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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10479/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento per associazione di tipo mafioso (art. 416‑ter c.p.). La misura cautelare era stata annullata dal Tribunale del riesame e successivamente il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione del PM. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., contestando le argomentazioni della Corte d'appello di Catania che aveva respinto la richiesta di indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello, giudice della riparazione, avesse correttamente esercitato la sua autonomia valutativa ai sensi dell'art. 314 c.p.p., verificando l'esistenza di una condotta ostativa del Giamblanco (colpa grave) che, pur non integrando responsabilità penale accertata, aveva concorso in modo decisivo alla determinazione della misura cautelare. La motivazione ha valorizzato conversazioni intercettate dalle quali emergevano elementi riferibili a una compravendita di voti (pacchetto di 400-500 voti, pagamento previsto di 50 euro per voto, con ripartizione dei proventi), ritenuti sufficienti a escludere l'indennizzo. Il ricorso è stato giudicato generico e carente nel censurare specificamente la motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416‑ter cod. pen.

    Norma richiamata quale contestazione penale originaria (associazione mafiosa). Nel caso, pur essendo stata archiviata la posizione penale, la circostanza dell'iniziale contestazione costituisce il contesto fattuale della misura cautelare valutata dal giudice della riparazione.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato tale disposizione nel senso che il giudice della riparazione valuta autonomamente, su base ex ante e con criteri oggettivi, se la condotta dell'interessato integri dolo o colpa grave tale da escludere il diritto all'indennizzo. La colpa rilevante non coincide con la colpa penale ma ne considera la sola componente oggettiva (id quod plerumque accidit).

  • Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese) e Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Giurisprudenza richiamata per precisare il principio che il giudice della riparazione ha piena autonomia valutativa rispetto al giudizio penale: deve verificare se la condotta dell'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale che ha determinato la misura cautelare.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla condanna alle spese e all'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo che l'inammissibilità dipenda da assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa rispetto al processo penale: non deve accertare il reato, ma se la condotta dell'interessato (anche se poi non penalmente sanzionata) abbia concorso con dolo o colpa grave alla determinazione della misura cautelare.
  • La 'colpa' che esclude l'indennizzo è valutata oggettivamente (id quod plerumque accidit) e non coincide con la colpa penale; comportamenti macroscopicamente negligenti o violazioni di regole che potevano prevedibilmente determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria possono escludere il diritto alla riparazione.
  • Elementi probatori quali conversazioni intercettate che dimostrino attività di compravendita di voti o analoghe condotte volte a influenzare il procedimento elettorale possono essere ritenuti ostativi all'indennizzo anche se non sono sfociati in una condanna penale.
  • Il ricorrente deve formulare censure specifiche e motivate contro il ragionamento logico‑giuridico del giudice della riparazione; censure generiche o non dettagliate rischiano l'inammissibilità del ricorso.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che l'inammissibilità dipenda da assenza di colpa, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

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