Regolamento (UE) 2018/1899
Regolamento (UE) 2018/1899 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca del merlano nella zona 8 per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2018 per il merlano nella zona 8 assegnato al Belgio e, conseguentemente, dispone il divieto di esercitare la pesca su tale stock da parte delle navi belghe o immatricolate in Belgio. Il divieto include anche il mantenimento a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo la data di chiusura. L’atto è adottato sulla base del regolamento sul controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca del merlano (Merlangius merlangus) nella zona 8 per le navi battenti bandiera belga, per esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate che effettuano attività di pesca sullo stock WHG/08 (merlano, Merlangius merlangus) nella zona 8. Il regolamento riguarda esclusivamente il contingente di pesca assegnato per il 2018 al Belgio e produce effetti dal 6 ottobre 2018, data di chiusura indicata nell’allegato; si applica nell’ambito della politica comune della pesca e del sistema unionale di controllo delle catture. Non disciplina altri stock, altri Stati membri o altre zone.
Divieto di pesca del merlano nella zona 8 per le navi belghe
Il regolamento attua la chiusura di una pesca specifica in conseguenza dell’esaurimento del contingente 2018 assegnato al Belgio per il merlano nella zona 8. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo unionale della pesca, richiamato come base giuridica, e del regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2018.
Base giuridica e motivazione
La Commissione afferma di aver ricevuto informazioni dalle quali risulta che le catture dello stock indicato hanno determinato l’esaurimento del contingente annuale. Considerato ciò, l’atto stabilisce il divieto di pesca per evitare prelievi eccedenti i limiti assegnati nell’ambito della politica comune della pesca.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente:
- lo stock WHG/08;
- la specie merlano (Merlangius merlangus);
- la zona 8;
- le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio.
Non introduce una disciplina generale, ma una misura puntuale di chiusura del contingente per il 2018 relativo al solo Stato membro indicato in allegato.
Effetti della chiusura del contingente
L’articolo 1 dispone che il contingente assegnato per il 2018 si considera esaurito dalla data stabilita nell’allegato, cioè il 6 ottobre 2018. L’articolo 2 vieta da tale data tutte le attività di pesca sullo stock interessato da parte delle navi belghe e specifica un divieto accessorio che copre anche:
- la conservazione a bordo delle catture;
- il trasferimento;
- il trasbordo;
- lo sbarco.
In pratica, le catture effettuate dopo la data di chiusura non possono essere legittimamente mantenute o commercializzate attraverso le operazioni indicate.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Dati dell’allegato
L’allegato identifica la misura come n. 33/TQ120 e indica:
- Stato membro: Belgio;
- stock: WHG/08;
- specie: Merlano (Merlangius merlangus);
- zona: 8;
- data di chiusura: 6.10.2018.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 al Belgio per lo stock WHG/08 (merlano, Merlangius merlangus) nella zona 8 si considera esaurito a decorrere dal 6 ottobre 2018, data indicata nell’allegato.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dal 6 ottobre 2018 le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio non possono svolgere attività di pesca sullo stock interessato. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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