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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1898

Regolamento (UE) 2018/1898 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32018R1898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2018 per la passera di mare assegnato al Belgio e dispone la chiusura immediata delle attività di pesca per quello stock. Dal 6 ottobre 2018 è vietato alle navi belghe pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture interessate nelle zone e per lo stock indicati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca della passera di mare per le navi battenti bandiera belga nelle zone 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate, limitatamente allo stock di passera di mare (Pleuronectes platessa) identificato come PLE/8/3411 nelle zone 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. L'effetto del divieto decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato (6 ottobre 2018), con esclusione implicita di altre specie, altri stock, altri Stati membri e altre zone non indicate.

Divieto di pesca della passera di mare nelle zone 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

Il regolamento attua la disciplina unionale di controllo della pesca in presenza dell'esaurimento del contingente 2018 per uno specifico stock di passera di mare assegnato al Belgio. La Commissione interviene in base al regolamento (CE) n. 1224/2009 e prende atto, nei considerando, che le informazioni ricevute attestano il superamento/consumo integrale del contingente disponibile.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio e si riferisce allo stock PLE/8/3411 di passera di mare (Pleuronectes platessa). L'area interessata è costituita dalle zone 8, 9 e 10 e dalle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Non risultano disciplinati altri stock, altre specie o altre flotte nazionali.

Esaurimento del contingente e decorrenza della chiusura

L'articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2018 al Belgio per lo stock indicato deve considerarsi esaurito dalla data fissata nell'allegato. Nell'allegato tale data di chiusura è indicata nel 6 ottobre 2018. Tale previsione è funzionale a cristallizzare, ai fini del diritto dell'Unione, la cessazione della disponibilità del contingente.

Divieti operativi

Dal 6 ottobre 2018 è vietato alle navi belghe esercitare attività di pesca sullo stock in questione. Il divieto non riguarda solo la cattura, ma anche le attività successive connesse al pescato: conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture effettuate dopo la data di chiusura. La formulazione è tipica dei regolamenti di chiusura dei contingenti e mira a prevenire qualsiasi ulteriore sfruttamento dello stock oltre il limite autorizzato.

Allegato tecnico

L'allegato riporta i dati identificativi essenziali: numero 34/TQ120, Stato membro Belgio, stock PLE/8/3411, specie passera di mare, zone 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, data di chiusura 6.10.2018. Questo allegato è parte integrante della disciplina e determina il perimetro operativo del divieto.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori della pesca e per gli intermediari della filiera, ciò implica l'immediata rilevanza del divieto e l'obbligo di conformarsi alla chiusura del contingente senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base normativa e presupposti

Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, in materia di controllo del rispetto delle norme della politica comune della pesca. I considerando richiamano il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2018, e precisano che le catture comunicate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato.

Esaurimento del contingente 2018

L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2018 al Belgio per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura fissata nell'allegato medesimo.

Divieto di pesca e operazioni connesse

L'articolo 2 vieta, dalla data stabilita nell'allegato, le attività di pesca dello stock da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Allegato: stock, zona e data di chiusura

L'allegato identifica lo stock PLE/8/3411, specie passera di mare (Pleuronectes platessa), nelle zone 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, per il Belgio. La data di chiusura è il 6 ottobre 2018.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrolli e contingentirisorse ittiche

Testo integrale

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