L.R. Campania 16/2017
Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale. [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania le autorizzazioni per costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, con procedure ordinarie e semplificate, effetti espropriativi, indennità, collaudi, revoche e disposizioni transitorie. Si applica ai procedimenti non ancora scaduti per le osservazioni, salvo opzione dell’istante.
Autorizzazione regionale per costruzione ed esercizio di impianti elettrici non RTN
Autorizzazione per linee e impianti elettrici non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale
La legge disciplina, nel territorio della Regione Campania, l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici per trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, esclusi dalla rete di trasmissione nazionale. Il procedimento è improntato a semplificazione, economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.
Ambito applicativo e coordinamento con altre norme
Per quanto non regolato dalla legge si applicano le norme vigenti in materia. Restano fermi, in particolare, i richiami alla disciplina statale su espropriazione per pubblica utilità, procedimento amministrativo, tutela ambientale, vincoli paesaggistici e urbanistici, nonché alle norme tecniche di settore.
Accesso ai fondi per studi e indagini
Per l’accesso ai fondi necessari a studi, indagini e rilievi finalizzati alla progettazione degli impianti e delle opere accessorie, se non si ottiene il consenso dei proprietari si applica la procedura dell’art. 15 del d.P.R. 327/2001. Se le ditte interessate sono più di venti, si applica la disciplina speciale dell’art. 52-septies del medesimo testo unico.
Pianificazione e sviluppo della rete di distribuzione
I gestori degli elettrodotti per linee superiori a 30.000 volt devono presentare ogni anno alla Regione e ai Comuni interessati i programmi di sviluppo della rete. La Regione promuove il coinvolgimento dei gestori nei procedimenti di pianificazione territoriale e nelle relative varianti. Restano esclusi gli interventi di connessione ai singoli siti di produzione e consumo.
Regime autorizzatorio ordinario e procedura semplificata
La costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici, con le relative opere accessorie, sono in via generale soggetti ad autorizzazione. Sono autorizzate anche le varianti che comportano aumento della tensione di esercizio rispetto all’originaria autorizzazione.
È prevista una procedura autorizzativa semplificata, nel rispetto della normativa ambientale su VIA e verifica di assoggettabilità, per:
- linee e impianti con tensione superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di lunghezza non superiore a 2.000 metri;
- cavi sotterranei, di qualunque lunghezza, su sedi stradali o suoli pubblici o privati previo consenso dei proprietari;
- opere accessorie;
- varianti di elettrodotti esistenti entro 2.000 metri complessivi;
- rifacimenti di elettrodotti fino a 20.000 volt, anche con varianti di tracciato entro 40 metri lineari rispetto all’originario.
Per tali interventi il richiedente presenta una denuncia con relazione tecnica, corografia e dichiarazione di acquisizione degli assensi necessari e dei consensi dei proprietari. Trascorsi 30 giorni dalla denuncia, in assenza di un motivato divieto regionale di inizio lavori, l’opera può essere realizzata.
Per impianti fino a 1.000 volt che si diramano da un impianto preesistente, se non vi sono opposizioni dei privati e sono acquisiti i provvedimenti necessari, è consentita la costruzione e l’esercizio senza la procedura ordinaria. La manutenzione ordinaria, la sostituzione di componenti, l’adeguamento tecnologico e le varianti di tracciato concordate con i soggetti interessati non sono soggetti né ad autorizzazione né a procedura semplificata.
Domanda, istruttoria e partecipazione al procedimento
La domanda di autorizzazione va presentata alla Città metropolitana o alla Provincia competente, con piano tecnico costituito da corografia almeno 1:25.000 e relazione tecnica illustrativa. Se l’impianto interessa più Province, la domanda si presenta all’ente nel cui territorio ricade la maggiore estensione della linea; tale ente coinvolge le altre Province interessate. Se l’impianto interessa più Regioni, si applica la disciplina statale speciale.
Il richiedente trasmette copia della domanda ai Comuni interessati e alle altre amministrazioni ed enti competenti per i pareri. Se l’area è soggetta a vincoli, la domanda deve essere integrata con la documentazione prevista dalla normativa di settore; se non vi sono interferenze con vincoli o infrastrutture lineari o di rete, ciò va dichiarato nella domanda.
Pareri e nulla-osta vanno rilasciati entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Il termine può essere interrotto una sola volta quando l’amministrazione chieda in modo puntuale elementi istruttori o modifiche; il nuovo termine di 30 giorni decorre dalla ricezione degli elementi richiesti. Decorso il termine, opera il silenzio-assenso secondo la normativa vigente.
