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Legge

L.R. Campania 21/2017

Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 21/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina composizione, nomina, incompatibilità, funzioni, funzionamento e compensi del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania. Stabilisce pareri obbligatori sui principali atti di bilancio e rendiconto, altri compiti di controllo e il regime finanziario. Abroga la legge regionale Campania n. 44/1978 ed è in vigore dal 1 agosto 2017.

Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania

Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania

La legge regola il Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania, organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. La disciplina si applica esclusivamente alla Regione Campania e coordina l’attività del Collegio con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Ambito e finalità

Il Collegio opera come organo di revisione economico-finanziaria della Regione e del Consiglio regionale, in attuazione della normativa statale richiamata e dello Statuto regionale. Ha sede a Napoli presso il Consiglio regionale.

Composizione, nomina e requisiti

Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da tre membri supplenti. Tutti sono nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte da un elenco istituito presso il Consiglio regionale.

Possono essere iscritti all’elenco, su domanda, i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • qualifica di revisore legale;
  • specifica qualificazione professionale in contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria, anche degli enti territoriali;
  • esperienza di almeno cinque anni come revisore di province o comuni con oltre 50.000 abitanti, oppure di enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale, oppure in incarichi dirigenziali di pari durata e con analoghe responsabilità economico-finanziarie;
  • almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica.

L’Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità di domanda, esame, tenuta e aggiornamento dell’elenco, le verifiche periodiche dei requisiti, le modalità di estrazione e il subentro dei supplenti.

Incompatibilità e divieti

Non possono essere nominati componenti del Collegio, ferma restando la disciplina regionale sulle incompatibilità:

  • consiglieri regionali, membri della Giunta, amministratori di enti e agenzie regionali, nonché coniugi, parenti e affini entro il quarto grado e soggetti che abbiano ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  • parlamentari, ministri, sottosegretari, membri delle istituzioni europee, amministratori pubblici degli enti locali della Regione, titolari di uffici direttivi di partiti politici e sindacati a livello nazionale e regionale, dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, nonché chi abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  • membri della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
  • soggetti con lite pendente con la Regione in sede civile o amministrativa;
  • soggetti in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dal codice civile per gli amministratori;
  • soggetti legati alla Regione o agli enti dipendenti da rapporti di lavoro, consulenza, prestazione d’opera retribuita o altri rapporti patrimoniali.

I componenti non possono inoltre assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti, controllati o vigilati dalla Regione.

Durata dell’incarico, cessazione e revoca

La durata ordinaria dell’incarico coincide con l’intera legislatura e prosegue fino all’insediamento del nuovo Collegio. Se viene sostituito un solo componente, il nuovo revisore resta in carica solo per il periodo residuo della legislatura.

L’incarico cessa anticipatamente per:

  • dimissioni volontarie;
  • decadenza;
  • revoca.

La decadenza opera di diritto in caso di radiazione, sospensione o cancellazione dall’albo dei revisori, oppure per sopravvenuta incompatibilità. La revoca è disposta dal Consiglio regionale, previo contraddittorio, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

Funzioni e pareri obbligatori

Il Collegio svolge le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dalla normativa statale e rende parere obbligatorio sui disegni di legge relativi a:

  • bilancio di previsione;
  • assestamento del bilancio;
  • variazioni di bilancio;
  • rendiconto della Regione Campania;
  • rendiconto del Consiglio regionale.

Il parere deve essere allegato ai disegni di legge entro la data di approvazione da parte del Consiglio regionale.

Per bilancio di previsione, assestamento e variazioni, il parere contiene un giudizio motivato di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni e indica le misure necessarie a garantirne l’attendibilità.

Per il rendiconto, il parere attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte in tema di efficienza, efficacia ed economicità. In questo caso il termine per il rilascio è di 25 giorni dal ricevimento dell’atto.

Gli altri pareri obbligatori devono essere resi entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto; decorso tale termine, il Consiglio regionale può procedere anche in assenza del parere.

Ulteriori compiti di controllo e raccordo istituzionale

Oltre ai pareri obbligatori, il Collegio:

  • effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
  • vigila, anche a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, con particolare riguardo a entrate, spese, contratti, beni, documentazione, adempimenti fiscali e contabilità;
  • controlla la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge;
  • esprime pareri, su richiesta della Giunta o del Consiglio, su atti inerenti l’ordinamento contabile e finanziario regionale;
  • esprime parere sulle deliberazioni consiliari di bilancio e rendiconto del Consiglio;
  • riferisce al Presidente della Giunta e all’Ufficio di Presidenza del Consiglio sulle gravi irregolarità di gestione, con eventuale denuncia agli organi giurisdizionali competenti se emergano ipotesi di responsabilità;
  • vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

La legge consente inoltre, con deliberazione della Giunta regionale e previa accettazione dell’organo di revisione, di attribuire al Collegio una funzione ulteriore prevista dal decreto legislativo n. 118/2011; in tal caso la Giunta individua anche le risorse professionali interne da mettere a disposizione del Collegio, senza ulteriori oneri per il bilancio del Consiglio.

Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti per il coordinamento della finanza pubblica. Su richiesta della Giunta, dell’Ufficio di Presidenza o della Commissione consiliare competente può inoltre intervenire alle sedute dedicate all’esame dei disegni di legge di bilancio e rendiconto.

Funzionamento interno e supporto organizzativo

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente; in caso di assenza, le funzioni spettano al componente più anziano di età. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e approva verbali delle sedute, delle ispezioni, delle verifiche e delle decisioni adottate. Copia dei verbali deve essere trasmessa entro 15 giorni al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.

Sono ammesse riunioni in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, intervenire in tempo reale e scambiare documenti; in tal caso la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede alle risorse umane, finanziarie e strumentali nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. In mancanza di personale qualificato possono essere incaricati funzionari della Giunta, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Gli uffici della Giunta e del Consiglio devono assicurare supporto tecnico e informativo costante per l’istruttoria degli atti sottoposti a parere.

Il Collegio ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente secondo i limiti previsti per i consiglieri regionali, e deve ricevere gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta. Deve inoltre adottare, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Indennità e rimborsi

Ai componenti del Collegio spetta un’indennità pari al compenso massimo previsto dalla disciplina statale per i revisori dei conti del comune o della provincia campana di più elevata fascia demografica, comprensivo di spese di funzionamento e investimento, aumentato del 20%. Al Presidente spetta una maggiorazione del 50% sull’importo così determinato. Gli importi sono al netto di IVA e oneri previdenziali.

Nei casi di cessazione anticipata o decadenza previsti dalla legge, l’indennità è ridotta proporzionalmente. Ai componenti residenti fuori del Comune di Napoli spetta anche il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate.

Responsabilità dei componenti

I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle attestazioni rese e devono adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Sono tenuti alla riservatezza sui fatti e documenti conosciuti per ragione dell’ufficio.

Copertura finanziaria

Per il primo esercizio finanziario, gli oneri complessivi pari a euro 250.000 sono coperti:

  • per euro 96.000 con risorse già disponibili nel bilancio del Consiglio regionale;
  • per euro 154.000 mediante incremento della medesima missione e programma e corrispondente riduzione della Missione 20 del bilancio del Consiglio regionale.

Per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.

Abrogazione ed entrata in vigore

È abrogata la legge regionale Campania 27 ottobre 1978, n. 44, che disciplinava l’organizzazione e il funzionamento del precedente Collegio dei revisori dei conti.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Le modifiche successive risultano recepite nel testo vigente pubblicato, con aggiornamento alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

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