Cassazione Penale, Sentenza n. 21003/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per concorso in furto aggravato per aver eseguito un allaccio abusivo alla rete ENEL. Il motivo di ricorso era unico e processuale: si contestava la legittimità della contestazione suppletiva, effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 11/04/2023, dell'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio (circostanza che rende procedibile d'ufficio il furto dopo la riforma del d.lgs. n.150/2022). La difesa sosteneva che, essendo spirato il termine transitorio per la querela (art.85 d.lgs. 150/2022), sarebbe dovuta essere dichiarata l'improcedibilità ex art.129 c.p.p. e che la contestazione suppletiva tardiva non poteva essere utilizzata per “sbloccare” la procedibilità d'ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte di legittimità ha confermato l'orientamento secondo cui, per i reati di furto divenuti procedibili a querela dalla riforma del d.lgs. n.150/2022, il pubblico ministero può integrare l'imputazione contestando in udienza, alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della novella, un'aggravante idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio. Nel caso concreto il Tribunale aveva riconosciuto l'aggravante (art.625 n.7 c.p.) e condannato la ricorrente a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa; la condanna è stata confermata. La Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla priorità dell'art.129 c.p.p. rispetto al potere di contestazione suppletiva del P.M., motivando che il potere di integrazione va esercitato alla prima udienza utile e che, se così fatto, non si produce una illegittima disparità rispetto alla posizione dell'accusa.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i)
la novella ha reso il delitto di furto, anche aggravato, procedibile a querela salvo alcune ipotesi tassative
Ha trasformato il regime di procedibilità del furto: il reato è ora punibile a querela della persona offesa eccetto i casi espressamente indicati (es. cose destinate a pubblico servizio), consentendo però al pubblico ministero, in presenza di tali aggravanti, la procedibilità d'ufficio
art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (disciplina transitoria)
il termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124 c.p.) decorre dalla data del 30 dicembre 2022
Stabilisce il termine transitorio per la proposizione della querela relativo ai fatti anteriori all'entrata in vigore della novella: la scadenza operativa è il 30/03/2023 (tre mesi dal 30/12/2022)
art. 624 c.p. (terzo comma)
Riferimento al reato di furto e al nuovo regime di procedibilità (modificato dal d.lgs. n.150/2022): la riforma incide sul carattere procedibile a querela salvo condizioni
art. 625 c.p. (n. 7 e n. 7-bis)
Elenca le aggravanti che, se presenti, rendono il furto procedibile d'ufficio (es. fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio; componenti sottratte ad infrastrutture per servizi pubblici)
art. 124 c.p. (termine per la querela)
Fissa il termine ordinario per proporre querela, richiamato dal regime transitorio dell'art.85 d.lgs.150/2022
art. 517 c.p.p. (contestazione suppletiva)
Attribuisce al pubblico ministero il potere di contestare, nel dibattimento, circostanze aggravanti non menzionate nel provvedimento introduttivo, senza autorizzazione del giudice; tale potere non è soggetto a decadenze specifiche e può essere esercitato alla prima udienza utile
art. 129 c.p.p. (improcedibilità/non doversi procedere)
Prevede l'obbligo del giudice di rilevare e pronunciare la mancanza della condizione di procedibilità in ogni stato e grado del processo; la Corte ha interpretato la norma in modo da non impedire l'esercizio, alla prima udienza utile, del potere di contestazione suppletiva da parte del P.M.
art. 554-bis e art. 554-ter c.p.p.
Regolamentano l'udienza predibattimentale e la funzione della contestazione suppletiva: consentono la modifica della contestazione per adeguarla agli elementi del fascicolo e prevedono le conseguenze processuali successive
art. 544-ter c.p.p.
Collegato al regime di definizione del processo; menzionato nella motivazione per spiegare l'ordine logico tra modifica della contestazione e possibile immediata definizione del processo
Sez. U., sentenza n. 49935 del 28/09/2023 (Domingo)
La sentenza di legittimità sulle Sezioni Unite ha stabilito che, in tema di prescrizione, la contestazione suppletiva non prevale se l'aggravante è stata aggiunta dopo il decorso del termine di prescrizione: la Corte nel caso in esame ha precisato che quel principio è circoscritto alla materia della prescrizione e non si estende automaticamente al rapporto improcedibilità/contestazione suppletiva
Massime di principio
- Se il pubblico ministero esercita la contestazione suppletiva di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della riforma transitoria, la contestazione è generalmente valida e può impedire la declaratoria di improcedibilità per mancata querela.
- La disciplina transitoria (art.85 d.lgs.150/2022) tutela il termine concesso alla persona offesa per proporre querela, ma non esclude il potere del P.M. di integrare l'imputazione in udienza nella prima occasione utile, per rispettare il principio di parità tra le parti e l'obbligatorietà dell'azione penale.
- Se il pubblico ministero omette di esercitare la facoltà di contestazione suppletiva alla prima udienza utile, la mancata attivazione può essere acquisita al processo e la 'improcedibilità virtuale' maturata per mancata querela potrà prevalere.
- La pronuncia delle Sezioni Unite relativa alla prescrizione (Domingo) non si applica automaticamente a tutte le ipotesi di cause di non procedibilità: la Corte distingue la tutela immediata della prescrizione dalle dinamiche dell'improcedibilità per querela, dando rilievo diverso ai valori costituzionali coinvolti.
- In casi analoghi è cruciale valutare le date: quando si è svolta la prima udienza utile rispetto alla scadenza transitoria (30/03/2023) e se la contestazione suppletiva è stata proposta tempestivamente; tali elementi determinano l'ammissibilità dell'integrazione dell'imputazione.
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