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Sentenza

Sentenza del 11/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Definizione delle sanzioni a seguito di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento o liquidazione ai sensi dell'art. 15 d.Lgs. n. 218 del 1997 - Inammissibilità del ricorso successivamente proposto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti avevano pagato nel 2008, per un importo di 2.819 euro, le somme richieste mediante cartella di pagamento, conseguenti ad avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali. Non avevano impugnato tali atti, prestando acquiescenza. Nel 2012 avevano chiesto il rimborso dopo aver appreso che la società acquirente del terreno aveva definito la controversia tramite il condono previsto dall'art. 16 della legge n. 289/2002. L'Ufficio aveva respinto l'istanza. La controversia riguardava quindi l'ammissibilità della richiesta di rimborso nonché l'eventuale effetto liberatorio, nei confronti delle venditrici, del pagamento o della definizione effettuata dalla società acquirente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il rimborso. Ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego, ritenendo che le contribuenti avessero prestato acquiescenza agli avvisi di rettifica e liquidazione e alla cartella di pagamento, atti autonomamente impugnabili ormai definitivi. L'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 non è stato ritenuto applicabile ai versamenti eseguiti in seguito a un atto impositivo autonomamente impugnabile. L'inammissibilità è stata ritenuta rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in appello. In via ulteriore, il giudice ha osservato che la società acquirente non aveva estinto il debito tributario delle venditrici, ma aveva pagato quanto necessario per definire la propria lite mediante condono. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 15 del d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato in relazione alla definizione delle sanzioni conseguente all'acquiescenza all'avviso di accertamento o liquidazione. L'acquiescenza presuppone la rinuncia all'impugnazione dell'atto e contribuisce a renderlo definitivo.

  • Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973

    La disciplina generale del rimborso dei versamenti diretti non è applicabile ai pagamenti effettuati in esecuzione di un atto impositivo autonomamente impugnabile, quando tale atto non sia stato contestato nei termini.

  • Art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.

    L'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello e anche se non è stata eccepita nel primo grado.

  • Art. 16 della legge n. 289/2002

    Prevede la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Il pagamento effettuato dalla società acquirente per il condono è stato considerato funzionale alla definizione della sua controversia, non come estinzione automatica del debito tributario riferibile alle venditrici.

  • Art. 1292 del codice civile

    La regola secondo cui il pagamento di un debitore può liberare anche gli altri debitori non è stata ritenuta applicabile, poiché la definizione agevolata effettuata dalla società non costituiva pagamento del debito tributario proprio delle contribuenti.

  • Artt. 1306 e 2909 del codice civile

    Richiamati dall'Ufficio in relazione agli effetti della solidarietà e dell'autorità della cosa giudicata; la decisione ha comunque fondato principalmente l'esito sull'inammissibilità del ricorso per acquiescenza agli atti impositivi.

Massime di principio

  • Quando il contribuente riceve un avviso di rettifica, liquidazione o una cartella autonomamente impugnabile e non la contesta nei termini, l'atto diventa definitivo; una successiva istanza di rimborso non può normalmente essere utilizzata per rimettere in discussione la pretesa tributaria.
  • La disciplina ordinaria del rimborso non consente, di regola, di recuperare somme pagate in esecuzione di un atto impositivo ormai definitivo. Il rimborso è distinto dall'impugnazione dell'atto presupposto.
  • Il pagamento o la definizione agevolata effettuata da un altro soggetto obbligato o coinvolto nella medesima operazione non comporta automaticamente il diritto al rimborso per gli altri contribuenti, soprattutto quando riguarda la definizione della lite propria di quel soggetto.
  • L'inammissibilità del ricorso tributario può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello, persino se l'Ufficio non l'aveva eccepita nel primo grado.
  • Per preservare il diritto alla contestazione o all'eventuale rimborso, è necessario impugnare tempestivamente l'atto impositivo, deducendo in quella sede tutti i motivi relativi alla debenza dell'imposta e agli effetti di eventuali pagamenti o definizioni effettuati da altri soggetti.

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