Ordinanza n. 930/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di rigetto di una pratica SUAPE relativa a un intervento edilizio, unitamente al parere negativo del Servizio edilizia privata
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento di rigetto adottato dal Dirigente del SUAPE-Direzione Urbanistica del Comune di La Maddalena e il connesso parere negativo del Servizio edilizia privata, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari dell’unità immobiliare posta al piano superiore dell’edificio interessato dall’intervento, i quali avevano partecipato al procedimento amministrativo presentando memorie oppositive e rivestivano, secondo il Comune, la posizione di controinteressati. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori motivi di legittimità relativi al contenuto del diniego.
La decisione
Il TAR non ha definito né la fase cautelare né il merito della controversia. Ha ritenuto necessario, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, disporre la notificazione del ricorso ai proprietari dell’unità immobiliare sovrastante, sebbene essi non fossero indicati nel provvedimento di rigetto né nel preavviso di diniego. La notificazione deve essere eseguita dalla società ricorrente entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova della notifica nei sette giorni successivi. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 luglio 2026 per il prosieguo della fase cautelare. Ogni valutazione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese è stata espressamente riservata.
Massime di principio
- Quando soggetti privati abbiano partecipato al procedimento amministrativo opponendosi all’intervento richiesto e risultino titolari di una posizione potenzialmente incisa dall’eventuale accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, anche se non sono indicati come controinteressati nel provvedimento impugnato o nel preavviso di diniego.
- L’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice amministrativo deve essere eseguita dalla parte ricorrente entro il termine perentorio stabilito nell’ordinanza, con successiva tempestiva dimostrazione dell’avvenuta notificazione; fino a tale adempimento, la decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese può essere riservata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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