Regolamento (UE) 2021/1325
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1325 della Commissione del 10 agosto 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga, in ragione del protrarsi della pandemia di COVID-19, la validità delle misure temporanee già introdotte per il settore biologico dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/977. La proroga consente di mantenere fino al 31 dicembre 2021 alcune deroghe alle norme ordinarie sui controlli della produzione biologica e su specifiche procedure TRACES. La Commissione dispone inoltre l’applicazione retroattiva dal 1o luglio 2021 per evitare soluzioni di continuità normativa.
Proroga fino al 31 dicembre 2021 delle misure temporanee derogatorie sui controlli della produzione biologica adottate a causa della pandemia di COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli operatori del settore biologico soggetti al sistema di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008. Riguarda i controlli sulla produzione biologica e talune procedure nel sistema TRACES, nell’ambito delle misure temporanee già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/977. L’applicazione decorre retroattivamente dal 1o luglio 2021 ed è prevista fino al 31 dicembre 2021; non disciplina in generale i controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625, se non per il rinvio sistematico richiamato nei considerando.
Proroga delle misure temporanee per i controlli sulla produzione biologica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1325 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/977, prorogando il periodo di applicazione delle misure temporanee adottate per far fronte alle difficoltà di controllo nel settore biologico durante la pandemia di COVID-19. La Commissione evidenzia, nei considerando, che le restrizioni alla circolazione e le perturbazioni connesse alla crisi sanitaria continuano a determinare gravi disfunzioni nei sistemi di controllo degli Stati membri.
Contesto e finalità
Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure eccezionali adottate sia per i controlli ufficiali in generale, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, sia per il comparto biologico, disciplinato dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008. Il settore biologico richiede una gestione coerente su base annuale, soprattutto per quanto riguarda ispezioni e campionamenti; per tale ragione la Commissione ritiene necessario estendere le deroghe sino al 31 dicembre 2021.
Modifiche introdotte al regolamento (UE) 2020/977
L’articolo 1 dispone due modifiche puntuali al regolamento di esecuzione (UE) 2020/977:
- all’articolo 1, paragrafo 7, la data "1o luglio 2021" è sostituita da "31 dicembre 2021";
- all’articolo 3, secondo, terzo, quarto e quinto comma, la data "1o luglio 2021" è sostituita da "31 dicembre 2021".
La modifica ha l’effetto di prolungare le misure temporanee derogatorie che consentono agli Stati membri di adattare il sistema di controllo della produzione biologica e alcune procedure TRACES alle difficoltà operative causate dalla pandemia.
Ambito materiale delle misure prorogate
Dal contenuto del regolamento emerge che la proroga riguarda i controlli sulla produzione biologica e determinate procedure del sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES). Le misure temporanee continuano dunque a operare nel quadro delle deroghe già previste dal regolamento (UE) 2020/977 rispetto alle ordinarie disposizioni dei regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1o luglio 2021, così da evitare interruzioni di efficacia e garantire continuità normativa rispetto alla proroga delle misure già in essere.
Portata pratica per gli operatori
Per gli operatori del biologico e per le autorità competenti, il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale autonomo, ma estende temporalmente quello già esistente. Il suo effetto principale è quindi quello di mantenere operative, fino al 31 dicembre 2021, le flessibilità procedurali previste per i controlli in un contesto ancora segnato dalle conseguenze organizzative della pandemia.
Disposizioni principali
Proroga del periodo di applicazione delle misure temporanee
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 sostituendo, all’articolo 1, paragrafo 7, e all’articolo 3, secondo, terzo, quarto e quinto comma, la data "1o luglio 2021" con "31 dicembre 2021". In tal modo le misure temporanee derogatorie sui controlli della produzione biologica sono estese fino alla fine del 2021.
Decorrenza e applicazione retroattiva
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2021, così da evitare interruzioni nell’applicazione delle disposizioni prorogate.
Contesto emergenziale COVID-19
I considerando spiegano che la proroga risponde alle persistenti disfunzioni dei sistemi di controllo nel settore biologico causate dalla pandemia di COVID-19 e dalle restrizioni alla circolazione negli Stati membri e nei paesi terzi. La necessità della proroga è motivata anche dal fatto che il sistema di controllo biologico opera su base annuale, in particolare per ispezioni e campionamenti.
Coordinamento con altri regimi temporanei
Nei considerando si richiamano le misure temporanee già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per i controlli ufficiali in generale, prorogato fino al 1o settembre 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/984, e il precedente allineamento del settore biologico disposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/772 fino al 1o luglio 2021.
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