Cassazione Civile, Ordinanza n. 19407/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il credito dell'INPS per contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per l'anno 2008 da un professionista. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritto il credito, ritenendo che l'atto dell'INPS del 27.6.2014 non fosse idoneo a interrompere la prescrizione per l'annualità 2008. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001, dell'art. 1, commi 16-21, L. n. 296/2006 e del d.P.C.M. 4.6.2009, sostenendo che il termine di pagamento dei contributi per il 2008 era stato differito al 6.7.2009 e che, pertanto, l'avviso bonario del 27.6.2014 era stato inviato prima della scadenza del quinquennio prescrizionale, con efficacia interruttiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto errata la decisione di merito perché la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e deve tenere conto degli eventuali differimenti normativamente disposti. Poiché il termine per il pagamento dei contributi 2008 era stato fissato al 6.7.2009, l'avviso bonario del 27.6.2014 era anteriore alla scadenza del quinquennio e poteva interrompere la prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla scadenza del termine di pagamento del contributo.
art. 2941 c.c.
Norma invocata dall'INPS a sostegno della censura sulla decorrenza/sospensione della prescrizione; nel provvedimento non viene svolta una specifica applicazione autonoma.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Disciplina la contribuzione alla Gestione separata; richiamata quale base del credito contributivo oggetto di causa.
art. 18, d.lgs. n. 241/1997
I versamenti dei contributi agli enti previdenziali devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi; i differimenti di tali termini incidono sulla decorrenza della prescrizione.
art. 17, d.P.R. n. 435/2001
Richiamato per la disciplina dei termini di versamento connessi alla dichiarazione dei redditi, rilevante ai fini della scadenza del contributo.
art. 1, commi 16-21, L. n. 296/2006
Richiamata in relazione alla disciplina dei termini e della prescrizione dei contributi previdenziali.
d.P.C.M. 4.6.2009
Ha differito al 6.7.2009 il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2008; tale differimento è decisivo per individuare la decorrenza del quinquennio prescrizionale.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legalmente previsto per il pagamento, e non da un momento astratto sganciato dai differimenti normativamente disposti.
- Quando un provvedimento generale proroga il termine di versamento dei contributi, il nuovo termine sostituisce quello originario ai fini della decorrenza della prescrizione.
- Un atto interruttivo della prescrizione è tempestivo se è ricevuto prima dello spirare del quinquennio calcolato sulla base del termine di pagamento effettivamente vigente.
- Se il giudice di merito omette di considerare un differimento del termine di versamento rilevante per la decorrenza della prescrizione, incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.
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