Regolamento (UE) 2018/1897
Regolamento (UE) 2018/1897 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone 8 e 9 per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente 2018 assegnato al Belgio per uno specifico stock di razze nelle acque dell'Unione delle zone 8 e 9. Di conseguenza, vieta ogni attività di pesca relativa a tale stock da parte delle navi belghe a partire dal 6 ottobre 2018. Il provvedimento è adottato in attuazione del regime unionale di controllo della pesca ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone 8 e 9 per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio che esercitano attività di pesca sulle razze (Rajiformes) nello stock indicato in allegato, nelle acque dell'Unione delle zone 8 e 9. Il regolamento opera a decorrere dalla data di chiusura fissata nell'allegato (6 ottobre 2018) e riguarda esclusivamente il contingente 2018 per lo stock specificato. Sono incluse nel divieto la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone 8 e 9 per le navi belghe
Il regolamento interviene nel quadro della gestione annuale dei contingenti ittici e dà atto dell'esaurimento, per il 2018, del contingente assegnato al Belgio per uno specifico stock di razze nelle acque dell'Unione delle zone 8 e 9. La Commissione adotta quindi un divieto di pesca e di commercializzazione delle catture correlate, in applicazione del sistema di controllo della politica comune della pesca.
Contesto normativo e base giuridica
L'atto richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce il regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, e in particolare l'articolo 36, paragrafo 2. Viene inoltre richiamato il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018 e funge da riferimento per l'assegnazione del contingente poi dichiarato esaurito.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il divieto riguarda le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L'oggetto materiale è lo stock SRX/89-C, comprensivo delle sottovoci indicate in allegato, relativo alle razze (Rajiformes) nelle acque dell'Unione delle zone 8 e 9. Il provvedimento è limitato al contingente 2018 e opera in relazione alla data di chiusura fissata nell'allegato, pari al 6 ottobre 2018.
Effetti del superamento del contingente
Dal 6 ottobre 2018 il contingente si considera esaurito e, da tale data, le attività di pesca di quello stock sono vietate per le navi interessate. Il divieto non si limita alla cattura, ma si estende anche alle operazioni successive sulle catture già effettuate: conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco non sono consentiti se riferiti a catture realizzate dopo la data di chiusura.
Entrata in vigore ed efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste ulteriori misure nazionali di recepimento, trattandosi di un atto regolamentare immediatamente vincolante.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2018
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 al Belgio per lo stock indicato in allegato si considera esaurito dalla data stabilita nell'allegato stesso, cioè dal 6 ottobre 2018.
Divieto di pesca e di gestione delle catture
Per le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata, dal 6 ottobre 2018, la pesca dello stock di razze indicato in allegato nelle acque dell'Unione delle zone 8 e 9. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e collegamento con il regime dei contingenti
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell'articolo 36, paragrafo 2, e tiene conto del regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2018.
Come è indicizzato
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