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Legge

L.R. Campania 22/2017

Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54. [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 22/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina campana delle cave e del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), fissando durata decennale del piano con aggiornamento dopo 5 anni, nuovi criteri per aree di saturazione e programmi di riqualificazione, e ampliando/prorogando vari termini autorizzativi. Prevede anche misure speciali per le cave del Policlinico di Caserta fino al 30 giugno 2019.

Tempi e procedure per la riqualificazione ambientale delle cave e modifiche al PRAE Campania

Disposizioni sui tempi per la riqualificazione delle cave e modifiche al PRAE

La legge regionale disciplina, per la Campania, l’aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e introduce regole sui tempi di autorizzazione, proroga e rinnovo delle attività estrattive, con particolare attenzione alle cave in aree di crisi, nelle Zone Altamente Critiche (ZAC), nelle Aree suscettibili di nuove estrazioni e alle cave abbandonate.

Aggiornamento del quadro normativo sul PRAE

La disciplina regionale delle cave viene aggiornata sostituendo vari rinvii alla Commissione consultiva regionale con il parere delle Commissioni consiliari competenti, e abrogando la previgente Commissione consultiva. Il PRAE è qualificato come strumento con efficacia e validità decennale, da aggiornare dopo cinque anni con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. In prima attuazione, l’aggiornamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Dalla data di entrata in vigore della legge, il PRAE è aggiornato e modificato con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.

Aree di saturazione estrattiva e programmi di riqualificazione

Le norme tecniche del PRAE devono stabilire i criteri per individuare ambiti territoriali di saturazione estrattiva, anche ampliando le aree ZAC del piano vigente, nei quali è vietato rilasciare autorizzazioni o concessioni per nuove attività di cava. La perimetrazione avviene negli allegati cartografici del PRAE.

Il piano deve inoltre prevedere un programma straordinario di riqualificazione dei siti dismessi e non interessati da programmi di ricomposizione ambientale, con priorità per quelli ricadenti negli ambiti di saturazione estrattiva. L’inserimento nel programma straordinario attribuisce pubblica utilità agli interventi e ne consente l’attuazione tramite accordi di programma tra Regione ed enti locali interessati. Tali accordi individuano i soggetti attuatori, che possono assumere le funzioni di autorità espropriante ai fini dell’acquisizione delle aree, se non già pubbliche.

Quando l’area non sia già assoggettata a vincolo preordinato all’esproprio, è possibile procedere ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 327/2001. Con l’approvazione dei progetti definitivi di riqualificazione, comprensivi di destinazioni per il riuso produttivo e ambientale, sono fissati i termini per l’esecuzione degli interventi da parte dei proprietari; in caso di inerzia, il soggetto attuatore procede all’esproprio. Nell’indennità di esproprio si detrattono i costi degli interventi di riqualificazione.

Durata delle autorizzazioni e disciplina delle proroghe

La legge interviene ripetutamente sui termini di durata delle autorizzazioni estrattive e sui presupposti per la proroga.

In generale, per il PRAE e per varie autorizzazioni, il termine massimo ordinario viene ricondotto a 8 anni in più punti della disciplina, con ulteriori precisazioni sulle proroghe. Le istanze di proroga devono essere presentate prima della scadenza, devono fondarsi su circostanze particolari non dipendenti dalla volontà o dalle capacità dell’esercente, devono essere adeguatamente motivate e documentate, e possono essere accolte solo se non comportano modifiche sostanziali al progetto già valutato dalla Conferenza di servizi e dalla valutazione di compatibilità ambientale.

Sono previste regole specifiche per diverse fattispecie, tra cui cave ricomprese nelle aree di crisi, nelle ZAC, nelle A.P.A., nelle aree suscettibili di nuova estrazione e nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva, con durate e proroghe differenziate. Per alcune autorizzazioni, la proroga può arrivare fino a 3 anni; in altri casi è richiamata una prorogabilità fino a 5 anni o fino al massimo consentito di 8 anni, sempre nei limiti sopra indicati e con istanza preventiva.

Obblighi di contenuto delle autorizzazioni e volume di scavo

L’autorizzazione deve approvare un volume di scavo coerente con il tempo massimo stabilito al momento del rilascio. La disciplina aggiornata collega quindi la quantità assentita alla durata autorizzata, rafforzando il controllo sul cronoprogramma estrattivo.

Misure per cave in aree di crisi, ZAC e aree affini

Per le cave situate in aree di crisi e nelle ZAC, e per alcune cave abbandonate incluse nelle A.P.A. o in aree con specifiche classificazioni del PRAE, la proroga dell’autorizzazione è ammessa solo su domanda preventiva, motivata da circostanze particolari non imputabili all’esercente e senza modifiche sostanziali al progetto originario. Le autorizzazioni e le proroghe sono dunque subordinate a un controllo più rigoroso della coerenza tecnica e ambientale.

Cave del Policlinico di Caserta: prosecuzione temporanea dell’attività

La legge introduce una disciplina speciale per le aree interessate al Policlinico di Caserta, al fine di consentire il prosieguo dell’attività estrattiva e il mantenimento dei livelli occupazionali. Il competente ufficio regionale, previa Conferenza di servizi, può autorizzare il prosieguo delle attività già autorizzate, comunque non oltre il 30 giugno 2019.

L’autorizzazione richiede l’approvazione di un progetto di aggiornamento del piano di ricomposizione ambientale per il periodo richiesto, contenente:

  • misure più ampie di contenimento degli effetti ambientali, con particolare riguardo alla qualità dell’aria;
  • potenziamento, a carico dell’autorizzato, delle centraline e/o impianti di rilevamento;
  • rigorosa limitazione dei quantitativi estraibili entro quanto già autorizzato;
  • adeguamento delle garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi del titolo.

Il rilascio è subordinato al parere favorevole di ARPAC e all’acquisizione degli altri atti presupposti previsti dalla normativa ambientale. Il provvedimento deve contenere clausole di decadenza automatica se viene accertato che il Policlinico è stato aperto prima del 30 giugno 2019, oppure se non sono attuate, in tutto o in parte, le misure di mitigazione o non è rispettato il cronoprogramma del progetto di aggiornamento.

La Regione è inoltre chiamata a promuovere misure per la ricollocazione o riconversione professionale dei lavoratori impiegati nelle attività estrattive.

Impianti di trasformazione, delocalizzazioni e riduzione del consumo di suolo

Per ridurre il consumo di suolo, non è richiesta variante urbanistica per collocare presso i siti estrattivi impianti di trasformazione di inerti provenienti prevalentemente dall’attività estrattiva svolta nello stesso sito.

È inoltre consentita la delocalizzazione di volumetrie già assentite in siti non attivati per fatti non imputabili al titolare dell’autorizzazione, verso siti già in attività, purché resti invariata la volumetria complessiva assentita. La delocalizzazione può avvenire in aree dello stesso Comune o di Comuni limitrofi, salvo divieti specifici previsti dallo strumento urbanistico vigente.

Piano di mitigazione ambientale per proroghe e rinnovi

Le istanze di proroga e/o rinnovo devono essere corredate obbligatoriamente da un piano di potenziamento delle misure di mitigazione degli effetti ambientali e da un puntuale monitoraggio. L’approvazione del piano da parte degli uffici competenti, sentita ARPAC, costituisce presupposto per l’accoglimento dell’istanza.

Resta fermo che la durata complessiva dell’autorizzazione non può superare il limite massimo previsto dalla disciplina del PRAE, comprensivo del periodo di attività già decorso alla data della domanda di rinnovo, salvo quanto previsto per la specifica disciplina richiamata dall’art. 10-bis.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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