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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20996/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava le loro condanne per estorsione aggravata. Zazzera deduce illogicità nella valutazione della credibilità della persona offesa (A b b r e s c i a), contestando anche l'applicazione della norma sull'estorsione in relazione alla qualità del danno e dell'ingiusto profitto in caso di denaro di presunta provenienza illecita, nonché la valutazione comparativa delle circostanze aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.). Partipilo censura, oltre alla valutazione sulla attendibilità della persona offesa (anche perché la persona offesa avrebbe detto che Partipilo era lontano dal luogo), l'inosservanza dell'art. 110 c.p. per la mancata considerazione delle condotte distint e e la stessa contestazione della comparazione delle circostanze ai fini della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito congrua motivazione sull'attendibilità della persona offesa, corroborata da riscontri (conversazione con terzo, DVD contenente conversazioni, presenza dei ricorrenti davanti all'ufficio e alla caserma dei Carabinieri, partecipazione di Partipilo come accompagnatore e presenza al momento della consegna della somma). Ha applicato il principio della 'doppia conforme' secondo cui, se appello e primo grado sono conformi, la censura in Cassazione richiede specifiche deduzioni e l'indicazione di travisamento probatorio manifest o; diversamente la valutazione di fatto non è sindacabile. Ha escluso rilievo all'argomento sulla provenienza illecita del denaro, richiamando la costante giurisprudenza secondo cui l'estorsione tutela l'inviolabilità del patrimonio e la libertà personale indipendentemente dalla liceità della provenienza dei beni. Ha ritenuto ammissibile la comparazione tra aggravanti e attenuanti operata dal giudice di merito. Per questi motivi ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p., comma 3

    art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Le regole previste dall'art. 192, comma 3, c.p.p. (sui limiti e criteri di valutazione delle dichiarazioni) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono fondare la condanna se il giudice verifica e motiva la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, con rigore maggiore rispetto ad altre testimonianze.

  • art. 629 c.p.

    Norma sostanziale sul reato di estorsione richiamata nel discutere qualità del danno e dell'ingiusto profitto; la Corte afferma che, ai fini dell'estorsione, è irrilevante la provenienza illecita del patrimonio della vittima.

  • art. 612 c.p.

    Richiamato dai difensori come possibile reato alternativo (violenza privata o fattispecie assimilabile in caso di pretese crediti non contestati); la Cassazione esclude che il mancato disconoscimento del debito escluda l'ingiustizia del profitto richiesto con minaccia, quindi non configura automaticamente la fattispecie di cui all'art. 612 al posto dell'estorsione.

  • art. 69 c.p.

    Regola la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la scelta dell'equivalenza e la determinazione della pena, sindacabile in Cassazione solo in presenza di arbitrio o illogicità.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato con riferimento all'attribuzione delle condotte autonome: la censura dei ricorrenti non ha dimostrato che la Corte d'appello abbia errato nella valutazione delle condotte di ciascun imputato, posto che ricostruzione di fatto e riscontri dimostrano la partecipazione di Partipilo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente di condannare le parti private che abbiano proposto ricorso inammissibile al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, a un contributo alla cassa delle ammende; applicata per condannare i ricorrenti a pagare euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna purché il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca: la mancanza di riscontri esterni non rende automaticamente inattendibile la testimonianza, ma la Corte d'appello deve fornire spiegazioni puntuali.
  • In presenza di una 'doppia conforme' (pronuncia di primo grado e appello concordi), la Cassazione limita il sindacato sulla valutazione delle prove a manifesta contraddizione o a specifiche deduzioni che dimostrino travisamento probatorio; occorre contestare con precisione gli elementi valutati dal giudice d'appello.
  • La presumibile illiceità della provenienza dei beni della vittima non esclude la configurabilità del reato di estorsione: la tutela penale riguarda sia l'inviolabilità del patrimonio sia la libertà personale, indipendentemente dalla liceità del patrimonio stesso.
  • La non contestazione formale di un debito da parte della vittima non esclude l'ingiustizia del profitto se il pagamento è ottenuto mediante minaccia; dunque la pretesa 'di un debito' non è di per sé elemento escludente dell'estorsione.
  • Le questioni relative alla comparazione tra aggravanti e attenuanti sono sindacabili in sede di legittimità solo se emergono motivazioni illogiche o arbitrarie; una motivazione congrua del giudice di merito rende la decisione stabile.
  • L'eccezione di insufficiente prova sulla partecipazione materiale di un coimputato (art. 110 c.p.) richiede deduzioni specifiche che dimostrino l'assenza di qualsiasi contributo alla condotta: la mera plausibilità di una diversa collocazione spaziale non è sempre sufficiente se vi sono riscontri contrari.
  • La Corte di Cassazione interviene con rigore quando il ricorso non espone punti nuovi o specifici di travisamento probatorio; in tali casi è frequente la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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