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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1242

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1242 della Commissione, del 13 luglio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Flönz (IGP)]

Normativa europea32016R1242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1242 dispone la registrazione della denominazione "Flönz" come IGP nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Germania e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto precisa che la denominazione identifica un prodotto a base di carne appartenente alla classe 1.2 del sistema di classificazione UE. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione della denominazione "Flönz" nel registro UE delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Flönz" registrata come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda un prodotto alimentare della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è valido in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Registrazione della denominazione "Flönz" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1242 della Commissione iscrive la denominazione "Flönz" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dalla Germania.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione della denominazione "Flönz" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione può essere registrata senza ulteriori passaggi procedurali.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Flönz" come IGP. La denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)". Ciò consente la tutela del nome a livello unionale secondo il regime delle indicazioni geografiche protette.

Entrata in vigore e efficacia nell’Unione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione "Flönz"

L’articolo 1 registra la denominazione "Flönz" come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale della registrazione

La registrazione avviene nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012: la domanda era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non erano state presentate opposizioni ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentarietichettatura e denominazioni alimentarimercato interno

Testo integrale

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