Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 2727 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - accertamento - presunzione legale relativa - art. 12, d.lgs. n. 78/09 - somme detenute in paesi black list - redditi sottratti ad imposizione - sussiste - norma sostanziale - è tale - irretroattività - art. 11, preleggi - art. 3, comma 1, l. n. 212/00 - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fondata sull'applicazione retroattiva della presunzione è stata ritenuta illegittima. L'art. 12 del d.lgs. n. 78/2009 deve applicarsi esclusivamente alle fattispecie perfezionatesi dopo la sua entrata in vigore, nel rispetto del principio di irretroattività previsto dall'art. 11 delle preleggi e dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2000.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'art. 12 del d.lgs. n. 78/2009 a somme detenute in Paesi black list e considerate, in mancanza di prova contraria del contribuente, come redditi sottratti a imposizione. La norma introduce una presunzione legale relativa che incide in modo determinante sulla ripartizione dell'onere della prova tra contribuente e Amministrazione. Per tale ragione essa ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente a fatti imponibili perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.

Norme richiamate

  • Art. 12, d.lgs. n. 78/2009

    Le somme detenute in Paesi compresi nella cosiddetta black list sono considerate, salvo prova contraria del contribuente, come redditi sottratti a imposizione.

    La disposizione introduce una presunzione legale relativa e, incidendo sull'onere della prova, ha natura sostanziale. Pertanto non può essere applicata retroattivamente.

  • Art. 11 delle preleggi al codice civile

    Stabilisce il principio generale di irretroattività della legge: la nuova disciplina si applica ai fatti successivi alla sua entrata in vigore, salvo diversa previsione.

  • Art. 3, comma 1, legge n. 212/2000

    Ribadisce, in materia tributaria, il principio secondo cui le disposizioni fiscali non hanno effetto retroattivo.

Massime di principio

  • Una norma tributaria che introduce una presunzione legale e modifica la ripartizione dell'onere della prova ha natura sostanziale, anche se incide sulle modalità dell'accertamento.
  • Le presunzioni sostanziali sfavorevoli al contribuente possono essere applicate solo ai fatti imponibili perfezionatisi dopo l'entrata in vigore della norma, salvo un'esplicita e legittima previsione di retroattività.
  • Per applicare una presunzione relativa, l'Amministrazione deve verificare che il fatto-base e il periodo d'imposta rientrino temporalmente nell'ambito di efficacia della disposizione.
  • Il contribuente può contestare un accertamento fondato su una nuova presunzione dimostrando che la norma è stata applicata a periodi anteriori alla sua entrata in vigore; in tal caso non è sufficiente richiamare la presunzione per trasferire automaticamente su di lui l'onere della prova.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.