Regolamento (UE) 2021/1323
Regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione del 10 agosto 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna al ribasso, o introduce per la prima volta, i tenori massimi di cadmio per molte categorie di alimenti, sulla base dei dati scientifici più recenti e dell’esigenza di ridurre l’esposizione della popolazione. La modifica interviene sul regolamento (CE) n. 1881/2006 e sostituisce integralmente la sottoparte dedicata al cadmio nell’allegato. È inoltre previsto un regime transitorio limitato per i prodotti già immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore.
Modifica i tenori massimi di cadmio in numerosi prodotti alimentari previsti dal regolamento (CE) n. 1881/2006.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari elencati nell’allegato del regolamento, in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, e riguarda gli operatori che immettono tali prodotti sul mercato o li detengono in commercio. Incide sia sui prodotti di origine vegetale sia su quelli di origine animale, inclusi alimenti per lattanti e bambini, integratori alimentari e sale. Restano rilevanti le disposizioni transitorie per i prodotti regolarmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore, che possono rimanere in commercio fino al 28 febbraio 2022.
Modifica dei tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per aggiornare i limiti massimi di cadmio (Cd) in diverse categorie di prodotti alimentari. La Commissione motiva l’intervento richiamando le valutazioni scientifiche dell’EFSA, che hanno evidenziato la tossicità renale del cadmio e la necessità di ridurre l’esposizione alimentare della popolazione, in particolare nei gruppi più vulnerabili.
Contesto scientifico e normativo
I considerando ricordano che l’EFSA, nel parere del 30 gennaio 2009, ha fissato una dose settimanale tollerabile pari a 2,5 μg/kg di peso corporeo e ha osservato che l’esposizione media in Europa è vicina o superiore a tale soglia, con livelli ancora più elevati per vegetariani, bambini e persone che vivono in aree altamente contaminate. La successiva relazione scientifica del 17 gennaio 2012 ha confermato che nei bambini e negli adulti al 95° percentile l’esposizione può superare i valori guida basati sulla salute. In questo contesto, il regolamento (UE) n. 488/2014 aveva già introdotto nuovi limiti per alimenti per lattanti e bambini e per il cioccolato e i prodotti a base di cacao.
Razionale della revisione dei limiti
La Commissione rileva che, dopo l’attuazione delle misure di attenuazione promosse dalla raccomandazione 2014/193/UE, i dati più recenti sull’occorrenza mostrano che una riduzione del contenuto di cadmio in molti alimenti è ora conseguibile. Per tale ragione, il regolamento procede a ridurre i tenori massimi esistenti in numerose categorie e, dove necessario, a fissare nuovi valori limite. I considerando sottolineano inoltre che il cadmio è un agente cancerogeno genotossico indiretto, con conseguente elevato rischio per la salute pubblica; per questo è previsto un periodo transitorio limitato per i prodotti non conformi già immessi sul mercato.
Ambito di applicazione e struttura della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, sostituendo integralmente la sottoparte 3.2 dedicata al cadmio. La disciplina interessa una platea molto ampia di alimenti: prodotti ortofrutticoli, frutta a guscio e semi oleosi, cereali, funghi, cacao e cioccolato, prodotti ittici, carni e frattaglie, alimenti per lattanti e bambini, integratori alimentari e sale. I valori sono espressi in mg/kg di peso fresco e variano in funzione della categoria, della specie o della presentazione del prodotto.
Principali limiti fissati dall’allegato
Per la frutta, il regolamento distingue tra agrumi, pomacee, drupacee, olive da tavola, kiwi, banane, manghi, papaie e ananas (0,020 mg/kg), bacche e piccola frutta esclusi i lamponi (0,030), lamponi (0,040) e altra frutta non altrimenti classificata (0,050). Per la frutta a guscio, il limite generale è 0,20 mg/kg, mentre per i pinoli è 0,30.
Per gli ortaggi a radice e tubero, il limite generale è 0,10 mg/kg, con valori specifici per ravanelli (0,020), tuberi e radici tropicali, prezzemolo a grossa radice e rape (0,050), bietole (0,060), sedano rapa (0,15) e rafano, pastinaca e salsefrica (0,20). Sono previsti limiti distinti anche per ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe aromatiche, legumi, ortaggi a stelo e funghi.
Per i funghi coltivati il limite è 0,050 mg/kg, mentre per Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus è 0,15; per i funghi selvatici il limite sale a 0,50. I legumi secchi hanno un limite di 0,040 mg/kg e le proteine derivate da legumi secchi di 0,10. Per i semi oleosi il limite generale è 0,10, con valori più elevati per colza, arachidi e soia, senape, lino, girasole e papavero.
Per i cereali, il limite generale è 0,10 mg/kg, ma sono previsti valori specifici per segale e orzo (0,050), riso, quinoa, crusca di frumento e glutine di frumento (0,15), grano duro (0,18) e germi di frumento (0,20). Nel settore cacao e cioccolato, il regolamento distingue in base al contenuto di cacao: 0,10 mg/kg per il cioccolato al latte con meno del 30% di sostanza secca totale di cacao, 0,30 per il cioccolato con meno del 50% e per il cioccolato al latte con almeno il 30%, 0,80 per il cioccolato con almeno il 50%, e 0,60 per il cacao in polvere venduto al consumatore finale o presente come ingrediente in cacao zuccherato in polvere.
Per i prodotti di origine animale, il limite per le carni di bovini, ovini, suini e pollame è 0,050 mg/kg, per la carne equina 0,20, per i fegati 0,50 e per i reni 1,0. Per i prodotti della pesca, il regolamento stabilisce valori diversi per il muscolo di pesce a seconda della specie, con limiti da 0,050 a 0,25 mg/kg; per i crostacei il limite è 0,50, mentre per molluschi bivalvi e cefalopodi è 1,0.
Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia sono fissati limiti particolarmente stringenti, differenziati tra prodotti in polvere e liquidi e in base alla fonte proteica: ad esempio 0,010 mg/kg per formule in polvere a base di proteine di latte vaccino o idrolizzati proteici, 0,005 per le corrispondenti formule liquide, 0,020 per quelle a base di isolati proteici di soia in polvere e 0,010 per le forme liquide. Gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia hanno un limite di 0,040 mg/kg, mentre per alcune bevande destinate ai lattanti e bambini nella prima infanzia il limite è 0,020.
Per gli integratori alimentari il limite generale è 1,0 mg/kg, ma per gli integratori composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, prodotti derivati da alghe marine o molluschi bivalvi essiccati il limite è 3,0. Il sale ha un tenore massimo di 0,50 mg/kg.
Deroghe tecniche e condizioni particolari
L’allegato contiene due precisazioni importanti. In primo luogo, i tenori massimi non si applicano alla frutta a guscio o ai semi oleosi destinati alla pressatura e alla raffinazione dell’olio, a condizione che i residui della pressatura non siano commercializzati come alimenti. Se invece tali residui sono commercializzati come alimenti, i limiti tornano applicabili. In secondo luogo, i tenori massimi non si applicano ai cereali destinati al malto per la produzione di birra o distillati, purché il malto residuo non sia commercializzato come alimento; in caso contrario, i limiti devono essere rispettati.
Regime transitorio, applicazione ed efficacia
L’articolo 2 consente ai prodotti alimentari elencati nell’allegato, se regolarmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore, di rimanere in commercio fino al 28 febbraio 2022. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Il regolamento è adottato dalla Commissione ed è conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti massimi di cadmio
L’articolo 1 sostituisce la sottoparte 3.2 (Cadmio) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006. Sono fissati nuovi tenori massimi, espressi in mg/kg di peso fresco, per numerose categorie di alimenti, tra cui frutta, ortaggi, funghi, cereali, cacao e cioccolato, prodotti di origine animale, alimenti per lattanti e bambini, integratori alimentari e sale.
Regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato
L’articolo 2 consente ai prodotti alimentari figuranti nell’allegato, regolarmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento, di rimanere in commercio fino al 28 febbraio 2022.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Limiti specifici per alcune categorie di prodotti
L’allegato fissa valori distinti per categorie e sottocategorie, tra cui: frutta e frutta a guscio (ad esempio 0,020 mg/kg per agrumi, 0,030 per bacche e piccola frutta, 0,30 per pinoli); ortaggi e tuberi (0,10 mg/kg per la categoria generale, con valori specifici per ravanelli, bietole, sedano rapa, rafano e altri); funghi coltivati e selvatici (fino a 0,50 mg/kg per i funghi selvatici); cacao e cioccolato (da 0,10 a 0,80 mg/kg a seconda del tenore di cacao); prodotti di origine animale, pesce e molluschi (ad esempio 0,050 mg/kg per molte carni, 1,0 mg/kg per molluschi bivalvi e cefalopodi); alimenti per la prima infanzia e integratori alimentari (con limiti specifici fino a 3,0 mg/kg per alcuni integratori a base di alghe o molluschi essiccati); sale (0,50 mg/kg).
Deroghe e precisazioni per alcune materie prime
Le note dell’allegato precisano che i tenori massimi non si applicano alla frutta a guscio o ai semi oleosi destinati alla pressatura e alla raffinazione dell’olio, purché i residui non siano commercializzati come alimenti; analogamente non si applicano ai cereali utilizzati per il malto destinato alla produzione di birra o distillati, purché il malto residuo non sia commercializzato come alimento. Se i residui o il malto residuo sono commercializzati come alimenti, i tenori massimi si applicano tenendo conto dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento.
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