Cassazione Penale, Sentenza n. 17220/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Foti, condannato a 2 anni per il reato ascritto (art. 589 bis c.p.), già in detenzione domiciliare dal 4/2/2025, aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354. Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la richiesta motivando principalmente con la gravità del fatto, l'epoca della commissione e un precedente penale specifico (condanna definitiva del 2004 per omicidio colposo) e con il fatto che l'ammissione alla detenzione domiciliare era recente. Il ricorrente ha denunciato in cassazione violazione di legge e difetto di motivazione, contestando che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato la condotta successiva al fatto, i risultati rieducativi (partecipazione a progetto U.E.P.E.), l'assenza di carichi pendenti, il comportamento conforme alle prescrizioni e la stabile prospettiva lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto inadeguata e carente la motivazione del Tribunale che aveva attribuito rilievo esclusivo alla gravità del reato e al precedente, senza valutare compiutamente gli elementi positivi emersi dall'istruttoria (assenza di nuove denunce, adesione a programma rieducativo, prospettiva lavorativa, osservanza delle prescrizioni). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo esame, libero nel suo esito ma conforme ai criteri interpretativi richiamati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 47 ordine penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354)
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione finalizzata alla rieducazione; presuppone che il processo di emenda sia significativamente avviato e richiede che il giudice valuti la condotta successiva al fatto, oltre alla natura del reato e ai precedenti, per formulare un giudizio prognostico sulla prevenzione del pericolo di recidiva
art. 47, commi 2 e 3, legge n. 354/75
Il tenore letterale vincola l'affidamento al convincimento che esso, anche mediante prescrizioni, contribuisca alla rieducazione e alla prevenzione della commissione di altri reati; implica l'obbligo di considerare elementi post-reato rilevanti ai fini prognostici
art. 47, comma 2-bis (introdotto dal dl n. 92/24 convertito dalla l. 112/24)
Riconosce come elemento positivo ai fini del giudizio prognostico lo svolgimento di un'attività lavorativa o, in mancanza, l'ammissione a servizio di volontariato o attività di pubblica utilità secondo le modalità previste dal decreto ministeriale
art. 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (richiamato)
Fornisce i limiti di pena e i criteri di ammissibilità relativi alle diverse ipotesi di misure alternative; consente che, in mancanza di adeguata emenda, il condannato possa essere ammesso alla detenzione domiciliare se è escluso il pericolo di commissione di nuovi reati
Codice penale - liberazione condizionale
La liberazione condizionale è distinta dall'affidamento in prova e richiede il ravvedimento già conseguito; ciò chiarisce il diverso livello di emenda richiesto rispetto all'affidamento
Massime di principio
- L'affidamento in prova va valutato in funzione della rieducazione e della prevenzione della recidiva: il giudice deve considerare non solo la gravità del reato e i precedenti, ma anche la condotta e i segnali di emenda emersi dopo il fatto
- La gravità del reato e precedenti penali non possono costituire, da soli e senza adeguata motivazione, ostacolo insormontabile all'affidamento, specie se il fatto è datato, di natura colposa o la pena inflitta è contenuta
- Elementi positivi come assenza di nuovi addebiti, adesione a progetti rieducativi, osservanza delle prescrizioni, e concreta prospettiva lavorativa devono essere esplicitamente considerati e pesati nella motivazione
- La carenza o l'apoditticità della motivazione del giudice di merito espone il provvedimento all'annullamento con rinvio per un nuovo esame conforme ai criteri giurisprudenziali
- L'ammissione alla detenzione domiciliare, soprattutto se recente, non è di per sé motivo decisivo per escludere l'affidamento: occorre valutare il complesso delle circostanze e il rischio concreto di recidiva
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