Cassazione Civile, Ordinanza n. 21132/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito d'impresa e recuperato a tassazione maggiori ricavi, ricostruiti in via analitico-induttiva anche mediante applicazione degli studi di settore. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la commissione tributaria regionale aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la sola antieconomicità della gestione non bastasse a dimostrare ricavi non dichiarati. In cassazione l'Agenzia deduceva quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione relativa all'illegittimità del provvedimento della CTP che aveva disposto l'acquisizione della documentazione contabile, invocando artt. 112 c.p.c., 7 e 53 d.lgs. 546/1992; (2) violazione di norme sostanziali e processuali in tema di presunzioni, onere della prova e accertamento analitico-induttivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso che l'antieconomicità, corroborata dagli studi di settore e dalla mancata giustificazione del contribuente nel contraddittorio, potesse fondare la pretesa; nella stessa censura lamentava anche l'illegittimità dell'ordine di esibizione documentale, ritenuto fonte di inversione dell'onere probatorio; (3) in via subordinata, motivazione apparente; (4) sempre in via subordinata, omesso esame dell'antieconomicità della condotta come fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo; ha accolto solo parzialmente il secondo motivo, limitatamente alla critica rivolta alla CTR per non avere considerato che la protratta antieconomicità dell'impresa, unita agli studi di settore e alla mancanza di plausibili spiegazioni nel contraddittorio, può costituire elemento probatorio idoneo a sorreggere l'accertamento analitico-induttivo. È stata invece dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, la parte del secondo motivo relativa all'ordine di acquisizione documentale della CTP, poiché la decisione impugnata non si era fondata su quei documenti. Il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito, non già su questioni meramente processuali.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere la doglianza processuale sull'ordine di acquisizione documentale.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere la doglianza processuale sull'ordine di acquisizione documentale.
art. 15 disp. prel. c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza una specifica autonoma elaborazione nella decisione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova e pretesa inversione dell'onere probatorio.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento tributario.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento tributario.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice tributario e al tema dell'acquisizione documentale.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo fondato anche su presunzioni e antieconomicità.
artt. 62-bis e 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427
Richiamati per gli studi di settore utilizzati nella ricostruzione del reddito d'impresa.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per l'accertamento dell'IVA in relazione alla ricostruzione induttiva dei ricavi.
art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per l'accertamento dell'IRAP in relazione alla ricostruzione induttiva dei ricavi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo relativo a nullità della sentenza, omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per denunciare la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata.
artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati per denunciare la pretesa motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo sul presunto omesso esame del fatto decisivo costituito dall'antieconomicità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per questioni meramente processuali, ma soltanto con riguardo a domande ed eccezioni di merito.
- L'antieconomicità protratta e non spiegata della gestione d'impresa può costituire un significativo elemento indiziario ai fini dell'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi.
- Quando l'accertamento fiscale si fonda su un quadro indiziario composto sia da antieconomicità sia da studi di settore, il giudice di merito non può escluderne la rilevanza probatoria limitandosi ad affermare in astratto che il cattivo andamento economico non prova occultamenti di reddito.
- Lo scostamento dagli studi di settore non vale da solo in modo automatico, ma può concorrere, insieme ad altri elementi e alla mancata giustificazione del contribuente nel contraddittorio, a fondare la rettifica del reddito.
- È inammissibile la censura che investa un ordine di esibizione documentale se la decisione impugnata non si è effettivamente basata sui documenti acquisiti.
- Le censure di motivazione apparente e omesso esame restano assorbite quando la cassazione intervenga già per l'accoglimento, anche parziale, di un diverso motivo.
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