Cassazione Penale, Sentenza n. 27432/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il fallimento di una società a responsabilità limitata di cui l'imputato era legale rappresentante fino alla dichiarazione di fallimento. Gli venivano contestate una bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e una bancarotta preferenziale. Secondo l'accusa, due autocarri della società sarebbero stati sottratti alla garanzia dei creditori: uno non rinvenuto alla procedura concorsuale, l'altro ceduto tramite un'operazione ritenuta fittiziamente triangolata con una società riconducibile all'imputato e al fratello, senza effettivo incasso del corrispettivo da parte della fallita. Inoltre, poco prima del fallimento sarebbero stati effettuati pagamenti di emolumenti a favore dell'imputato e del fratello. In cassazione la difesa deduceva: travisamento e manifesta illogicità della motivazione sulla distrazione, sostenendo che un autocarro era stato alienato anni prima e che l'altro era stato realmente pagato dalla società terza; insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo; erronea configurazione della bancarotta preferenziale perché i pagamenti sarebbero stati di natura privilegiata come crediti da lavoro; erronea applicazione dell'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta; eccessività della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha confermato che la distrazione dei due autocarri era stata correttamente ricostruita dai giudici di merito sulla base di dati oggettivi, ritenendo non plausibile la tesi difensiva della precedente vendita del primo mezzo e della reale corresponsione del prezzo del secondo. Ha altresì ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il dolo è generico e può desumersi dagli indici di fraudolenza del contesto operativo, senza richiedere la prova dello stato di insolvenza o dell'intenzione di danneggiare i creditori. Quanto alla bancarotta preferenziale, ha osservato che i compensi pagati all'amministratore e a soggetto intraneo alla gestione non sono di per sé crediti privilegiati da lavoro subordinato, salvo prova di un autonomo rapporto lavorativo distinto dalle funzioni gestorie, prova non fornita. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il censurato capo sull'aggravante della continuazione fallimentare e generiche le doglianze sulla pena e sulla sospensione condizionale, trattandosi di questioni di merito e di motivazione non illogica. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 33 legge fall.
la relazione del curatore può richiamare dichiarazioni di terzi e documentazione contabile, ma la loro valenza probatoria va valutata in rapporto ai riscontri oggettivi.
art. 217 legge fall.
richiamato per la bancarotta preferenziale; il pagamento di alcuni creditori in stato di dissesto può integrare il reato anche se il pagamento riguarda soggetti legati alla gestione societaria.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
l'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta è stata ritenuta compatibile con la ricostruzione di più condotte distrattive/preferenziali.
art. 2751-bis, n. 1, cod. civ.
non si applica di per sé ai compensi degli amministratori, salvo prova di un autonomo rapporto di lavoro subordinato per mansioni estranee alla carica.
art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.
la Corte richiama la giurisprudenza civile nel senso dell'assenza, in generale, di privilegio per i compensi degli amministratori e liquidatori.
art. 81, comma 2, cod. pen.
la c.d. continuazione fallimentare non coincide necessariamente con il medesimo disegno criminoso richiesto per la continuazione ordinaria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma la decisione valorizza il quadro probatorio complessivo e gli indici oggettivi di fraudolenza.
Massime di principio
- In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, anche eventuale, e consiste nella coscienza e volontà di destinare beni sociali a fini diversi da quelli dovuti, con consapevolezza della concreta attitudine della condotta a pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori.
- Per accertare la distrazione non è necessario un atto formalmente simulato: possono rilevare operazioni contabili non corroborate da riscontri sostanziali, assenza di trascrizioni nei registri, mancata prova del pagamento e mancata giustificazione dell'impiego del corrispettivo.
- La consapevolezza fraudolenta può essere desunta dal contesto economico e societario dell'operazione, specie quando il bene della fallita venga canalizzato verso una società riconducibile al medesimo soggetto o a congiunti, in assenza di plausibile ragione economica alternativa.
- I compensi corrisposti all'amministratore o a soggetti inseriti nella gestione sociale non sono di regola crediti privilegiati da lavoro subordinato; per riconoscere il privilegio occorre la prova di un autonomo rapporto di lavoro distinto dalle funzioni organiche.
- Il pagamento di crediti in stato di dissesto può integrare bancarotta preferenziale anche se il debitore pretende che i destinatari siano titolari di crediti privilegiati, quando tale natura non sia dimostrata o non sia compatibile con il rapporto gestorio.
- La censura sulla determinazione della pena e sul diniego della sospensione condizionale non è ammissibile in cassazione se mira a una mera rivalutazione del merito e la motivazione del giudice di merito è coerente e non illogica.
- L'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta va letta in chiave di trattamento sanzionatorio del complessivo episodio fallimentare e non coincide necessariamente con il concetto tecnico di medesimo disegno criminoso.
- Le doglianze fondate esclusivamente sulla documentazione difensiva, ove non idonea a smentire gli indici oggettivi valorizzati dai giudici di merito, non sono sufficienti a scalfire una motivazione non illogica e coerente.
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