Sentenza del 11/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Termini - Raddoppio - Inoltro della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo disponibile non sono indicati né lo svolgimento completo del giudizio né il dispositivo finale. È tuttavia affermato il principio secondo cui l'inoltro della notizia di reato all'Autorità giudiziaria è sufficiente per consentire il raddoppio dei termini, senza che l'Amministrazione debba previamente accertare in modo definitivo la sussistenza del reato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di una possibile violazione penalmente rilevante. Il principio enunciato stabilisce che, affinché il raddoppio possa operare, è sufficiente che l'Ufficio trasmetta all'Autorità giudiziaria una notizia di reato; non è invece necessario che l'Ufficio individui compiutamente, già in sede amministrativa, tutti gli elementi costitutivi del reato.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario
Raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di una notizia di reato
Il raddoppio dei termini può operare quando l'Ufficio inoltra all'Autorità giudiziaria una notizia di reato; non è richiesto che l'Ufficio individui compiutamente gli elementi costitutivi del reato.
Massime di principio
- Per applicare il raddoppio dei termini non è normalmente necessario che l'Amministrazione dimostri in via definitiva la commissione del reato, essendo sufficiente l'inoltro della notizia di reato all'Autorità giudiziaria.
- La mera trasmissione della notizia non esclude, tuttavia, la necessità che essa sia concreta, plausibile e riferibile a una fattispecie penalmente rilevante, non meramente pretestuosa.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data e il contenuto della denuncia o comunicazione all'Autorità giudiziaria, poiché tali elementi possono incidere sulla legittimità del raddoppio e sulla tempestività dell'accertamento.
- Il principio riguarda la soglia necessaria per l'attivazione del raddoppio e non equivale a un accertamento definitivo della responsabilità penale del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 gen 2017Sentenza del 11/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 11 gen 2017Sentenza del 11/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 11 gen 2017Sentenza del 11/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 11 gen 2017Sentenza del 11/01/2017 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 11 gen 2017Sentenza del 11/01/2017 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 11 gen 2017Sentenza del 11/01/2017 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Mantova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →