nel territorio dell'Unione europea. Non disciplina altri numeri d'ordine né altri settori merceologici.
Revoca della sospensione delle domande di titoli di importazione nel settore dello zucchero
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2191 della Commissione interviene nella gestione di un contingente tariffario del settore zucchero aperto dal regolamento (CE) n. 891/2009. La misura è adottata in considerazione della disponibilità di nuovi quantitativi, emersa dopo la comunicazione di titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati, e mira a ripristinare la possibilità di presentare domande di titoli di importazione per il numero d'ordine interessato.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3, quale base giuridica per l'adozione del regolamento di esecuzione. Il provvedimento si inserisce nel sistema di gestione dei contingenti tariffari annuali del regolamento (CE) n. 891/2009 e applica la regola dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, secondo cui la sospensione delle domande può essere revocata quando vi siano quantitativi nuovamente disponibili.
Ambito materiale della misura
La disposizione riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione relative al numero d'ordine 09.4321. Non vengono introdotte nuove condizioni sostanziali di accesso al contingente né modifiche generali alla disciplina dei contingenti tariffari; il regolamento opera solo sulla sospensione precedentemente disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1917.
Effetti giuridici
Con l'articolo 1, la sospensione della presentazione delle domande viene revocata, consentendo nuovamente agli operatori interessati di presentare richieste per il contingente indicato. L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore immediata, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, garantendo efficacia tempestiva alla misura. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Revoca della sospensione
L'articolo 1 dispone che la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione relative al numero d'ordine 09.4321, stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1917, è revocata.
Base giuridica e collegamento con il regolamento (CE) n. 891/2009
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La revoca è effettuata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 891/2009, che disciplina la gestione dei contingenti tariffari nel settore dello zucchero.
Decorrenza ed efficacia
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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