Il richiedente deve pubblicare l’avviso di deposito della domanda sul sito regionale o sul Bollettino regionale e affiggerlo all’albo pretorio dei Comuni interessati per 15 giorni. L’avviso deve indicare dove è depositato il piano tecnico e dove inviare osservazioni e opposizioni entro 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. Gli avvisi individuali non sono dovuti se i privati interessati sono più di venti.
Procedimento autorizzativo e conferenza di servizi
L’amministrazione comunica al richiedente osservazioni e opposizioni e lo invita a presentare controdeduzioni entro 30 giorni. L’autorizzazione è rilasciata dopo la valutazione di osservazioni, opposizioni e controdeduzioni.
Il termine ordinario per concludere il procedimento è di 180 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito; per i procedimenti non soggetti a VIA il termine è di 120 giorni. L’amministrazione può convocare, anche su istanza del richiedente, una conferenza di servizi per acquisire i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le valutazioni necessari o mancanti.
Effetti espropriativi, pubblica utilità e vincoli urbanistici
Se il richiedente chiede anche la dichiarazione di pubblica utilità e, se prevista, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la domanda deve indicare le aree interessate e i proprietari catastali. Può essere indetta una conferenza di servizi anche preliminare.
La Regione comunica l’avvio del procedimento ai proprietari mediante raccomandata A/R; se sono più di venti, si applicano le modalità speciali del d.P.R. 327/2001. Le spese sono a carico del richiedente.
Il provvedimento finale autorizza costruzione ed esercizio, dichiara la pubblica utilità, dispone se richiesto il vincolo preordinato all’esproprio e, se necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici. Comprende inoltre la verifica ambientale o la valutazione di incidenza quando previste dalla normativa vigente e sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere o nulla osta necessari, anche ai fini urbanistici ed edilizi.
La dichiarazione di pubblica utilità e il vincolo preordinato all’esproprio possono essere richiesti anche dopo il rilascio dell’autorizzazione principale, con apposita istanza e relazione sommaria. Per gli impianti semplificati ex art. 4, commi 2 e 5, se in corso di realizzazione viene meno il consenso del proprietario o interviene opposizione, il richiedente può ottenere un provvedimento regionale con gli stessi effetti, previa attestazione dell’assenza di opposizioni delle amministrazioni interessate.
Occupazione d’urgenza e indennità di servitù
Se l’avvio dei lavori è urgente, i decreti di esproprio o di occupazione d’urgenza possono essere emessi ed eseguiti senza particolari indagini o formalità, con determinazione delle indennità secondo la disciplina statale richiamata. I decreti devono essere emanati entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza del beneficiario dell’espropriazione.
L’indennità per la servitù di elettrodotto è parametrata:
- al valore totale delle aree occupate da cavi interrati, basamenti, cabine e pertinenze;
- a un quarto del valore della striscia di transito per il servizio di controllo delle condutture;
- alle aree necessarie all’esercizio dell’impianto, con riduzioni differenziate secondo la destinazione colturale.
Il valore dei terreni è determinato in base all’effettiva utilizzazione economica per le aree non edificabili e secondo i criteri del d.P.R. 327/2001 per quelle edificabili. Spetta un’indennità aggiuntiva al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, pari al valore agricolo medio della coltura praticata. Per servitù inamovibili il valore è aumentato del 50 per cento. Per le limitazioni dovute alle fasce di rispetto elettromagnetiche spetta un’ulteriore indennità pari a un decimo del valore.
Attraversamenti, interferenze e convenzioni con enti pubblici
I lavori che attraversano o interferiscono con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, beni o opere pubbliche o di pubblico interesse, o che interessano aree vincolate archeologicamente, idrogeologicamente, paesaggisticamente, ambientalmente, mineralmente o riservate/parco naturale, oppure che comportano taglio di boschi, non possono essere autorizzati senza il previo pronunciamento delle autorità e degli enti interessati.
Per modalità di esecuzione ed esercizio possono essere stipulate convenzioni con gli enti interessati, nelle quali può essere previsto un canone o un’indennità per l’uso del suolo pubblico o di infrastrutture pubbliche, tenendo conto del servizio pubblico svolto e di eventuali tariffe applicate a terzi.
Disposizioni urbanistiche ed edilizie
La realizzazione di linee e impianti elettrici non è soggetta a permesso di costruire né a denuncia di inizio attività. Restano invece soggette al titolo edilizio previsto dal d.P.R. 380/2001 le opere edilizie destinate a cabine elettriche primarie e secondarie con fondazioni, salvo i casi in cui l’autorizzazione elettrica ne assorba gli effetti.
