Sentenza del 26/10/2016 n. 2727 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - accertamento - presunzione legale relativa - art. 12, d.lgs. n. 78/09 - somme detenute in paesi black list - redditi sottratti ad imposizione - sussiste - norma sostanziale - è tale - irretroattività - art. 11, preleggi - art. 3, comma 1, l. n. 212/00 - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fondata sull'applicazione retroattiva della presunzione è stata ritenuta illegittima. L'art. 12 del d.lgs. n. 78/2009 deve applicarsi esclusivamente alle fattispecie perfezionatesi dopo la sua entrata in vigore, nel rispetto del principio di irretroattività previsto dall'art. 11 delle preleggi e dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2000.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'art. 12 del d.lgs. n. 78/2009 a somme detenute in Paesi black list e considerate, in mancanza di prova contraria del contribuente, come redditi sottratti a imposizione. La norma introduce una presunzione legale relativa che incide in modo determinante sulla ripartizione dell'onere della prova tra contribuente e Amministrazione. Per tale ragione essa ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente a fatti imponibili perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Art. 12, d.lgs. n. 78/2009
Le somme detenute in Paesi compresi nella cosiddetta black list sono considerate, salvo prova contraria del contribuente, come redditi sottratti a imposizione.
La disposizione introduce una presunzione legale relativa e, incidendo sull'onere della prova, ha natura sostanziale. Pertanto non può essere applicata retroattivamente.
Art. 11 delle preleggi al codice civile
Stabilisce il principio generale di irretroattività della legge: la nuova disciplina si applica ai fatti successivi alla sua entrata in vigore, salvo diversa previsione.
Art. 3, comma 1, legge n. 212/2000
Ribadisce, in materia tributaria, il principio secondo cui le disposizioni fiscali non hanno effetto retroattivo.
Massime di principio
- Una norma tributaria che introduce una presunzione legale e modifica la ripartizione dell'onere della prova ha natura sostanziale, anche se incide sulle modalità dell'accertamento.
- Le presunzioni sostanziali sfavorevoli al contribuente possono essere applicate solo ai fatti imponibili perfezionatisi dopo l'entrata in vigore della norma, salvo un'esplicita e legittima previsione di retroattività.
- Per applicare una presunzione relativa, l'Amministrazione deve verificare che il fatto-base e il periodo d'imposta rientrino temporalmente nell'ambito di efficacia della disposizione.
- Il contribuente può contestare un accertamento fondato su una nuova presunzione dimostrando che la norma è stata applicata a periodi anteriori alla sua entrata in vigore; in tal caso non è sufficiente richiamare la presunzione per trasferire automaticamente su di lui l'onere della prova.
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