Sentenza del 13/05/2019 n. 1532 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Società sportiva dilettantistica costituita nella forma di società di capitali - Applicabilità della normativa sulle "società di comodo" - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il recupero delle ritenute fiscali su presunti utili extracontabili distribuiti ai soci. Deduceva, in particolare, la decadenza dell’Amministrazione per decorso dei termini, l’inapplicabilità del raddoppio dei termini ai soci non destinatari della denuncia penale, l’assenza di prova della distribuzione degli utili e la mancata pronuncia sulle sanzioni.
La decisione
La CTR di Bari ha accolto solo parzialmente l’appello. Ha confermato la validità dell’utilizzo del raddoppio dei termini, ritenendo sufficiente la denuncia penale presentata nei confronti degli amministratori della società e ritenendo estensibili gli effetti dell’accertamento ai soci ai sensi dell’art. 40 del DPR 600/1973. Ha inoltre confermato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base familiare. Ha però rideterminato le sanzioni applicandole al minimo edittale e mediante il cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 43 del DPR 600/1973, come modificato dall’art. 37 del D.L. 223/2006
raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti penalmente rilevanti
La Commissione ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini poiché la Guardia di Finanza aveva segnalato alla Procura gli amministratori della società per ipotesi di frode. Secondo la decisione, il prolungamento opera anche con riferimento agli effetti dell’accertamento sui soci.
Art. 40 del DPR 600/1973
alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società ... si procede con unico atto ai fini dell’ILOR dovuto dalla società e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci
La norma è stata interpretata nel senso che l’accertamento del maggior reddito societario può produrre effetti anche nei confronti dei soci, per effetto del collegamento tra reddito della società e reddito presumibilmente distribuito.
Art. 12 del D.Lgs. 472/1997
Le sanzioni devono essere applicate al minimo edittale con il cumulo giuridico, anziché mediante una sommatoria meramente aritmetica delle singole sanzioni.
Cassazione n. 18640/2008
La ristretta base azionaria o familiare di una società di capitali può costituire elemento presuntivo della distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria.
Massime di principio
- In una società di capitali a ristretta base familiare, la contestazione di maggiori ricavi o redditi extracontabili può comportare la presunzione della loro distribuzione ai soci, anche senza una prova documentale diretta, purché la presunzione sia adeguatamente motivata e il contribuente possa fornire prova contraria.
- La denuncia penale per fatti fiscalmente rilevanti a carico degli amministratori può consentire il raddoppio dei termini di accertamento nei confronti della società; secondo questa decisione, gli effetti possono riflettersi anche sugli accertamenti collegati ai soci.
- L’accertamento societario e quello relativo ai soci possono essere considerati strettamente collegati quando il reddito dei soci deriva dalla presunta distribuzione degli utili della società, anche se la denuncia penale non riguarda direttamente ciascun socio.
- La presunzione di distribuzione degli utili non è assoluta: il socio o la società possono contrastarla dimostrando, ad esempio, l’effettiva indisponibilità delle somme, il loro reinvestimento, l’assenza di utili distribuibili o l’infondatezza del maggior reddito societario.
- In presenza di più violazioni collegate, le sanzioni possono essere rideterminate al minimo edittale con applicazione del cumulo giuridico, se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa.
- La decisione non riguarda una società sportiva dilettantistica né stabilisce l’inapplicabilità della normativa sulle società di comodo: il testo esaminato riguarda una S.r.l. operante nel settore delle costruzioni e presunti utili extracontabili distribuiti ai soci.
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