Tali opere sono esonerate dal contributo di costruzione e non si computano nella volumetria consentita dallo strumento urbanistico.
Se l’area non ha destinazione conforme, il Comune si pronuncia con delibera consiliare entro 30 giorni dalla richiesta di parere; decorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole. In tal caso, il provvedimento autorizzativo determina la localizzazione definitiva e costituisce variante urbanistica ed edilizia.
Revoca, sospensione e tutela dell’interesse pubblico
L’autorizzazione è revocata se il titolare non adempie alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nel provvedimento e permane nell’inadempimento dopo diffida. La diffida ordina la sospensione della costruzione e dell’esercizio, assegna un termine non superiore a 120 giorni per adempiere e avverte che, in caso di ulteriore inottemperanza, l’autorizzazione è revocata con ordine di demolizione.
L’autorizzazione può essere sospesa per sopravvenute condizioni di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica. Se il pericolo non consente il ripristino dell’esercizio, l’autorizzazione è revocata; salvo che la situazione sia imputabile all’esercente, spetta un equo indennizzo se dalla revoca derivano pregiudizi.
Inamovibilità degli elettrodotti e spostamenti per pubblico interesse
Gli elettrodotti con tensione nominale pari o superiore a 130.000 volt sono inamovibili, salvo la disciplina speciale sui casi di cui all’art. 16. Gli elettrodotti sotto tale soglia si presumono amovibili, salvo che l’inamovibilità sia dichiarata al rilascio dell’autorizzazione su richiesta motivata del gestore.
Per ragioni di prevalente pubblico interesse l’autorità competente può ordinare lo spostamento o la modifica di linee e impianti autorizzati, determinando contestualmente l’eventuale equo indennizzo e il soggetto tenuto al pagamento. Il provvedimento vale come autorizzazione della variante, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Collaudo, dichiarazione di conformità e controlli finali
Le linee e gli impianti con tensione superiore a 20.000 volt devono essere sottoposti a collaudo entro 24 mesi a partire dal terzo anno dalla messa in esercizio. Il collaudatore è nominato dall’autorità competente, deve essere indipendente dal titolare e le spese sono a carico del titolare stesso. Il collaudo verifica ultimazione, funzionalità, conformità al progetto, rispetto delle prescrizioni e dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.
Per opere realizzate con materiali e strutture conformi a modelli unificati già collaudati, alcuni accertamenti sono sostituiti da attestato dell’esercente. Le linee fino a 20.000 volt si considerano collaudate con dichiarazione di conformità redatta da tecnico abilitato. Sono escluse dal collaudo e dalla dichiarazione di conformità le linee inferiori a 1.000 volt.
Il certificato di collaudo o la dichiarazione di conformità va trasmesso all’autorità competente, che in caso di esito negativo procede con revoca ai sensi della disciplina sulla diffida.
Disposizioni transitorie per impianti esistenti e procedimenti pendenti
Per gli elettrodotti della rete di distribuzione regionale già in esercizio prima dell’entrata in vigore della legge e privi di autorizzazione, l’esercente poteva chiedere entro due anni l’autorizzazione con documentazione semplificata consistente in elenco impianti, corografia e relazione tecnica asseverata. L’amministrazione regionale, entro 60 giorni, prendeva atto dell’elenco e lo pubblicava sul Bollettino regionale; tale pubblicazione equivaleva ad autorizzazione, fermo restando quanto già dovuto verso le amministrazioni interessate.
Gli impianti autorizzati prima dell’entrata in vigore della legge, per i quali non fosse stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché quelli autorizzati con la procedura transitoria, si intendono collaudati mediante dichiarazione di conformità di tecnico abilitato.
Le società titolari di opere di rete con tensione superiore a 20.000 volt devono trasmettere alla Regione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore e poi entro il 30 aprile di ogni anno, il layout digitale georeferenziato degli impianti in esercizio, delle nuove opere e delle modifiche alle opere esistenti.
La legge si applica ai procedimenti per i quali non sia ancora scaduto il termine per le osservazioni dei soggetti interessati, salvo che l’istante opti espressamente per l’applicazione della nuova disciplina alle fasi non ancora concluse.
Oneri istruttori e regime finanziario
La Giunta regionale definisce con deliberazione gli oneri istruttori per ciascuno dei procedimenti previsti. Gli oneri delle procedure sono posti a carico dei richiedenti le autorizzazioni e dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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