Sentenza del 11/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Fallimento ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a diversi anni d'imposta deducendo: la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e un difetto di motivazione; la decadenza dell'Ufficio dagli accertamenti relativi agli anni 2003 e 2004, contestando il raddoppio dei termini; ulteriori vizi relativi ai rapporti con alcune imprese, alla mancata partecipazione del soggetto ritenuto dominus dell'attività e alla valutazione delle scritture contabili, delle fatture e delle operazioni ritenute inesistenti, non documentate o non fatturate.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima l'emissione anticipata degli avvisi, poiché il fallimento della società costituiva una ragione concreta e sufficiente di urgenza; ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dell'obbligo di denuncia penale, anche senza la prova dell'effettiva presentazione della denuncia; ha confermato la fondatezza delle riprese relative a fatture per operazioni inesistenti, costi non documentati, prestazioni generiche e operazioni non fatturate, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La contestazione subordinata sul cumulo giuridico della sanzione è stata ritenuta non specificamente riproposta in appello. Il Fallimento è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del grado, liquidate in euro 4.000,00.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina l'illegittimità dell'atto emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza.
Il termine di sessanta giorni tutela il contraddittorio del contribuente. La sua violazione non invalida l'accertamento quando l'Amministrazione dimostri l'esistenza di una concreta ragione di urgenza, estranea alla mera imminente scadenza del termine decadenziale. Nel caso esaminato, il fallimento della società è stato ritenuto sufficiente.
Art. 43, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
Il raddoppio dei termini opera in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale.
Per gli accertamenti sui redditi, il raddoppio dei termini dipende dall'esistenza dell'obbligo di denuncia per un reato tributario e non dalla sua effettiva presentazione. L'Ufficio non è quindi tenuto a depositare la copia della denuncia penale.
Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Il raddoppio dei termini è collegato all'obbligo di denuncia per violazioni penali tributarie.
La medesima regola del raddoppio dei termini è stata applicata agli accertamenti IVA, con riferimento all'obbligo di denuncia previsto dalla disciplina penale tributaria.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Ai fini del raddoppio dei termini tributari è sufficiente che, sulla base degli elementi disponibili, sussista l'obbligo di denuncia di uno dei reati previsti dalla normativa penale tributaria.
Art. 7, legge n. 212/2000
È stato richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari, ma la Commissione ha ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi e le riprese contestate.
Art. 4, d.P.R. n. 600/1973
È stato invocato dal ricorrente insieme alle norme sulla motivazione e sugli obblighi dell'Amministrazione finanziaria, senza che la Commissione ravvisasse una violazione rilevante.
D.lgs. n. 74/2000
Rileva quale fonte dei reati tributari la cui possibile commissione può determinare l'obbligo di denuncia e, conseguentemente, il raddoppio dei termini di accertamento.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013
Ha chiarito che la violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, può comportare l'illegittimità dell'avviso, salvo l'effettiva sussistenza di specifiche ragioni di urgenza, che devono essere provate dall'Ufficio.
Cass., sentenza n. 11171/2016 e Corte costituzionale, sentenza n. 247/2011
Hanno affermato che il raddoppio dei termini richiede l'obbligo di denuncia penale, non l'effettiva presentazione della denuncia né necessariamente il deposito della stessa nel processo tributario.
Massime di principio
- La violazione del termine di sessanta giorni per il contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente l'annullamento dell'avviso se l'Ufficio dimostra una concreta e specifica ragione di urgenza; la sola imminente scadenza dei termini ordinari non è sufficiente.
- Il fallimento o altra situazione oggettiva che possa compromettere la tempestiva tutela del credito erariale può costituire, secondo la valutazione del giudice, una ragione di urgenza idonea a giustificare l'emissione anticipata dell'accertamento.
- Il raddoppio dei termini di accertamento può operare quando i fatti contestati integrano una violazione per la quale sussiste l'obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia non è stata effettivamente presentata o prodotta in giudizio.
- Fatture generiche, prive di contratti o di documentazione delle prestazioni, rapporti societari promiscui e collegamenti con soggetti coinvolti in operazioni inesistenti possono fondare presunzioni gravi, precise e concordanti e giustificare il recupero di costi indeducibili o l'applicazione di sanzioni.
- Nel giudizio d'appello le contestazioni devono essere specifiche: una questione non riproposta con un motivo autonomo e adeguatamente argomentato può non essere esaminata nel merito.
- La presenza di irregolarità nella gestione interna dell'Amministrazione o di ritardi successivi non elimina necessariamente una ragione di urgenza esistente al momento dell'emissione dell'atto.
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