Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2191

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2191 della Commissione, del 24 novembre 2017, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero

Normativa europea32017R2191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca la sospensione, disposta in precedenza, della presentazione di domande di titoli di importazione per un specifico contingente tariffario del settore zucchero. La revoca è motivata dalla disponibilità di quantitativi resisi nuovamente utilizzabili a seguito della comunicazione di titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Revoca della sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per il contingente tariffario n. 09.4321 nel settore dello zucchero.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di importazione relative al numero d'ordine 09.4321 nell'ambito dei contingenti tariffari annuali per prodotti del settore dello zucchero aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009. Riguarda gli operatori economici che presentano tali domande e opera nel territorio dell'Unione europea. Non disciplina altri numeri d'ordine né altri settori merceologici.

Revoca della sospensione delle domande di titoli di importazione nel settore dello zucchero

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2191 della Commissione interviene nella gestione di un contingente tariffario del settore zucchero aperto dal regolamento (CE) n. 891/2009. La misura è adottata in considerazione della disponibilità di nuovi quantitativi, emersa dopo la comunicazione di titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati, e mira a ripristinare la possibilità di presentare domande di titoli di importazione per il numero d'ordine interessato.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3, quale base giuridica per l'adozione del regolamento di esecuzione. Il provvedimento si inserisce nel sistema di gestione dei contingenti tariffari annuali del regolamento (CE) n. 891/2009 e applica la regola dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, secondo cui la sospensione delle domande può essere revocata quando vi siano quantitativi nuovamente disponibili.

Ambito materiale della misura

La disposizione riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione relative al numero d'ordine 09.4321. Non vengono introdotte nuove condizioni sostanziali di accesso al contingente né modifiche generali alla disciplina dei contingenti tariffari; il regolamento opera solo sulla sospensione precedentemente disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1917.

Effetti giuridici

Con l'articolo 1, la sospensione della presentazione delle domande viene revocata, consentendo nuovamente agli operatori interessati di presentare richieste per il contingente indicato. L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore immediata, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, garantendo efficacia tempestiva alla misura. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Revoca della sospensione

L'articolo 1 dispone che la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione relative al numero d'ordine 09.4321, stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1917, è revocata.

Base giuridica e collegamento con il regolamento (CE) n. 891/2009

Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La revoca è effettuata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 891/2009, che disciplina la gestione dei contingenti tariffari nel settore dello zucchero.

Decorrenza ed efficacia

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolicommercio internazionaleimportazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.