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Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21614 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE Imposte ipotecarie e catastali - "Trust" cd. "autodichiarato" - Assoggettamento all'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, sostenendo che la costituzione di un trust autodichiarato, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, integrasse la costituzione di un vincolo di destinazione fiscalmente imponibile. Secondo l'Ufficio, il conferimento avrebbe prodotto un trasferimento patrimoniale rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e, conseguentemente, le imposte ipotecaria e catastale avrebbero dovuto essere applicate in misura proporzionale, rispettivamente del 2% e dell'1%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del notaio e ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il trust, rilevando che la pronuncia di inammissibilità già resa dalla CTR era passata in giudicato e che il trust non ha personalità giuridica autonoma rispetto al trustee. Nel merito, la Corte ha stabilito che il trust autodichiarato produce, al momento della costituzione e del conferimento, un effetto di segregazione patrimoniale, ma non un reale trasferimento di beni né un immediato arricchimento dei beneficiari. Pertanto, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. L'imposizione proporzionale potrà applicarsi successivamente, quando i beni saranno effettivamente trasferiti ai beneficiari, realizzando il loro arricchimento. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47-49, convertito dalla L. n. 286 del 2006

    istituita l'imposta sulle successioni e sulle donazioni anche sulla costituzione dei vincoli di destinazione

    La disposizione non introduce un'autonoma imposta fondata sulla mera costituzione del vincolo, ma estende l'imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione quando si realizza il presupposto ordinario dell'imposta: un effettivo trasferimento di beni o diritti e un conseguente arricchimento.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1

    L'imposta sulle successioni e donazioni presuppone un trasferimento patrimoniale a titolo gratuito e un effettivo arricchimento del beneficiario; la mera segregazione dei beni nel trust non è sufficiente.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, e art. 1 della Tariffa allegata

    Le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale quando vi è un effettivo trasferimento immobiliare imponibile; nel conferimento iniziale in un trust autodichiarato, privo di trasferimento sostanziale ai beneficiari, sono dovute in misura fissa.

  • Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, artt. 2 e 11, recepita dalla L. n. 364 del 1989

    Il trust determina la segregazione dei beni rispetto al patrimonio personale del disponente e del trustee, ma il trustee li amministra in funzione del programma negoziale e non ne diviene proprietario sostanziale nell'interesse proprio.

  • Costituzione italiana, art. 53

    Il principio di capacità contributiva contrasta con un'imposta applicata in assenza di qualsiasi effettivo arricchimento o trasferimento patrimoniale, salvo che si tratti di un'imposta meramente d'atto.

  • Codice civile, art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse

    L'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006 porta a ritenere che sia stata reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni, non istituita una distinta imposta autonoma sulla mera costituzione dei vincoli di destinazione.

Massime di principio

  • Nel trust autodichiarato, quando disponente e trustee coincidono, il conferimento iniziale dei beni produce normalmente segregazione e destinazione, ma non un trasferimento sostanziale ai beneficiari.
  • La tassazione proporzionale sulle successioni e donazioni e sulle imposte ipotecaria e catastale richiede un effettivo trasferimento patrimoniale e un concreto arricchimento del beneficiario; la sola costituzione del vincolo non basta.
  • In assenza di trasferimento effettivo, il conferimento iniziale di immobili nel trust autodichiarato è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre l'imposizione proporzionale può sorgere al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari.
  • La qualificazione fiscale deve concentrarsi sugli effetti sostanziali dell'atto e non sulla sola esistenza formale di un vincolo di destinazione o sulla segregazione patrimoniale.
  • Il trust non è normalmente dotato di personalità giuridica autonoma: nei rapporti processuali e con i terzi il soggetto di riferimento è il trustee, che agisce in tale qualità.

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