Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo emesso nei confronti di un contribuente. In primo grado e in appello il giudice tributario aveva annullato l'atto ritenendo non dimostrato il corretto completamento della notifica delle cartelle di pagamento presupposte: l'ufficio aveva spedito le comunicazioni a un indirizzo PEC risultante dall'Indice nazionale, ma considerato non valido, poi aveva utilizzato il deposito telematico e la pubblicazione degli atti nell'area riservata del sito di InfoCamere, senza però provare di aver dato notizia all'interessato, mediante lettera raccomandata, dell'avvenuta pubblicazione. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 26 D.P.R. 602/1973, 60 D.P.R. 600/1973, 58 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che per la regolarità della notificazione era sufficiente l'invio di una raccomandata semplice (non AR) dopo il deposito/pubbicazione telematica e che, nel caso concreto, tale adempimento era stato eseguito e documentalmente provato; con il secondo deduce ancora la violazione delle medesime norme per l'erroneo annullamento del preavviso di fermo. Il contribuente intimato non si è difeso in cassazione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ritiene che la censura non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il giudice di appello non aveva affermato la necessità di una raccomandata con avviso di ricevimento, ma aveva rilevato la mancata prova del completamento dello speciale procedimento notificatorio, cioè dell'avviso all'interessato dell'avvenuta pubblicazione. Inoltre, la doglianza, nella sostanza diretta a contestare l'erronea valutazione circa la mancata produzione del documento decisivo, avrebbe dovuto essere proposta, se del caso, come motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., non come motivo di legittimità. Non essendosi costituito l'intimato, la Corte non provvede sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la ricorrente lo invoca per denunciare violazioni di legge; la Corte osserva che la censura non è ammissibile perché non coglie la ratio decidendi e, in sostanza, mira a contestare una valutazione sulla produzione documentale
art. 26 del D.P.R. 602/1973
richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento, nel contesto del procedimento notificatorio via PEC e deposito telematico
art. 60 del D.P.R. 600/1973
richiamato insieme all'art. 26 D.P.R. 602/1973 come disciplina della notificazione degli atti tributari
art. 58 del D.Lgs. 546/1992
richiamato per la produzione documentale in appello nel processo tributario
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati dalla ricorrente in relazione al ragionamento probatorio, ma la Corte non accoglie la censura
art. 395, quarto comma, c.p.c.
indicato dalla Corte come rimedio corretto quando si assume che il giudice abbia erroneamente ritenuto non prodotto un documento decisivo
art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2016
richiamato nel fatto come base del procedimento di deposito telematico e pubblicazione degli atti nell'area riservata
Cass. n. 15043/2018
citata a sostegno del principio secondo cui l'errore del giudice sulla mancata produzione di un documento decisivo si fa valere con revocazione
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata fonda la decisione sulla mancata prova del compimento di uno specifico adempimento del procedimento notificatorio, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale concreta ratio decidendi; la censura che la presupponga erroneamente diversa è inammissibile.
- Se la parte sostiene che il giudice di merito abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio un documento decisivo, il vizio non è deducibile come error in procedendo o violazione di legge in cassazione, ma, ricorrendone i presupposti, va fatto valere con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- La doglianza in cassazione che si risolva nella contestazione della valutazione del materiale documentale senza agganciarsi alla reale motivazione della sentenza è inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla decisione impugnata.
- Nel procedimento notificatorio disciplinato dalle norme richiamate, la parte che intende avvalersi della regolarità della notifica deve allegare e provare il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dal meccanismo speciale applicabile.
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