Cassazione Civile, Ordinanza n. 23053/2025 del 11/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione, stipulata il 5 dicembre 2013, del 50% del capitale di una società proprietaria di un complesso immobiliare in costruzione. Il fallimento della società cedente ha promosso davanti al Tribunale di Foggia un'azione di accertamento della simulazione del contratto di cessione di quota; in via subordinata ha anche proposto azione revocatoria ordinaria sul medesimo atto. Il tribunale ha accolto la domanda principale, dichiarando la nullità del contratto simulato, e la corte d'appello ha confermato. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe fatto cattivo uso delle presunzioni semplici nel ritenere non provato il pagamento del prezzo; con il secondo ha denunciato omesso esame, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., di un fatto storico che sarebbe stato decisivo, cioè l'incasso di euro 46.600 corrispondenti a bonifici effettuati dal procuratore alla vendita, da cui la ricorrente inferiva l'avvenuto pagamento del prezzo. In memoria la ricorrente ha richiamato anche la giurisprudenza sul travisamento del contenuto oggettivo della prova, ma la Corte ha osservato che, trattandosi di fatto sostanziale, il vizio sarebbe comunque deducibile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, nel caso concreto, il giudizio di merito era conforme in entrambi i gradi, con conseguente preclusione del controllo ex art. 348-ter c.p.c. La Corte ha anche rilevato che il fatto del versamento era stato in realtà esaminato dal giudice d'appello, che lo aveva però ritenuto non idoneo a provare il pagamento del prezzo, sicché non vi era alcun omesso esame ma soltanto una valutazione delle prove e delle presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha escluso l'omesso esame del fatto storico dedotto, perché i versamenti sul conto della società erano stati considerati dalla corte territoriale, la quale li aveva reputati inidonei a dimostrare il pagamento del prezzo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di un'ulteriore somma pari ai compensi liquidati in favore del controricorrente per la conformità dell'esito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., al versamento di euro 2.500 alla cassa delle ammende ai sensi degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la censura che mira a sostituire una diversa lettura delle prove non è ammissibile in cassazione come rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non consente di trasformare la doglianza in una critica all'apprezzamento dei fatti o delle prove compiuto dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo non esaminato; non copre la diversa valutazione delle prove o l'interpretazione del contenuto probatorio già considerato.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Quando la decisione sul fatto è conforme nei due gradi di merito, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è precluso nei limiti previsti dalla norma, applicabile ratione temporis.
art. 360, comma 4, c.p.c.
La disciplina novellata conferma la preclusione del sindacato di legittimità sul merito quando ricorrono i presupposti della doppia conforme.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione ha dato seguito alla proposta di definizione anticipata; la conformità dell'esito alla proposta ha inciso sulla condanna alle ulteriori somme dovute dalla ricorrente.
art. 96, comma 4, c.p.c.
In caso di esito conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata applicata la condanna al pagamento di un'ulteriore somma in favore della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, a carico della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito censurare, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e delle inferenze tratte dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'assenza di esame di un fatto storico decisivo, non essendo configurabile quando il fatto sia stato considerato ma valutato come non idoneo a sorreggere la tesi della parte.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova può avere rilievo solo nei limiti e con i mezzi di impugnazione consentiti dalla legge; quando la controversia verte su un fatto sostanziale e la decisione è conforme nei due gradi di merito, il controllo in cassazione è ulteriormente ristretto.
- La valutazione dell'idoneità di pagamenti, versamenti o altri indizi a dimostrare l'effettivo adempimento costituisce apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei casi tassativamente previsti.
- La conformità dell'esito al filtro ex art. 380-bis c.p.c. può comportare, oltre alla declaratoria di inammissibilità o rigetto, ulteriori conseguenze economiche a carico del ricorrente soccombente.
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