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Provvedimento

Deliberazione n. 510 del 03/07/2026

Provvedimento del 3 luglio 2026

Garante Privacy510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata, che temeva la diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 1° luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Le società sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook e Instagram e di conservare per dodici mesi eventuali copie acquisite in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti imposte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento n. 510 del 3 luglio 2026, la determinazione urgente adottata il 1° luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. L’intervento è originato dalla segnalazione di una persona interessata relativa al rischio di diffusione, attraverso Facebook e Instagram, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e privo del consenso alla diffusione.

Base normativa e competenza del Garante

Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Per l’adozione urgente delle misure è stato richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022.

Segnalazione e piattaforme interessate

La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice. La richiesta riguardava l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram.

Dalla documentazione risulta che il materiale oggetto della segnalazione è stato trasmesso alle società in formato hash, così da consentire l’adozione delle misure tecniche di prevenzione senza rendere direttamente identificabili gli interessati.

Misure urgenti adottate il 1° luglio 2026

Con determinazione n. 342 del 1° luglio 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le seguenti misure nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:

  • ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook e Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • limitazione della conservazione alla sola finalità probatoria;
  • durata della conservazione pari a dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • obbligo di comunicare tempestivamente al Garante le misure adottate per tale conservazione.

La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore delle piattaforme con nota del 1° luglio 2026.

Ratifica del provvedimento urgente

L’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019 prevede la successiva ratifica da parte dell’Autorità del provvedimento adottato d’urgenza dal dirigente competente. Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione presente agli atti, il Garante ha ratificato integralmente la determinazione n. 342/2026.

La ratifica conferma quindi l’efficacia delle misure rivolte a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservare eventuali elementi probatori, con cautele specifiche volte a tutelare l’identità delle persone coinvolte.

Natura e finalità dell’intervento

Il provvedimento non quantifica una sanzione amministrativa pecuniaria e non accerta, nel testo disponibile, una violazione già consumata da parte delle società. L’intervento ha natura preventiva e urgente: mira a impedire la possibile diffusione di contenuti sessualmente espliciti senza consenso e a garantire, ove il materiale venga acquisito in chiaro, la sua conservazione controllata per finalità probatorie.

Il destinatario operativo delle misure è costituito da Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione alla gestione delle piattaforme Facebook e Instagram.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il fondato rischio che registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite Facebook e Instagram.

Intervento d’urgenza

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, ha adottato il 1° luglio 2026 la determinazione n. 342, trasmessa al gestore delle piattaforme.

Misure imposte alle società

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited sono state ingiunte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, sulle piattaforme interessate.

Conservazione a fini probatori

È stata prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, applicando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento n. 510 del 3 luglio 2026, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

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