Regolamento (UE) 2016/1133
Regolamento (UE) 2016/1133 della Commissione, dell'8 luglio 2016, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque della zona VI e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2016 assegnato alla Spagna per il merluzzo carbonaro in un determinato stock e chiude pertanto la pesca di tale risorsa per le navi spagnole. La misura si fonda sul sistema di controllo della politica comune della pesca e sul regolamento sui contingenti 2016. Dal 2 giugno 2016 scattano il divieto di pesca e i divieti accessori di conservazione, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture.
Divieto di pesca del merluzzo carbonaro per le navi battenti bandiera spagnola nelle zone VI e nelle acque UE e internazionali delle zone Vb, XII e XIV, per esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna che pescano lo stock POK/56-14 (merluzzo carbonaro, Pollachius virens) nelle acque della zona VI e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV. L’effetto operativo decorre dalla data di chiusura indicata nell’allegato, pari al 2 giugno 2016; dal giorno successivo entra in vigore il regolamento. Sono vietate le attività di pesca e, dopo tale data, la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock.
Divieto di pesca del merluzzo carbonaro per le navi spagnole
Il regolamento interviene nell’ambito della gestione dei contingenti ittici per il 2016 e prende atto, sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, dell’esaurimento del contingente assegnato alla Spagna per uno specifico stock di merluzzo carbonaro. La misura dà attuazione al sistema di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e si coordina con il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che stabilisce le possibilità di pesca per il 2016.
Presupposto: esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2016 assegnato alla Spagna per lo stock indicato nell’allegato si ritiene esaurito dalla data fissata nell’allegato medesimo. L’allegato individua la chiusura al 2 giugno 2016 per lo stock POK/56-14, relativo al merluzzo carbonaro (Pollachius virens).
Divieti operativi
L’articolo 2 vieta, dalla data di chiusura, tutte le attività di pesca dello stock interessato da parte di navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna. Il divieto non si limita all’atto di pesca, ma comprende anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Ambito geografico e stock interessato
Il divieto riguarda la zona VI e le acque dell’Unione e le acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV. L’ambito materiale è circoscritto allo stock POK/56-14, corrispondente al merluzzo carbonaro.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Trattandosi di un atto di esecuzione della Commissione in materia di pesca, produce effetti immediati e uniformi nell’ordinamento degli Stati membri interessati.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposto del divieto
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2. Dai dati comunicati risulta che le catture dello stock indicato hanno determinato l’esaurimento del contingente 2016 assegnato allo Stato membro interessato.
Esaurimento del contingente 2016
L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Spagna per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato stesso, ossia il 2 giugno 2016.
Divieto di pesca e operazioni connesse
L’articolo 2 vieta, dalla data stabilita nell’allegato, le attività di pesca dello stock POK/56-14 da parte di navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato tecnico
L’allegato identifica il divieto con numero 07/TQ72, Stato membro Spagna, stock POK/56-14, specie merluzzo carbonaro (Pollachius virens), zona VI e acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV, con data di chiusura 2.6.2016.
Come è indicizzato
Testo integrale
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