Ordinanza n. 258/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00211/2026, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - dell’informativa antimafia a carattere interdittivo prot. n. -OMISSIS- adottata a carico della -OMISSIS- S.r.l. dalla Prefettura di Palermo il 23.12.2025 e notificata in pari data; - ove occorra, per quanto di ragione, della nota prot. n. -OMISSIS- del 27.11.2025 della Prefettura di Palermo recante “comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.”; - ove occorra, per quanto di ragione, del verbale del Gruppo Interforze del 30.10.2025, richiamato nella comunicazione di avvio del procedimento e nel provvedimento interdittivo; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'informazione antimafia interdittiva
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare di rigetto del TAR, contestando la legittimità dell'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo. Ha dedotto l'indebita valorizzazione del rapporto di parentela con soggetti controindicati, l'utilizzo di elementi non attuali o non univoci, la sopravvalutazione di contatti professionali privi di significato sintomatico e l'omessa considerazione delle misure organizzative adottate nel frattempo, tra cui il rinnovo dell'organo amministrativo, l'ingresso di professionisti estranei al nucleo familiare, l'adozione del modello organizzativo previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 e l'istituzione dell'organismo di vigilanza. Ha inoltre prospettato l'applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa e, sotto il profilo cautelare, un pregiudizio grave all'operatività aziendale, ai rapporti bancari, all'accesso a garanzie e agevolazioni pubbliche e alla continuità dei rapporti commerciali.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare e confermato il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR, ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, gli elementi dedotti dalla società non fossero sufficienti a sovvertire la prognosi prefettizia. Il giudice ha affermato che l'informazione antimafia interdittiva non richiede né l'accertamento di responsabilità penali né la prova di un'infiltrazione già avvenuta, essendo sufficiente un quadro indiziario idoneo, secondo un criterio probabilistico e preventivo, a evidenziare il pericolo di condizionamento mafioso. Ha precisato che il rapporto di parentela, isolatamente considerato, non basta, ma che nel caso concreto la Prefettura aveva valutato una pluralità di elementi concernenti assetti proprietari e gestionali, cointeressenze imprenditoriali, precedenti incarichi societari, concentrazione di cariche, rapporti con soggetti coinvolti in vicende giudiziarie e ulteriori risultanze dell'autorità giudiziaria. Tali elementi dovevano essere apprezzati complessivamente e non atomisticamente. Non è stato ravvisato un manifesto travisamento dei fatti o una radicale illogicità della motivazione. Le modifiche societarie e i presidi organizzativi adottati erano valutabili, ma non dimostravano con l'immediatezza necessaria una cesura già compiuta, stabile e inequivoca rispetto al quadro posto a base dell'interdittiva. Il contraddittorio procedimentale risultava attivato mediante comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, accesso agli atti, osservazioni e audizione, sicché non emergeva una violazione procedimentale immediatamente invalidante. È stato ritenuto non manifestamente irragionevole il mancato ricorso alla prevenzione collaborativa, poiché il rischio era stato ricondotto a profili non episodici ma radicati nel contesto proprietario, gestionale e relazionale dell'impresa. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio economico è stato ritenuto serio, ma recessivo, in assenza di un fumus di illegittimità immediatamente evidente, rispetto all'interesse pubblico alla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso alle provvidenze pubbliche. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del TAR.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
Prevede la comunicazione nell'ambito del procedimento per l'informazione antimafia e, nel caso concreto, ha consentito l'attivazione del contraddittorio procedimentale.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Disciplina le misure di prevenzione collaborativa, applicabili quando il rischio agevolativo sia valutato come occasionale ed emendabile; il loro mancato ricorso non è stato ritenuto manifestamente irragionevole.
d.lgs. n. 231/2001
Il modello organizzativo adottato dalla società costituisce elemento valutabile ai fini della discontinuità gestionale, ma nel caso concreto non ha dimostrato una cesura stabile e inequivoca rispetto al quadro interdittivo.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva è una misura preventiva e non richiede né l'accertamento di responsabilità penali né la prova di un'infiltrazione mafiosa già realizzata; è sufficiente un quadro indiziario complessivo, valutato secondo un criterio probabilistico, dal quale emerga il pericolo di condizionamenti, pressioni o interferenze della criminalità organizzata.
- Il rapporto di parentela con soggetti controindicati non può, da solo, fondare un'informazione antimafia interdittiva; esso può assumere rilievo quando si inserisca, insieme ad altri elementi concreti, in un quadro proprietario, gestionale e relazionale idoneo a evidenziare una possibile influenza sulle scelte imprenditoriali.
- Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva devono essere valutati complessivamente e non mediante atomistico frazionamento, purché la valutazione amministrativa non presenti un manifesto travisamento dei fatti o una radicale illogicità.
- La modifica degli organi societari, l'ingresso di professionisti esterni, l'adozione di un modello organizzativo e l'istituzione di presidi interni di legalità sono elementi valutabili per verificare la discontinuità gestionale, ma non escludono il rischio interdittivo se non dimostrano una cesura già compiuta, stabile e inequivoca rispetto al contesto precedente.
- Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono che il rischio agevolativo sia occasionale ed emendabile; il loro mancato ricorso non è manifestamente irragionevole quando l'amministrazione abbia ravvisato un rischio non episodico e radicato nel contesto proprietario, gestionale e relazionale dell'impresa.
- In sede cautelare, il pregiudizio economico derivante dall'interdittiva, anche se significativo, non prevale sull'interesse pubblico alla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa quando non emerga un fumus di illegittimità dotato di immediata evidenza.
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