Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1894

Regolamento (UE) 2018/1894 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca dello scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32018R1894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2018 assegnato al Belgio per lo scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e e dispone la chiusura immediata della pesca di tale stock per le navi belghe. Dal 6 ottobre 2018 sono vietate non solo le attività di pesca, ma anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture. Il regolamento è adottato sulla base del regime unionale di controllo della pesca ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Divieto di pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio che esercitano attività di pesca sullo stock NEP/8ABDE (scampo, Nephrops norvegicus) nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e. L'ambito è territoriale-limitato alle suddette zone di pesca e temporalmente decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, cioè dal 6 ottobre 2018. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Divieto di pesca dello scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per il Belgio

Il regolamento prende atto che il contingente di pesca 2018 per lo scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e, assegnato al Belgio, risulta esaurito. In applicazione del regime unionale di controllo della pesca, la Commissione dispone quindi la chiusura dello stock e il correlato divieto di pesca per le navi belghe.

Base giuridica e contesto normativo

L'atto è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell'articolo 36, paragrafo 2, che consente l'adozione di misure conseguenti all'esaurimento dei contingenti. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che ha fissato le possibilità di pesca per il 2018.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il divieto riguarda le navi battenti bandiera belga e quelle immatricolate in Belgio. L'oggetto della misura è lo stock NEP/8ABDE, corrispondente allo scampo (Nephrops norvegicus), nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e. L'allegato individua la chiusura con la data del 6 ottobre 2018.

Effetti del superamento del contingente

Dal 6 ottobre 2018 il contingente si considera esaurito e, da quella data, sono vietate le attività di pesca dello stock interessato. Il divieto si estende anche alle operazioni accessorie e di commercializzazione immediata del pescato a bordo, includendo la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell'articolo 36, paragrafo 2, per garantire il rispetto dei contingenti di pesca fissati a livello unionale. Il considerando richiama il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che ha stabilito le possibilità di pesca per il 2018.

Esaurimento del contingente 2018

Per il Belgio, il contingente assegnato per il 2018 allo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura riportata nell'allegato stesso, ossia il 6 ottobre 2018.

Divieto di pesca e operazioni connesse

Dalla medesima data è vietata alle navi battenti bandiera belga, o immatricolate in Belgio, ogni attività di pesca dello stock NEP/8ABDE nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Dati dell'allegato

L'allegato identifica il caso di chiusura con numero 38/TQ120, Stato membro Belgio, stock NEP/8ABDE, specie scampo (Nephrops norvegicus), zone 8a, 8b, 8d e 8e, data di chiusura 6.10.2018.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse ittichecontrolli e contingenti di pesca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.