Regolamento (UE) 2021/1326
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1326 della Commissione del 10 agosto 2021 che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (FCC-3204) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello unionale, l’olio ottenuto dal ceppo FCC-3204 di Schizochytrium sp. come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’autorizzazione copre l’uso nelle formule per lattanti e di proseguimento e negli integratori alimentari per la popolazione generale di età superiore a 3 anni, con un livello massimo di 1 g/giorno per questi ultimi. Sono previste specifiche condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche di composizione del prodotto; la misura modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Autorizza l’immissione sul mercato, come nuovo alimento, dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (ceppo FCC-3204) e modifica l’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori alimentari che intendano immettere sul mercato dell’Unione l’olio derivato da Schizochytrium sp. (FCC-3204) come nuovo alimento, in particolare nelle formule per lattanti e formule di proseguimento e negli integratori alimentari. Le condizioni autorizzate riguardano le formule per lattanti e di proseguimento ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013 e gli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, limitatamente alla popolazione generale di età superiore a 3 anni. Sono esclusi, di fatto, l’uso negli integratori alimentari per lattanti e bambini sotto i 3 anni e l’estensione automatica ad altri ceppi del genere Schizochytrium non espressamente valutati.
Olio derivato da Schizochytrium sp. (FCC-3204) come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1326 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’olio derivato da Schizochytrium sp. del ceppo FCC-3204 come nuovo alimento, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. La misura deriva dalla valutazione scientifica dell’EFSA e si fonda sulla necessità di inserire il prodotto nell’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
Il richiedente Fermentalg ha presentato due domande distinte: una per ampliare l’uso nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, e una per modificare le condizioni d’uso negli integratori alimentari. La Commissione ha consultato l’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283; i pareri scientifici dell’EFSA del 24 novembre 2020 hanno concluso che l’olio del ceppo FCC-3204 è sicuro nelle condizioni proposte per le formule per lattanti e di proseguimento e a un livello massimo di 1 g/giorno negli integratori alimentari. L’EFSA ha inoltre confermato che il ceppo FCC-3204 appartiene a Schizochytrium limacinum, specie con status QPS.
Limitazione soggettiva dell’autorizzazione
La Commissione precisa che l’autorizzazione non riguarda genericamente tutti i ceppi del genere Schizochytrium, poiché i dati presentati non consentivano di estendere le conclusioni di sicurezza ad altri ceppi. Per tale ragione il regolamento autorizza solo l’olio prodotto dal ceppo FCC-3204 e non un ampliamento dell’uso del prodotto ottenuto da qualunque ceppo del genere.
Ambito di uso autorizzato
Il nuovo alimento è autorizzato per:
- formule per lattanti;
- formule di proseguimento, come definite dal regolamento (UE) n. 609/2013;
- integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, ma solo per la popolazione generale di età superiore a 3 anni.
Per gli integratori alimentari è previsto un livello massimo di 1 g/giorno. La Commissione richiama il parere EFSA del 2012 sul livello di assunzione tollerabile di EPA, DHA e DPA e osserva che l’autorizzazione deve riferirsi alla popolazione generale di età superiore a 3 anni.
Requisiti di etichettatura
L’allegato introduce un requisito specifico di etichettatura: la denominazione del nuovo alimento da usare in etichetta è "olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.". Inoltre, gli integratori alimentari contenenti l’olio devono recare un’avvertenza che segnali che non sono indicati per lattanti e bambini di età inferiore a 3 anni.
Specifiche del prodotto
Il regolamento inserisce anche le specifiche tecniche del nuovo alimento. L’olio è definito come ottenuto dal ceppo FCC-3204 della microalga Schizochytrium sp. e deve rispettare i seguenti parametri:
- indice di acidità: ≤ 0,5 mg KOH/g;
- indice di perossido: ≤ 5,0 meq/kg di olio;
- umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05%;
- insaponificabili: ≤ 4,5%;
- acidi grassi trans: ≤ 1,0%;
- acido docosaesaenoico (DHA): ≥ 32,0%;
- valore di p-anisidina: ≤ 10.
Modifica dell’elenco unionale e entrata in vigore
Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, inserendo la nuova voce nella tabella 1 dedicata ai nuovi alimenti autorizzati e nella tabella 2 relativa alle specifiche. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco unionale
L’olio derivato da Schizochytrium sp. (FCC-3204) è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione è limitata al ceppo FCC-3204 e non si estende automaticamente ad altri ceppi del genere Schizochytrium.
Condizioni d’uso autorizzate
Il nuovo alimento può essere utilizzato nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013, e negli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE per la popolazione generale di età superiore a 3 anni. Per gli integratori alimentari è fissato un livello massimo di 1 g/giorno di DHA.
Requisiti di etichettatura
La denominazione da riportare in ეტichetta per i prodotti che contengono il nuovo alimento è "olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.". Gli integratori alimentari contenenti l’olio devono inoltre recare l’indicazione che non sono indicati per lattanti e bambini di età inferiore a 3 anni.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato definisce il nuovo alimento come olio ottenuto dal ceppo FCC-3204 della microalga Schizochytrium sp. e stabilisce parametri di composizione: indice di acidità ≤ 0,5 mg KOH/g; indice di perossido ≤ 5,0 meq/kg di olio; umidità e sostanze volatili ≤ 0,05%; insaponificabili ≤ 4,5%; acidi grassi trans ≤ 1,0%; DHA ≥ 32,0%; valore di p-anisidina ≤ 10.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per includere la nuova voce nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (specifiche).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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