Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1896

Regolamento (UE) 2018/1896 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32018R1896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2018 assegnato al Belgio per il nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e e dispone la chiusura immediata della relativa attività di pesca. Dal 6 ottobre 2018 le navi belghe interessate non possono più pescare tale stock né conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture effettuate dopo tale data. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca del nasello (Merluccius merluccius) nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell’esaurimento del contingente 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate che effettuano attività di pesca sullo stock di nasello indicato nell’allegato, nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e. L’effetto riguarda l’esaurimento del contingente 2018 assegnato al Belgio per tale stock e il conseguente divieto di proseguire le operazioni di pesca, nonché di trattenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture effettuate dopo la data di chiusura. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi belghe

Il regolamento della Commissione interviene nell’ambito del sistema unionale di gestione dei contingenti ittici e prende atto che il contingente 2018 assegnato al Belgio per il nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e risulta esaurito. La misura ha natura meramente esecutiva e mira a evitare catture oltre il contingente autorizzato, in coerenza con il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate e lo stock di nasello identificato nell’allegato come HKE/8ABDE, incluso HKE/*57-14, specie Merluccius merluccius. L’area interessata è quella delle zone 8a, 8b, 8d e 8e. La chiusura decorre dalla data indicata nell’allegato, ossia il 6 ottobre 2018.

Effetto dell’esaurimento del contingente

L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2018 al Belgio per lo stock indicato si considera esaurito dalla data fissata nell’allegato. La conseguenza pratica è la cessazione della disponibilità residua di quota per quel periodo e per quello stock.

Divieti operativi per le navi interessate

L’articolo 2 introduce il divieto di pesca dello stock da parte delle navi belghe a decorrere dal 6 ottobre 2018. Il divieto non si limita alla cattura, ma si estende espressamente anche alle operazioni di bordo e commercializzazione iniziale delle catture:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico per i regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 al Belgio per lo stock di nasello indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura indicata, cioè il 6 ottobre 2018.

Divieto di attività di pesca e operazioni successive

Per le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietato, dalla data di chiusura, svolgere attività di pesca dello stock interessato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Base giuridica e collegamento con i contingenti 2018

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, e richiama il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio che fissa per il 2018 le possibilità di pesca.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse ittichecontingenti di pescacontrollo della pesca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.