L.R. Campania 25/2017
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale della Campania il Garante dei diritti delle persone con disabilità, ne definisce funzioni, requisiti, incompatibilità, compenso e struttura di supporto. Prevede relazioni annuali, copertura finanziaria e regole di nomina. È vigente dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità in Campania
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
La legge della Regione Campania istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, con il compito di assicurare il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della normativa statale di riferimento. L’organo opera in piena autonomia e indipendenza, senza vincoli di controllo gerarchico o funzionale.
Ambito soggettivo
Sono considerate persone con disabilità, ai fini della legge, le persone residenti, domiciliate anche temporaneamente o stabilmente dimoranti nel territorio regionale, purché la condizione di handicap sia stata accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Funzioni e compiti del Garante
Il Garante svolge un’ampia funzione di tutela, promozione e impulso. In particolare:
- promuove il rispetto della dignità, dei diritti di libertà e autonomia e l’integrazione della persona con disabilità nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- cura la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per prevenzione, cura e riabilitazione, nonché la tutela giuridica ed economica e l’integrazione sociale;
- sviluppa la conoscenza della normativa e degli strumenti di tutela, in collaborazione con enti territoriali e associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- agevola l’adempimento dell’obbligo scolastico degli alunni con disabilità in contesti a rischio di esclusione, d’intesa con enti locali e istituzioni scolastiche;
- raccoglie segnalazioni di violazioni dei diritti e sollecita le amministrazioni competenti a rimuovere le cause della violazione;
- promuove la parità di opportunità tra donne e uomini, in raccordo con la Consigliera regionale di parità;
- svolge attività di sensibilizzazione tramite idonei canali di comunicazione;
- favorisce supporto tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta attività formative;
- promuove il coinvolgimento dei familiari e il sostegno al ruolo genitoriale e del caregiver familiare;
- segnala interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi degli enti locali;
- istituisce un elenco regionale di tutori o curatori utilizzabile anche dai giudici competenti;
- formula proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo regionali e locali in materia di disabilità;
- effettua ispezioni negli uffici pubblici e nei servizi aperti al pubblico per verificare l’assenza di barriere architettoniche.
Collaborazione, segnalazioni e rapporti istituzionali
Il Garante collabora con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per la raccolta e l’elaborazione dei dati. Tramite un’apposita sezione del sito istituzionale regionale riceve segnalazioni su violazioni dei diritti, barriere architettoniche e comunicative, e le rappresenta alle amministrazioni competenti per l’adozione degli interventi necessari.
Nello svolgimento delle funzioni il Garante:
- segnala alle direzioni provinciali del lavoro l’inosservanza della disciplina sul collocamento delle persone con disabilità da parte dei datori di lavoro pubblici e privati e degli aggiudicatari di appalti pubblici;
- fornisce informazione alle persone vittime di discriminazioni fondate sulla disabilità, ai sensi della normativa antidiscriminatoria;
- riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari permanenti competenti.
Collabora inoltre con le associazioni delle persone con disabilità, con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale e con le rispettive articolazioni.
Nomina, durata e requisiti
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale tra i candidati ammessi a seguito di bando pubblico e dotati di esperienza documentata almeno triennale in politiche sociali ed educative. L’elezione avviene con:
- maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni;
- maggioranza semplice nella terza votazione.
La durata del mandato è di cinque anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio regionale, con possibilità di una sola rielezione. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all’insediamento del successore.
Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato dal Presidente del Consiglio regionale sul Bollettino ufficiale della Regione Campania entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e, nelle tornate successive, entro 30 giorni dalle dimissioni o dalla scadenza del mandato.
Si applica la disciplina regionale sulle nomine e designazioni; inoltre non può essere eletto chi abbia carichi pendenti o condanne passate in giudicato, a prescindere dal reato contestato.
Incompatibilità, decadenza e revoca
Per tutta la durata del mandato il Garante non può:
- ricoprire cariche pubbliche, anche elettive;
- svolgere incarichi in partiti politici;
- esercitare funzioni di amministratore di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
- svolgere attività lavorative che possano determinare conflitto di interessi con l’incarico.
Se emerge una causa di incompatibilità sopravvenuta o preesistente, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all’interessato, che dispone di 10 giorni per osservazioni o rimozione della causa; nei 10 giorni successivi il Consiglio regionale delibera la decadenza. Il Garante può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge.
Indennità e struttura di supporto
Al Garante spetta un’indennità mensile di funzione pari al 35% dell’indennità di carica dei consiglieri regionali.
L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza provvede alle risorse umane e strumentali nell’ambito della dotazione organica del Consiglio e determina annualmente il fondo destinato alle spese di funzionamento. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere approvato il regolamento per la composizione e il funzionamento dell’Ufficio.
Stati generali dei diritti delle persone con disabilità
Per promuovere una maggiore sensibilità sui temi della disabilità, il Garante può farsi promotore degli Stati generali dei diritti delle persone con disabilità.
Clausola valutativa e monitoraggio
A partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge, entro il 31 marzo di ogni anno il Garante trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. La relazione deve indicare gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le collaborazioni instaurate, le criticità emerse e le priorità di promozione e tutela rilevate.
Copertura finanziaria
Per il primo esercizio finanziario, gli oneri sono coperti con un incremento di euro 45.000 a carico della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 2017-2019, con corrispondente riduzione della Missione 20, Programma 1, Titolo 1. Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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