Sentenza del 19/01/2016 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Processo tributario - Interruzione della prescrizione nell'ipotesi di estinzione del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn caso di estinzione del giudizio, l'atto introduttivo conserva un'efficacia interruttiva limitata: la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di tale atto. Viene meno, invece, l'effetto sospensivo o permanente dell'interruzione previsto per i giudizi definiti con una decisione di merito o con una decisione su questioni processuali. Gli ulteriori atti compiuti nel processo estinto non producono effetti interruttivi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla proposizione di una domanda giudiziale nel processo tributario, quando il giudizio viene successivamente dichiarato estinto. Si è chiarito che la regola secondo cui l'interruzione permane fino al passaggio in giudicato della sentenza non opera nei giudizi estinti.
Norme richiamate
Art. 2945, comma 2, Codice civile
L'interruzione della prescrizione per effetto della domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
La permanenza dell'effetto interruttivo fino al giudicato presuppone che il processo si concluda con una sentenza che decida il merito o una questione processuale. Tale regola non si applica quando il giudizio viene dichiarato estinto.
Art. 2945, Codice civile
Quando il processo si estingue, l'atto introduttivo interrompe la prescrizione soltanto istantaneamente; il nuovo termine prescrizionale decorre dalla data dell'atto. Gli atti successivi compiuti nel processo estinto non conservano efficacia interruttiva.
Massime di principio
- La proposizione di una domanda giudiziale non mantiene indefinitamente interrotta la prescrizione se il processo viene dichiarato estinto.
- In caso di estinzione, occorre calcolare il nuovo termine di prescrizione a partire dalla data dell'atto introduttivo, senza considerare come efficaci gli atti processuali successivi.
- Per ottenere l'effetto interruttivo permanente fino al giudicato, il giudizio deve concludersi con una pronuncia che definisca il merito o una questione processuale, non con una semplice estinzione.
- Chi intende preservare il proprio diritto deve verificare la nuova scadenza prescrizionale dopo l'estinzione e, se necessario, compiere tempestivamente un nuovo atto interruttivo.
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