Cassazione Penale, Sentenza n. 16704/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna per vizio di motivazione l'ordinanza che aveva ammesso Correnti alla semilibertà. Critiche principali: il Tribunale avrebbe sottovalutato la relazione dell'equipe penitenziaria (che segnalava atteggiamenti insinceri e proponeva prosecuzione dell'osservazione intramuraria); avrebbe omesso/trascurato le informative della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta circa l'operatività attuale della famiglia mafiosa di riferimento e il rischio di ripresa dei collegamenti; avrebbe minimizzato il dato oggettivo del mancato pagamento delle obbligazioni civili e della mancata attivazione di percorsi riparativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio affinché il Tribunale di sorveglianza fondi la decisione in modo logicamente coerente, affrontando le aporie e le contraddizioni riscontrate (in particolare motivando il discostamento dalla relazione del gruppo di osservazione e dalle informative antimafia e acquisendo elementi positivi idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata). Inoltre la Corte ha dichiarato tardiva la memoria difensiva depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 4-bis Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Si applica alla fattispecie (reati della prima fascia). Per l'accesso alle misure alternative, ivi compresa la semilibertà, il giudice deve acquisire elementi positivi che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; richiamati i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis nella versione antecedente alla modifica del 2022, e il principio che l'assenza di elementi probatori non è sufficiente se non sussistono elementi che in positivo escludano la persistenza di legami.
art. 50, comma 4, Ordinamento penitenziario
Per concedere semilibertà è necessaria una progressione trattamentale adeguata e la prognosi favorevole di reinserimento sociale; la valutazione deve considerare il rischio concreto connesso all'esecuzione della misura nel contesto delinquenziale di provenienza.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con legge 30 dicembre 1992, n. 199 (richiamato per la novellazione)
Il procedimento applica la disciplina previgente alla novellazione per i casi di declaratoria di impossibilità di collaborazione già adottata; quindi restano applicabili i requisiti più favorevoli previsti prima della modifica normativa.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine ordinario (quindici giorni antecedenti l'udienza) per il deposito delle memorie; la Corte ha ritenuto tardiva la memoria difensiva depositata oltre tale termine e non riconducibile alla memoria di replica di cui al termine ridotto.
Massime di principio
- Per i condannati per reati '4-bis' la concessione della semilibertà richiede non solo l'assenza di prove di collegamenti in atto con la criminalità organizzata, ma l'emersione di elementi positivi che escludano tale persistenza, specie quando la misura si esegue nel medesimo contesto delinquenziale di provenienza.
- Le relazioni dell'equipe penitenziaria e del gruppo di osservazione/trattamento hanno valore probatorio significativo: se esse indicano la necessità di ulteriore osservazione o segnano atteggiamenti insinceri, il giudice deve motivare chiaramente le ragioni del proprio discostamento.
- Le informative delle autorità antimafia (D.N.A., D.D.A.) e gli accertamenti del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sono elementi consultivi rilevanti e vanno valutati e esplicitamente considerati nella motivazione.
- I profili oggettivi come il mancato pagamento delle obbligazioni civili e la mancata attivazione di iniziative riparative sono fattori rilevanti nella valutazione trattamentale; se non ritenuti ostativi devono essere discussi e motivati dal giudice.
- La motivazione deve essere logica e coerente: il semplice richiamo a progressi trattamentali senza contestualizzare e senza rispondere agli elementi critici (rapporti intrafamiliari, informative antimafia, valutazioni tecniche) può determinare annullamento e rinvio.
- Sotto il profilo processuale, le memorie difensive devono rispettare i termini previsti dall'art. 611 c.p.p.; documenti depositati tardivamente possono essere non considerati salvo giustificazioni valide.
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