Sentenza del 13/03/2015 n. 5049 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del Comune, poiché mancavano i quesiti di diritto e il momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. Non è stata quindi esaminata nel merito né la legittimità degli avvisi TARSU né la questione delle sanzioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva dichiarato legittimi gli avvisi di pagamento TARSU relativi agli anni 1995-1998, contestando la decisione con quattro motivi. Il Comune ha proposto ricorso incidentale limitatamente alla statuizione con cui erano state dichiarate non dovute le sanzioni. La Corte ha rilevato che, poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 14 luglio 2008, trovava applicazione l'art. 366-bis c.p.c., vigente ratione temporis, che imponeva l'indicazione di specifici quesiti di diritto per le censure di violazione di legge e di un autonomo momento di sintesi per le censure relative alla motivazione.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
quesito di diritto e momento di sintesi
Per i ricorsi proposti contro sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, la norma imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per ciascuna censura di violazione di legge e di una chiara indicazione sintetica del fatto controverso o delle ragioni dell'insufficienza della motivazione per le censure motivazionali.
Art. 360, comma 1, nn. 1-4, c.p.c.
Individua i vizi denunciabili con ricorso per cassazione relativi alla giurisdizione, alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e alla nullità della sentenza o del procedimento; per tali censure, nel periodo di vigenza dell'art. 366-bis c.p.c., era necessario formulare un quesito di diritto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consenteva di denunciare il vizio di motivazione della sentenza; durante la vigenza dell'art. 366-bis c.p.c. il motivo doveva concludersi con un momento di sintesi autonomo e specifico.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., rendendo obbligatori i quesiti di diritto e il momento di sintesi per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate nel periodo previsto dalla norma.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009; tuttavia, l'abrogazione non incideva sui ricorsi relativi a sentenze pubblicate durante il periodo di vigenza della norma.
Art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione delle spese processuali quando ricorrono giusti motivi; nella fattispecie la compensazione è stata giustificata dalla reciproca soccombenza derivante dall'inammissibilità sia del ricorso principale sia di quello incidentale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione occorre verificare preliminarmente la disciplina processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non semplicemente alla data di proposizione del ricorso.
- Quando era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi comportava l'inammissibilità del motivo, impedendo alla Corte di esaminare il merito della controversia.
- L'illustrazione del motivo non sostituiva il quesito di diritto o il momento di sintesi: questi dovevano essere formulati in modo autonomo, chiaro e immediatamente riconoscibile alla conclusione del motivo.
- Gli stessi requisiti formali si applicavano anche al ricorso incidentale; pertanto, anche la parte che risultava vittoriosa nel merito poteva perdere la possibilità di ottenere una decisione sulla propria impugnazione per carenze formali.
- L'inammissibilità di entrambe le impugnazioni può determinare la compensazione delle spese per reciproca soccombenza, senza che la Corte esamini la fondatezza sostanziale delle rispettive pretese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 5070 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 451 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 539 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 540 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →