Sentenza del 11/01/2017 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Mantova
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE - Elemento soggettivo - Dolo o colpa - Presunzione di colpa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. È stato affermato che la responsabilità per sanzioni amministrative tributarie richiede che la condotta sia volontaria e colpevole, ma che la colpa del contribuente si presume. Spetta quindi al contribuente fornire la prova dell'assenza di dolo o negligenza; tale carenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice in mancanza di una specifica allegazione e prova.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la propria responsabilità per l'assenza dell'elemento soggettivo della violazione, sostenendo che non fosse provata la coscienza e volontà dell'azione od omissione, né il dolo o la colpa necessari per applicare la sanzione. La questione riguardava anche l'eventuale rilevabilità d'ufficio della carenza di colpevolezza.
Norme richiamate
Principi generali in materia di sanzioni amministrative tributarie
La responsabilità richiede che l'azione od omissione sia volontaria e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza.
La sanzione presuppone sia la coscienza e volontà della condotta sia almeno una forma di colpevolezza. Tuttavia, una volta accertata la condotta materiale, la colpa è presunta e il contribuente deve dimostrare l'assenza di dolo o negligenza.
Principio dell'onere della prova dell'assenza di colpa
La prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente.
Il contribuente che intende evitare la sanzione deve allegare e provare circostanze concrete idonee a escludere la propria colpevolezza; il giudice non è tenuto a rilevare autonomamente una presunta carenza dell'elemento soggettivo.
Massime di principio
- In una controversia tributaria, non è sufficiente sostenere genericamente di non aver agito con dolo o colpa: il contribuente deve indicare e dimostrare specifiche circostanze che rendano incolpevole la violazione.
- L'accertamento della violazione materiale può comportare una presunzione di colpa, che il contribuente deve superare con una prova concreta, come errore inevitabile, causa di forza maggiore, affidamento incolpevole o oggettiva incertezza normativa, se pertinenti al caso.
- Il giudice non deve escludere d'ufficio la sanzione solo perché l'elemento soggettivo non appare immediatamente provato; la questione deve essere dedotta e supportata dal contribuente.
- La responsabilità non è automatica in senso assoluto: restano necessari volontarietà della condotta e dolo o colpa, ma l'onere di dimostrare l'assenza di colpevolezza grava sul soggetto sanzionato.
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